L’Agenzia ha fatto applicazione del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente di cui all’art 51, co. 1, TUIR, per risolvere il problema della tassazione dei rimborsi per spese mediche erogate dal datore di lavoro, in favore dei propri dipendenti, per il tramite di un fondo costituito in applicazione del CCNL di categoria.

 Nota a AdE n. 285 del 19 luglio 2019

 Stefano Quaranta

Con la Risposta n. 285 del 19 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al regime fiscale delle spese mediche sostenute dai dipendenti e rimborsate loro dal datore di lavoro.

Nel caso specifico, il datore di lavoro erogava alla generalità dei propri dipendenti taluni benefici assistenziali, tra i quali rimborsi a fronte di spese mediche debitamente documentate. Questi rimborsi provenivano da un fondo costituito ai sensi dei ccnl degli Enti di Ricerca, avevano un importo massimo dell’1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione dell’Istituto, come previsto dai ccnl di categoria. Si chiedeva di conoscere il regime fiscale loro applicabile.

Orbene, a fronte dell’interpello dell’istante, l’Agenzia ha risolto la questione richiamando, prima di tutto, il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, co. 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), a mente del quale costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Dopodiché, la stessa Agenzia ha citato la (datata, ma ancora attuale) Circolare n. 326/1997, con la quale si precisava che tra le somme e valori che sono soggetti ad imposizione, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro ai sensi del citato art. 51, co. 1, del TUIR, rientrano anche i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie.

Sotto il profilo operativo, dunque, le somme corrisposte a titolo di rimborso per spese mediche sostenute dai dipendenti concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, sicché il datore di lavoro dovrà operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Tuttavia, nell’effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno, riconoscerà al dipendente le detrazioni spettanti al dipendente per le spese mediche, ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. c), TUIR, per erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali nell’anno in cui le spese mediche sono state sostenute. Come chiarito dall’Agenzia, “se da un lato, le somme corrisposte a titolo di rimborso per spese mediche sostenute dai dipendenti concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, dall’altro, viene attribuita la detrazione spettante ai dipendenti stessi in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto”.

Ne deriva altresì che se l’anno di rimborso e l’anno di sostenimento della spesa non coincidono, il datore di lavoro tasserà il rimborso, ma non potranno essere attribuite ai dipendenti le detrazioni IRPEF, visto che il lavoratore ne ha già usufruito.

Quanto poi alle modalità di tassazione del rimborso l’Agenzia precisa che non è applicabile il regime di tassazione separata (che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria) in quanto si tratta di un istituto utilizzabile, in sede di dichiarazione dei redditi, dal contribuente (e non dal sostituto), in relazione agli oneri per i quali ha fruito della deduzione dal reddito complessivo o della detrazione dall’imposta lorda e che gli sono stati successivamente rimborsati. Nel caso di specie, visto che sia i rimborsi ricevuti, sia le spese mediche sono rimaste a carico del lavoratore, l’interessato fruisce della detrazione delle spese mediche e, pertanto, non può assoggettare a tassazione separata i relativi rimborsi erogati dal datore di lavoro.

Tassazione dei rimborsi per spese mediche: quale disciplina?
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