Giurisprudenza – CORTE APPELLO TORINO – Ordinanza 03 giugno 2019, n. 240

Ordinanza del 3 giugno 2019 della Corte d’appello di Torino
nel procedimento civile promosso da B. S. in persona del suo tutore B. V.
contro Istituto nazionale della previdenza sociale, Inps. Previdenza e
assistenza, Pensione di inabilità concessa ai mutilati e invalidi civili di
età superiore agli anni diciotto nei cui confronti sia accertata una totale
inabilità lavorativa, Importo, Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati, Concessione dei benefici incrementativi anche agli
invalidi civili totali titolari di pensione, Requisito anagrafico, Legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge
del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili), art. 12, primo comma; legge 28 dicembre 2001, n. 448 (“Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)”), art. 38,
comma 4.

 

1. Con ricorso depositato il 3 ottobre 2016 diretto
al Tribunale di Torino, B. S., a mezzo del suo tutore B. V., evocava in giudizio
l’INPS esponendo: di essere affetta da tetraplegia spastica neonatale; di
essere perciò costretta a vivere in carrozzella ed essere incapace non solo a
svolgere i più elementari atti quotidiani della vita (come lavarsi, vestirsi,
alimentarsi ecc.) ma anche di comunicare con l’esterno; di essere stata
riconosciuta inabile al lavoro al 100% e percepire pertanto la pensione di
inabilità di cui all’art. 12,
legge 30 marzo 1971, n. 118 (“Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme
in favore dei mutilati e invalidi civili”) ammontante nell’anno 2016 ad euro
279,47 mensili per tredici mensilità, maggiorata di euro 10,33 mensili ai sensi
dell’art. 70, comma 6, legge n.
388/2000; di avere presentato all’INPS il 2 agosto 2015 domanda volta ad
ottenere la “maggiorazione sociale al milione” prevista dall’art. 38, legge 28 dicembre 2001, n. 448,
domanda che l’Istituto aveva respinto per difetto del requisito anagrafico di
60 anni di età; di avere vanamente proposto ricorso amministrativo avverso il
diniego dell’INPS. La ricorrente deduceva che l’ammontare complessivo della
pensione percepita era largamente insufficiente a garantirle il soddisfacimento
dei bisogni primari della vita e che pertanto il cit. art. 12, legge n. 118/1971
doveva ritenersi in contrasto: con l’art. 38. comma
1, della Costituzione (che garantisce ad ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento ed all’assistenza
sociale); con l’art. 3 della Costituzione (per
essere la pensione erogatale sensibilmente ed irragionevolmente inferiore sia
all’assegno sociale di cui all’art.
3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, erogato agli ultrasessantacinquenni
privi di reddito sia al “trattamento minimo” previsto dall’art. 38, legge n. 448/2001 in
favore dei pensionati in condizioni disagiate in possesso di determinati
requisiti di età e di reddito) – sotto il profilo della norma interposta, con
gli articoli 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione (come sostituito
dall’art. 3 della legge cost. n.
3/2001), per contrasto con gli articoli 4 e 28 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità stipulata a New York il
13 dicembre 2006, resa esecutiva in Italia con legge
n. 18/2009, nonché con gli articoli 26 e 34 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea richiamata dall’art. 6 del Trattato di
Lisbona.

La ricorrente chiedeva dunque al Tribunale adito,
previa positiva valutazione della rilevanza e non manifesta in fondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, legge n. 118/1971 in
riferimento agli articoli 3, comma 1 e 2, 38, comma 1, 10, comma
1 e 117, comma 1 della Costituzione, di
rimettere gli atti alla Corte costituzionale e quindi di condannare l’INPS al
pagamento in suo favore della pensione di inabilità in misura non inferiore al
minimo previsto dall’art. 38, legge
n. 448/2001 o in misura non inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995
e comunque in misura tale da assicurarle il proprio decoroso mantenimento.

2. Si costituiva in giudizio l’INPS chiedendo il
rigetto del ricorso avversario perché infondato, deducendo anzitutto che la B.
S. era titolare, oltre che della pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/1971
maggiorata dell’importo mensile di euro 10,33 (ex art. 70, comma 6, legge n. 388/2000),
anche dell’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1, legge n. 18/1980
avente un importo mensile di euro 515,43 per dodici mensilità, sicché la stessa
veniva a percepire mensilmente un importo complessivo di euro 805,23
sufficiente a garantirle un dignitoso mantenimento, e ribadendo di non aver
potuto accogliere la domanda volta al riconoscimento della maggiorazione di cui
all’art. 38, legge n. 448/2001
per difetto in capo alla B. del requisito anagrafico richiesto di 60 anni di
età.

3. Il Tribunale di Torino con sentenza n. 1720/2017
pubblicata il 21 settembre 2017 respingeva il ricorso e compensava le spese
processuali. Il Tribunale riteneva infatti manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata col ricorso introduttivo,
osservando al riguardo: a) che in base all’art. 28, legge n. 87/1953 il
controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto
avente forza di legge escludeva “ogni valutazione di natura politica e ogni
sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento” e che pertanto non
poteva sollevarsi una questione volta ad “imporre al Giudice delle leggi di
sostituirsi al legislatore ordinario nel compiere una scelta discrezionale su
un dato tema, da regolarsi secondo la normativa primaria”; b) che l’art. 38 della Costituzione, pur
riconoscendo agli inabili al lavoro il diritto al mantenimento, non forniva
alcuna indicazione sulle modalità di attuazione di tale diritto né tanto meno
sulla misura degli eventuali sussidi, rimettendo tale valutazione alla piena
discrezionalità del legislatore ordinario, il quale d’altronde deve tenere
conto anche delle esigenze di finanza pubblica, bene anch’esso
costituzionalmente protetto dall’art. 81 della
Costituzione (come sostituito dall’art. 1, legge costituzionale n.
1/2012); c) che, allo stesso modo, la normativa comunitaria ed
internazionale richiamata dalla ricorrente dettava unicamente principi generali
per i legislatori nazionali senza stabilire “nel dettaglio dei limiti alla
discrezionalità di cui essi legislatori godono nel dare attuazione al diritto
all’assistenza sociale dei disabili”; d) che arbitraria era inoltre la
comparazione – effettuata dalla difesa della ricorrente – fra la pensione di
inabilità in godimento e l’assegno sociale previsto dall’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995
a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, trattandosi di istituti del
tutto diversi destinati ad assolvere funzioni differenti, sicché non poteva
configurarsi nel caso alcuna violazione dell’art. 3
della Costituzione ipotizzabile solo in presenza di discipline diverse
destinate a regolare situazioni identiche o assolutamente comparabili,
situazione non ricorrente nel caso di specie.

4. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo
appello B. S. per il tramite del suo tutore B. V., riproponendo la questione di
legittimità costituzionale di cui al ricorso introduttivo e chiedendo nel
merito l’accoglimento delle originarie conclusioni sulla base delle seguenti
censure: (I) la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle
misure a favore delle persone inabili trova un limite, anche secondo la Corte
delle leggi, nell’esigenza di garantire una “misura minima essenziale di
protezione” al di sotto della quale i diritti costituzionalmente garantiti
verrebbero violati; (II) rientra sì nella discrezionalità del legislatore il
contemperamento fra il soddisfacimento di diritti costituzionalmente garantiti,
quale quello al mantenimento degli inabili sprovvisti di mezzi previsto dall’art. 38, comma 1, della Costituzione, e le
necessità della finanza pubblica, ma la norma primaria non può essere sottratta
al sindacato di costituzionalità quando risulti affetta da “manifesta
irrazionalità”, come deve nel caso ritenersi la disposizione di cui all’art. 12, legge n. 118/1971 che
riconosce al cittadino disabile totalmente inabile al lavoro un trattamento
oggettivamente inadeguato al proprio mantenimento e pure sensibilmente
inferiore a quello stabilito, per fronteggiare analoghe situazioni di bisogno,
dall’art. 3, comma 6, legge n.
335/1995 e dall’art. 38, legge
n. 448/2001; (III) il primo giudice ha errato nell’escludere la violazione
dell’art. 3 della Costituzione sul presupposto della “incomparabilità” fra la
pensione di inabilità ex art.
12, legge n. 118/1971 e l’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995,
trattandosi invece di trattamenti aventi entrambi natura assistenziale, corrisposti
– come pure riconosciuto dalla Corte costituzionale – in ragione della comune
condizione di inabilità al lavoro, per infermità o per età, del soggetto e di
carenza dei mezzi necessari per vivere, tanto che al compimento del 65° anno di
età la pensione di inabilità si trasforma automaticamente nell’assegno sociale;
(IV) diversamente da quanto asserito dal primo giudice si configura una
violazione pure degli articoli 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione poiché le
Convenzioni europee e internazionali richiamate nel ricorso introduttivo
dettano direttive e criteri che vincolano il legislatore nazionale e che sono
univocamente orientati ad assicurare ai disabili una tutela effettiva e non
meramente teorica.

5. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del
gravame, riproponendo le stesse difese del primo grado.

6. Questa Corte, acquisite informative dalle parti
circa l’attribuibilità alla ricorrente dei benefici recentemente introdotti dal
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito
in legge 28 marzo 2019, n. 26 (“Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”), invitate le
parti alla discussione in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale riproposta dalla B. nel ricorso
in appello, all’udienza del 29 maggio 2019 ha riservato la decisione.

7. Risultano documentalmente provate e sono comunque
pacifiche in causa le condizioni psico-fisiche in cui versa la ricorrente B.
S.: la stessa. che oggi ha 47 anni, è affetta da “ritardo mentale profondo e
grave tetraparesi spastica da anossia neonatale” ed in conseguenza di tale
patologia è costretta a vivere su una sedia a rotelle, è totalmente dipendente
da terzi per il compimento di tutti gli atti della vita (lavarsi, vestirsi,
alimentarsi, coricarsi ecc.), dispone di limitatissime funzioni intellettive,
comunicative e relazionali, non essendo neppure in grado di parlare ed
esprimere i propri bisogni (nel verbale in atti del 2 febbraio 2011 della
Commissione medica superiore dell’INPS si legge: “Giunge in carrozzina con
sostegno anteriore per scarso controllo del tronco.

Quadro di grave tetraparesi spastica con retrazioni
spastiche ai quattro arti. Ipertono flessorio AASS. estensorio AAII di grado
elevato. Incontinenza sfinterica. Non mantiene la stazione eretta
autonomamente; non deambula. Emette suoni disarticolati.

Completamente estranea all’ambiente. Scialorrea”).

8. Pacifico è altresì che in ragione della predetta
patologia B. S. sia stata riconosciuta totalmente inabile nonché in possesso
dei requisiti per l’indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18/1980 e
che, pertanto, essendo in possesso del relativo requisito reddituale,
percepisca la pensione di inabilità di cui all’art. 12, legge n. 118/1971,
nonché la maggiorazione mensile di euro 10,33 di cui all’art. 70, comma 6, legge n. 388/2000
e l’indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980,
ammontante nell’anno 2018 ad euro 515,43 mensili per dodici mensilità.

9. L’art.
12, comma 1, legge 30 marzo 1971, n. 118 prevede: “Ai cittadini ed invalidi
civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria,
sia stata accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello
Stato e a cura del Ministero dell’interno (ora dall’INPS: n.d.e.), una pensione
di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda
per l’accertamento dell’inabilità” l’importo annuo della pensione,
originariamente pari a lire 234.000, è stato e levato nel corso del tempo con
appositi provvedimenti legislativi (v. art. 7, comma 1, decreto-legge n.
30/1974 conv. con modif. in legge n. 114/1974,
art. 5, comma 1, legge n.
160/1975, art.
14-septies, comma 1, decreto-legge n. 663/1979 con v. in legge n. 33/1980) ed è soggetto alla perequazione
automatica al costo della vita secondo gli indici ISTAT disposta con appositi
decreti ministeriali (v. art.
7, legge n. 160/1975 e art.
11, comma 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), di talché la
pensione di inabilità in godimento della B. ammontava nell’anno 2018 ad euro
282,55 per tredici mensilità (oltre alla maggiorazione di euro 10,33 mensili)
ed ammonta nell’anno 2019, per effetto della rivalutazione dell’1,1% disposta
con decreto ministeriale 16 novembre 2018, ad euro 285,66 per tredici
mensilità;

10. Incontroverso ancora è che l’INPS abbia
respinto, unicamente per difetto del requisito anagrafico dei 60 anni, la
domanda amministrativa presentata dalla B. il 2 agosto 2015 volta ad ottenere
la cd. “maggiorazione al milione” prevista dall’art. 38, comma 4, legge n. 448/2001
a favore, fra l’altro, dei cittadini invalidi civili totali aventi età pari o
superiore a sessanta anni.

11. Non ritiene anzitutto questa Corte che nella
valutazione circa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art.
12, comma 1, legge n. 118/1971 riproposta dalla B. nell’appello possa
tenersi conto della erogazione alla stessa dell’indennità di accompagnamento
riconosciuta, ex art. 1, legge
11 febbraio 1980, n. 18, agli invalidi civili totalmente inabili nei cui
confronti sia accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente
di un accompagnatore o la necessità di un’assistenza continua non essendo in
grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, rispondendo
tale provvidenza a finalità diverse da quella che presiede all’erogazione della
pensione di inabilità, diretta invece a garantire al soggetto totalmente
inabile al lavoro privo di mezzi sufficienti il necessario per far fronte alle
spese indispensabili al proprio mantenimento.

Merita al riguardo segnalare che già la Corte
costituzionale ha avuto modo di ritenere con la sentenza n. 346/1989 la diversa
funzione cui assolvono le prestazioni assistenziali connesse alla invalidità e
l’indennità di accompagnamento, “le quali tendono, nell’un caso, a sopperire
alla condizione di bisogno di chi a causa dell’invalidità non è in grado di
procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento, nell’altro, a consentire ai
soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità
della persona umana”.

12. L’importo sopra indicato della pensione di
inabilità percepito dalla B., anche se integrato di euro 10,33 mensili, non è
certamente sufficiente, per comune esperienza, a garantire all’appellante il
soddisfacimento dei più elementari bisogni della vita, come alimentarsi,
vestirsi e reperire un’abitazione, e ciò tanto più considerando che la stessa,
a causa della gravissima patologia da cui è affetta, è priva della benché
minima capacità di guadagno e non è quindi in grado di svolgere alcuna attività
lavorativa che potrebbe in ipotesi consentirle di procurarsi un reddito che,
cumulato col trattamento pensionistico in godimento e di entità tale da non
comportare il superamento del limite reddituale richiesto dalla legge per il
mantenimento della prestazione assistenziale, possa garantirle di far fronte
alle minime esigenze vitali.

L’inadeguatezza dell’importo di pensione mensilmente
percepito dalla B. a garantire alla stessa il soddisfacimento delle minime
esigenze vitali, trova peraltro conferma anche nella giurisprudenza della Corte
di cassazione: investita dell’impugnazione avverso la sentenza che aveva
respinto l’opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di
rigetto dell’istanza di assegnazione di un quinto di una pensione Enasarco di
euro 414,15 mensili, la S.C., con la sentenza n. 6548 del 22 marzo 2011, dopo
aver richiamato la necessità – affermata dalla Corte costituzionale: v. sentenza n. 506/2002 – di limitare l’impignorabilità
della pensione a quella sola parte idonea ad assicurare al pensionato “mezzi
adeguati alle sue esigenze di vita”, ha respinto il ricorso avendo condiviso la
“ratio decidendi” dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, e del successivo
rigetto dell’opposizione ex art. 617 del codice di
procedura civile, in ordine alla “riconducibilità alla comune esperienza
della nozione della totale insufficienza… a garantire le minime esigenze di
vita del pensionato, ivi comprendendovi gli esborsi per l’alimentazione
indispensabile per sopravvivere, per il vestiario e per l’abitazione
(disponibilità dell’immobile e consumi ordinari di luce, acqua e gas), sia pure
nei limiti della soglia minima dell’esigenza dignitosa” sia della somma di euro
303,25 mensili, corrispondente alla pensione sociale e predicata invece dal
ricorrente come adeguata a soddisfare gli elementari bisogni di vita del
pensionato, sia della poco maggiore somma di euro 414,15 erogata dal terzo
pignorato al debitore.

Si rinvengono d’altronde nell’ordinamento diverse
disposizioni di legge che, pur non individuando direttamente l’ammontare della
pensione idoneo ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze della
vita, forniscono ciononostante indicazioni significative in tal senso: si veda
ad esempio il nuovo testo dell’art. 545, comma 7,
codice di procedura civile (introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera l, del
decreto-legge n. 83/2015 conv. con modif. nella legge
n. 132/2015) che ha stabilito l’impignorabilità delle somme dovute a titolo
di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di
quiescenza “per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile
dell’assegno sociale aumentato della metà” nonché il già citato art. 38, legge n. 448/2001 che ha
disposto, in presenza di determinati requisiti reddituali e di età,
l’incremento “al milione” di diversi trattamenti pensionistici dei soggetti
disagiati <fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese
per tredici mensilità”.

13. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, legge n. 118/1971,
laddove riconosce al soggetto totalmente inabile, per di più affetto – come nel
caso – da gravissima disabilità e privo perciò della benché minima capacità di
guadagno, un importo di pensione del tutto insufficiente a garantirgli il
soddisfacimento delle elementari esigenze della vita appare dunque non
manifestamente infondata in relazione anzitutto all’art.
38, comma 1 della Costituzione che sancisce il diritto di “ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere … al
mantenimento e all’assistenza sociale”.

Vero è che il legislatore gode di discrezionalità
nella individuazione e determinazione delle misure atte a concretizzare “il
diritto al mantenimento” sancito dalla disposizione costituzionale, ma tale
discrezionalità trova un limite nella necessità di assicurare il
soddisfacimento delle esigenze minime vitali della persona, esigenze minime che
– come già osservato – la pensione di inabilità in godimento alla B. non è
certo in grado di assicurare.

La Corte costituzionale in diverse sentenze ha
ribadito che il potere discrezionale del legislatore non è assoluto ma
condizionato dal “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie” (v. ad es. sentenze n. 180/2001 e 226/2000), principio che la
stessa Corte delle leggi ha di recente ribadito nella sentenza n. 80/2010 ove è
stato ritenuto che in presenza di un “diritto fondamentale” quale quello del
disabile all’istruzione (e diritto “fondamentale” è pure, a parere di questo
Collegio, quello sancito dall’art. 38, comma 1,
della Costituzione a favore dei cittadini inabili privi di mezzi), la
discrezionalità del legislatore “nell’individuazione delle misure necessarie a
tutela dei diritti delle persone con disabilità non ha carattere assoluto ma
trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie” per gli
interessati.

La necessità di contemperare il diritto dei
cittadini inabili privi dei mezzi necessari per vivere e, come nel caso, anche
della benché minima capacità di guadagno, di conseguire dallo Stato quanto
necessario per soddisfare le esigenze elementari della vita con le
disponibilità finanziarie e con il principio, pure di rilievo costituzionale
(v. art. 81, comma 1, della Costituzione, come
sostituito dall’art. 1, legge
costituzionale n. 1/2012), di assicurare l’equilibrio di bilancio, non può
d’altronde consentire di ritenere conformi al precetto di cui all’art. 38, comma 1, della Costituzione, disposizioni
di legge che, come l’art. 12,
comma 1, legge n. 118/1971, assicurino ai soggetti in questione provvidenze
in concreto del tutto inidonee a garantire l’effettivo soddisfacimento delle
minime esigenze vitali: la stessa Corte costituzionale, ad esempio con la
sentenza n. 275/2016, ha più volte posto l’accento sulla necessità che il
legislatore garantisca l’attuazione e “l’effettività” del diritto
costituzionalmente garantito, osservando inoltre, quanto al limite costituito
dalle esigenze di bilancio, che “il nucleo invalicabile di garanzie minime per
rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili
non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali” e
che “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio
di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

14. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, legge n. 118/1971
appare non manifestare infondata, sotto il profilo della ragionevolezza, anche
in relazione all’art. 3 della Costituzione che
sancisce l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione “di
condizioni personali e sociali” (comma 1) e pone a carico della Repubblica il
compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando
di fatto la libertà ed eguaglianza dei cittadini impediscono “il pieno sviluppo
della persona umana” (comma 2).

La pensione di inabilità di che trattasi viene
riconosciuta agli invalidi civili di età compresa fra i diciotto ed i 65 anni
(nel 2018 66 anni per effetto dell’art.
24, comma 8, decreto-legge n. 201/2011 conv. con modif. nella legge n. 214/2011) nei cui confronti sia stata
accettata una totale inabilità lavorativa e che siano in possesso del requisito
reddituale stabilito anno per anno dall’INPS.

L’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995,
che nell’anno 2018 ammontava pacificamente ad euro 453,00 mensili per tredici
mensilità nella sua misura intera (ed ammonta nel corrente anno ad euro 458
mensili), viene riconosciuto ai cittadini ultrasessantacinquenni (a decorrere
dal 1° gennaio 2018 ultra 66enni: v. art. 24, comma 8, decreto-legge n.
201/2001 sopra cit.) che siano in possesso di determinati requisiti
reddituali, meno favorevoli di quelli stabiliti per l’attribuzione della
pensione di inabilità in ragione anche della computabilità del reddito del
coniuge.

La pensione di inabilità e l’assegno sociale sono
trattamenti fra loro assimilabili: come affermato anche dalla Corte
costituzionale (v. ad esempio sentenza n. 769/1988) le due prestazioni hanno la
stessa natura assistenziale, essendo dirette a sopperire ai bisogni dei
soggetti privi di mezzi che siano inabili al lavoro o a causa di infermità
(pensione di inabilità) ovvero per ragioni di età (assegno sociale).

L’assimilabilità delle due provvidenze è resa ancor
più evidente dalla circostanza che ai sensi dell’art. 19 legge n. 118/1971 al
compimento dei 65 (ora 66) anni di età la pensione di inabilità di cui all’art. 12, legge n. 118/1971
viene automaticamente sostituita con l’assegno sociale: l’importo mensile della
pensione di inabilità viene quindi adeguato all’importo dell’assegno sociale,
ma restano fermi i diversi e più favorevoli requisiti reddituali stabiliti per
l’attribuzione della pensione di inabilità.

Appare dunque irragionevole, ad avviso del Collegio,
riconoscere al soggetto totalmente inabile infra 65enne (oggi infra 66enne) che
si trovi come nel caso della B. privo della benché minima capacità di guadagno
in ragione della gravissima infermità da cui è affetto un trattamento di
ammontare sensibilmente inferiore a quello dell’assegno sociale, nonostante la
comune situazione di bisogno determinata in entrambi i casi dalla inabilità al
lavoro (per infermità nell’un caso e per l’età nell’altro caso), tanto più
considerando che la Corte costituzionale ha ripetutamente sottolineato la
diversità e specialità della condizione degli invalidi civili assoluti,
meritevoli, perlomeno sotto l’aspetto del requisito reddituale, di “un
trattamento di miglior favore” rispetto agli aspiranti all’assegno sociale (v.
ad es. sentenza n. 88/1992 pronunciatasi in
riferimento alla pensione sociale di cui all’art. 26 legge n. 153/1969 poi
sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dal l’assegno sociale di cui al
cit. art. 3, comma 6, legge n.
335/1995).

15. L’art.
12, comma 1, legge n. 118/1971, laddove attribuisce ai soggetti totalmente
inabili, portatori come è il caso della odierna appellante di una gravissima
disabilità, un trattamento pensionistico largamente insufficiente alle più
elementari esigenze della vita appare altresì in contrasto con gli articoli 10, comma 1, e 117,
comma 1 della Costituzione che rispettivamente prevedono che l’ordinamento
giuridico italiano debba conformarsi “alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute” e che la potestà legislativa dello Stato debba
essere esercitata nel rispetto anche “dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali”.

La Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con
disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dallo Stato
italiano con la legge 3 marzo 2009, n. 18 e infine
approvata con la decisione del Consiglio dell’U.E. del 26 novembre 2009
(2010/48/CE), ha previsto: all’art. 4 l’impegno degli Stati Parti “ad
assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle
libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità” (comma 1) nonché “in
merito ai diritti economici, sociali e culturali … a prendere misure, per il
massimo delle proprie risorse disponibili … in vista del conseguimento della
piena realizzazione di tali diritti” (comma 4); all’art. 28, comma 1, che “Gli
Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad un livello
di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni
di alimentazione, vestiario e alloggio, ed al continuo miglioramento delle
condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per proteggere e
promuovere l’esercizio di questo diritto” ed al comma 2 che “Gli Stati Parti
riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed
al godimento di questo diritto… e prenderanno misure appropriate per tutelare
e promuovere l’esercizio di questo diritto, includendo misure per: (…) (b)
assicurare l’accesso alle persone con disabilità, in particolare alle donne e
alle ragazze con disabilità e alle persone anziane con disabilità, ai programmi
di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà: (c) assicurare
alle persone con disabilità che vivono in condizioni di povertà l’accesso
all’aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità (…); (e)
assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per
il pensionamento”.

A sua volta, la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, alla quale il Trattato di Lisbona del
13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha conferito il
medesimo valore giuridico dei trattati (v. art. 6: “L’unione riconosce i
diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea dei 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”) ha riconosciuto
all’art. 26 il diritto dei disabili “di beneficiare di misure intese a
garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità, e all’art. 34, relativo alle misure di
sicurezza e assistenza sociale, ha in particolare previsto al comma 3 che “Al
fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e
rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a
garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse
sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le
legislazioni e prassi nazionali”.

Una disposizione, quale quella dell’art. 12, comma 1, legge n. 118/1971,
che attribuisce al soggetto totalmente inabile in condizioni, per di più, di
gravissima disabilità, quale è senz’altro l’odierna appellante, un trattamento
pensionistico del tutto inidoneo a liberarlo dalla condizione di bisogno in cui
versa ed a garantirne condizioni di vita almeno dignitose inevitabilmente si
pone in contrasto anche con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato
italiano e con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e, pertanto,
con gli articoli 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione.

16. L’art.
38, comma 4, legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto dal 1° gennaio 2002
l’incremento, m presenza di determinate condizioni reddituali, “fino a
garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità”
della pensione degli invalidi civili totali che abbiano un’età pari o superiore
a 60 anni: proprio il mancato possesso in capo alla B. di tale requisito
anagrafico ha comportato, come si è detto in precedenza, la reiezione da parte
dell’INPS della domanda di maggiorazione presentata dall’odierna appellante il
2 agosto 2015.

La limitazione dell’incremento in parola agli
invalidi civili totali di età pari o superiore a 60 anni appare anch’essa
irragionevole allorché l’invalido, come nel caso ben prima del compimento del
60° anno di età, si trovi in ragione delle patologie sofferte in condizioni di
gravissima disabilità e privo della benché minima capacità di guadagno: questa
situazione non appare certo meritevole di minor tutela rispetto a quella
dell’invalido civile totale che abbia mantenuto una residua capacità di
guadagno e non soffra di patologie che lo rendano non autosufficiente e che,
però, al compimento del 60° anno di età, e unicamente in conseguenza del
raggiungimento di tale requisito anagrafico, acquista il diritto a conseguire
l’incremento in parola.

Ancor di più la disposizione dell’art. 38, comma 4, cit. si appalesa irragionevole e
discriminatoria se si considera che, a parità di condizioni reddituali, lo
stesso art. 38 ha previsto al primo comma
l’incremento “fino al milione” a favore dei titolari di assegno (o pensione)
sociale al raggiungimento del 70° anno di età: costoro, infatti, per il solo
raggiungimento di tale requisito di età ed anche se esenti da patologie invalidanti
o gravemente invalidanti, acquisiscono il diritto ad un “reddito proprio fino
al milione”, laddove un soggetto totalmente inabile di età compresa fra 18 e 59
anni che si trovi per di più in condizioni di gravissima disabilità – è questo
il caso dell’odierna appellante – viene a percepire una pensione di inabilità
pari a poco più della metà.

17. Deve quindi ritenersi non manifestamente
infondata, in relazione agli articoli 3 e 38, comma 1, della Costituzione, anche la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, legge 28 dicembre
2001, n. 448 laddove subordina il diritto degli invalidi civili totali,
anche se in condizioni di gravissima disabilità e privi di ogni residua
capacità lavorativa, all'”incremento” in esso previsto al raggiungimento del
requisito di 60 anni di età.

18. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, legge n. 118/1971
e dell’art. 38, 4° comma, legge n.
448/2001 risulta, oltre che non manifestamente infondata, anche rilevante,
poiché solo l’adeguamento della misura della pensione di inabilità a quella
dell’assegno sociale ex art. 3,
comma 6, legge n. 335/1995 o l’eliminazione del limite anagrafico del
compimento del 60° anno di età previsto dall’art. 38, comma 4, legge n. 448/2001,
quantomeno in relazione ai soggetti affetti da gravissima disabilità, può
consentire l’accoglimento delle domande proposte in giudizio dall’odierna
appellante, essendo fra l’altro pacifico (v. dichiarazioni concordi rese dai
difensori delle parti all’udienza di discussione del 29 maggio 2019) che le
misure introdotte di recente dal decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4 conv. con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (“Disposizioni urgenti
in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”) hanno riguardato
unicamente le prestazioni di carattere previdenziale erogate dall’INPS e,
altresì, l’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995
e non anche le prestazioni di invalidità civile disciplinate dalle disposizioni
di legge qui denunciate.

 

P.Q.M.

 

Visti gli articoli 134
della Costituzione e 23 legge 11
marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge 30
marzo 1971, n. 118 di conversione del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5 nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente
inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità
lavorativa, una pensione di inabilità di importo, pari nell’anno 2018 ad euro
282,55 e nell’anno 2019 ad euro 285,66, insufficiente a garantire il
soddisfacimento delle minime esigenze vitali, in relazione agli articoli 3, 38, comma
1, 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, legge 28 dicembre
2001, n. 448, nella parte in cui subordina il diritto degli invalidi civili
totali, affetti da gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità
lavorativa, all’incremento previsto dal comma 1 al raggiungimento del requisito
anagrafico del 60° anno di età, in relazione agli articoli
3 e 38, comma 1, della Costituzione;

Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria, la presente
ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

Sospende il giudizio in corso.

 

Provvedimento pubblicato nella G.U. del 08 gennaio 2020, n. 2

Giurisprudenza – CORTE APPELLO TORINO – Ordinanza 03 giugno 2019, n. 240
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