Deve essere dichiarato e tassato in Italia il reddito derivante dallo svolgimento di attività di ricerca negli USA se il contribuente è fiscalmente residente in Italia a prescindere dall’esenzione da imposizione prevista per tali redditi dall’art. 20 della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni.

Nota a AdE Risposta 4 ottobre 2018, n. 26

Marialuisa De Vita

Con la risposta ad interpello n. 26 del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare ai redditi derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca negli Stati Uniti d’America da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia.

In particolare, il contribuente esponeva all’Amministrazione finanziaria di:

  • aver percepito, nel periodo di imposta 2017, redditi per l’attività lavorativa di ricerca svolta negli USA;
  • di essere residente negli USA (ed iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – c.d. AIRE) dall’8 novembre 2017;
  • di non essere tenuto ad indicare tali redditi nella dichiarazione da presentare in Italia in quanto esenti da imposizione ai sensi dell’art. 20 della Convenzione Italia-Usa contro le doppie imposizioni secondo cui “Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche […] e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca”.

L’Agenzia delle Entrate ritiene dirimente stabilire la residenza fiscale del contribuente istante. A tal proposito ricorda che ai sensi dell’art. 2, co. 2 TUIR, sono fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, alternativamente (cfr. Cass. 25 marzo 2011, n. 6934; Cass. 7 novembre 2001, n. 13803) sono iscritte nelle Anagrafi della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Con riferimento al caso specifico, l’Amministrazione finanziaria ha considerato il soggetto istante fiscalmente residente in Italia in quanto ricorreva, per la maggior parte del periodo di imposta 2017, il requisito dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente: il contribuente, infatti, risulta iscritto all’AIRE solo dall’8 novembre 2017.

Ciò posto, l’Agenzia applica le regole di cui all’art. 3 TUIR, secondo cui per le persone fisiche residenti, l’IRPEF si applica sull’insieme dei redditi posseduti ovunque prodotti (principio dell’utile mondiale o Worldwide Income Taxation); per le persone fisiche non residenti, invece, l’imposta si applica sui soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano (principio di territorialità o Source Taxation). Conseguentemente, l’Amministrazione conclude ritenendo che devono essere dichiarati e tassati in Italia tutti i redditi percepiti dal contribuente istante nel periodo di imposta 2017, non rilevando, in senso contrario, l’esenzione da imposizione negli USA prevista dall’art. 20 della Convenzione Italia-USA per i redditi esteri derivanti dall’attività di ricerca.

Tale disposizione – precisa l’Agenzia delle Entrate – si deve interpretare nel senso di obbligare solo lo Stato in cui l’attività di insegnamento o di ricerca è svolta (nella fattispecie in esame gli USA) ad esentare da imposizione i relativi proventi, senza imporre alcun limite alla potestà impositiva dello Stato di residenza fiscale del contribuente (nel caso specifico, l’Italia).

In definitiva, “in relazione all’annualità 2017, l’istante deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia anche il reddito estero derivante dall’attività di ricerca svolta negli USA”.

Trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività di ricerca svolta in USA da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia
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