Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2019, n. 30424

Iscrizione liste aventi diritto all’avviamento obbligatorio
con anzianità, Mantenimento posizione nella graduatoria, Licenziamento,
Mancato superamento della prova

 

Fatti di causa

 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di
Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato
le domande proposte da I.E. nei confronti della Provincia di Milano volte
all’accertamento del diritto all’iscrizione nelle liste degli aventi diritto
all’avviamento obbligatorio con anzianità dal 19.7.1999, alla condanna della
Provincia all’aggiornamento delle liste secondo tale criterio ed al
risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale, ricostruiti i diversi atti
di avviamento al lavoro disposti in favore dello I. e i verbali di
conciliazione stipulati da questi con le aziende cui era stato avviato,
richiamati i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 8452 del
2008, ha ritenuto decisivo e dirimente, per negare il diritto al mantenimento
nella posizione nella graduatoria, la circostanza che lo I. non era stato
licenziato dalla società ove era stato avviato per riduzione di personale o per
motivi oggettivi ma per mancato superamento della prova. Ha ritenuto che l’art. 8 della L. n. 68 del 1999
limita la possibilità per il disabile di conservare l’anzianità di iscrizione
nella graduatoria dell’elenco dei disabili, pur avendo già beneficiato di un
atto di avviamento al lavoro, nei soli casi in cui intervenga un licenziamento
per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo.

3. La Corte territoriale, pur riconoscendo il
carattere assorbente alla predetta statuizione, ha ritenuto che la domanda
generica era stata formulata in modo generico (mancata indicazione della
posizione in graduatoria, della retribuzione goduta in occasione dei precedenti
avviamenti, della specifica professionalità e della retribuzione in ipotesi
conseguibile sino alla regolarizzazione della posizione in graduatoria).

4. Avverso questa sentenza I.E. ha proposto ricorso
per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, al
quale ha resistito con controricorso la Provincia di Milano.

 

Ragioni della decisione

 

Sintesi dei motivi.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai
sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ.,
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra
le parti per avere la Corte territoriale escluso che esso ricorrente aveva
mantenuto l’anzianità del 20.7.1999 all’atto dell’avviamento alla A.A..

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c.
per avere la Corte territoriale ritenuto generica la domanda risarcitoria.

7. Il primo motivo è inammissibile.

8. In primo luogo perché la censura è formulata
senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione
imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., che impongono alla parte
ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove
orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio
di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3,
di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5,
o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è
necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o
documentale sia riprodotto in ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, ma
anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in
quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di
legittimità (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017,
13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).

9. Il ricorrente ha riprodotto, solo in parte, il
contenuto delle comunicazioni del 7.9.1999 e del 21.10.1999 della DPL, del
processo verbale del tentativo di conciliazione del 6.10.1999 e della
comunicazione della Provincia del 4.12.20012, non ha allegato tali atti al
ricorso e non ne ha specificato la sede di produzione processuale, indicata
soltanto con riguardo, per quanto è dato comprendere dal ricorso al rifiuto di
assunzione opposto dalla A.A..

10. Il motivo è inammissibile anche perché il ricorrente
sotto l’apparente denunzia del vizio di omesso esame di un fatto controverso in
realtà sollecita una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (Cass. SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014,
24148/2013, 21485/2011,
9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005,
8718/2005), in ordine alla condotta tenuta dalla Provincia in relazione ad atti
di avviamento ed ai pregressi riconoscimenti dell’anzianità in graduatoria.

11. Infine, va osservato che il dedotto vizio, ove
pure ritenuto sussistente, non presenta il carattere della decisività (da
intendersi come idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare
senz’altro una diversa ricostruzione del fatto, non come idoneità a determinare
la mera possibilità o probabilità di una ricostruzione diversa, Cass. 3668/2013, 22979/2004).

12. La Corte territoriale ha ritenuto, infatti,
dirimente per escludere il beneficio del mantenimento della posizione
conseguita prima dell’ultimo atto di avviamento il fatto che l’art. 8 della L. n. 68 del 1999
consente la conservazione della anzianità nella graduatoria dei lavoratori
disabili soltanto nei casi di licenziamento per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo e la circostanza che lo I. era stato licenziato
per mancato superamento del periodo di prova.

13. Il secondo motivo è inammissibile.

14. Secondo il consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte (8755/2018), condiviso dal Collegio, è
inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri
un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e
pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima.

15. E’ stato precisato che un’affermazione siffatta,
contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza
sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può
essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse.

16. Ebbene, nella fattispecie in esame le
argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in punto di genericità della
domanda risarcitoria non hanno avuto alcuna influenza sul dispositivo della
decisione.

17. La Corte territoriale, infatti, ha spiegato che
le censure formulate nei confronti della statuizione di primo grado in punto di
rigetto della domanda risarcitoria dovevano ritenersi assorbite dal rigetto
delle censure relative alla questione del riconoscimento della anzianità
nell’iscrizione nelle liste di collocamento dei disabili al lavoro.

18. Sulla scorta delle conclusioni svolte va
dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

19. Le spese del giudizio di legittimità, nella
misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

20. L’attuale condizione del ricorrente di ammesso
al patrocinio a spese dello Stato esclude, allo stato, la debenza di quanto
previsto dall’art. 13 c. 1
quater (Cass. 13935/2017, 7368/2017,
20920/2015, 18523/2014).

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2019, n. 30424
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: