Qualora un soggetto passivo abbia reso una prestazione di servizi senza l’applicazione dell’IVA, in applicazione del regime forfetario per gli autonomi (L. n. 190/2014), il medesimo regime si applica alla nota di variazione in diminuzione emessa in caso di sopravvenuta riduzione del corrispettivo.

 Nota a AdE Risposta 11 luglio 2019, n. 227

Francesco Palladino

A fronte di un sopravvenuto accordo transattivo, il contribuente forfetario è tenuto ad emettere una nota di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 per ridurre l’ammontare originariamente esposto in fattura.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 227/2019.

Il quesito posto dall’interpellante verteva sulla possibilità per un contribuente forfetario di emettere una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 citato al fine di ridurre l’ammontare da esso esposto nell’originaria fattura, in forza di un sopraggiunto accordo transattivo di cui all’art. 1965 c.c.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la fattispecie dell’accordo transattivo rientri nella categoria degli eventi “simili” di cui al co. 2 dell’art. 26 ai sensi del quale “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione … viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (…) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.

A parere dell’Agenzia delle entrate, la suddetta disciplina può trovare applicazione anche nella particolare ipotesi in esame, in cui la fattura originaria sia stata emessa in regime forfetario. Tale procedimento è ammesso purché la successiva nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione, giusto il disposto dell’art. 26, co. 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Note di credito fuori campo IVA per il contribuente forfetario
Tag:                                                                     
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: