Il distacco attuato in mancanza di interesse del distaccatario concretizza una interposizione vietata di manodopera.

 Nota a Trib. Napoli 2 ottobre 2019, n. 6082

Giuseppe Rossini

Lo svolgimento di attività lavorativa a favore e nell’interesse non del distaccante, ma solo del distaccatario è illegittimo, con conseguente diritto della lavoratrice alla costituzione del rapporto di lavoro in capo a quest’ultimo.

È quanto stabilito dal Tribunale di Napoli (2 ottobre 2019, n. 6082), in una ipotesi di distacco illecito attuato con mera messa a disposizione di personale “in carenza del benché minimo interesse del distaccante che, rimasto contumace, non aveva dedotto né provato” l’interesse stesso.

Tale illegittimità determina, secondo i giudici, una “interposizione vietata di manodopera ovvero la fornitura di lavoro temporaneo al di fuori dei limiti di cui al D.LGS. n. 276/2003, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo all’azienda (distaccataria) nel medesimo livello contrattuale posseduto”.

Come noto, ai sensi dell’art. 30, co.1, D.LGS. n. 276/2003, il “distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Pertanto, gli elementi qualificanti del distacco sono essenzialmente tre:

– presenza del distaccatario che riceve la prestazione lavorativa;

– temporaneità della prestazione resa;

– necessaria sussistenza di un interesse del distaccante, che “rimane responsabile del trattamento economico e normativo in favore del lavoratore” (art. 30, co.2).

Qualora, per effetto del distacco, la modifica della sede di lavoro e del soggetto che riceve la prestazione lavorativa si verifichi in un Paese diverso da quello di origine, si verte in una ipotesi di distacco transnazionale, disciplinato in ambito comunitario dalla Direttiva 2014/67/UE del 15 maggio 2014 (Direttiva che dà attuazione alla Dir. 96/71/UE, di recente modificata dalla Dir. 2018/957/UE, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 30 giugno 2020), recepita in Italia con il D.LGS. n. 136/2016.

In base all’art. 30, co. 4 bis, D.LGS. n. 276/2003 “quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.”

E, ai sensi dell’art. 18, co.5-bis, del medesimo D.LGS., “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo”.

Distacco illegittimo
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