Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4880

Licenziamento disciplinare, Reiterati episodi di
allontanamento dalla residenza durante le fasce orarie di reperibilità,
Indifferibilità ed ineluttabilità della scelta del centro fisioterapico presso
cui il lavoratore si recava, Preventiva comunicazione tramite mail al datore
di lavoro circa le assenze, Profilo psicologico della condotta

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza n. 2069 del 12.11.2018 la Corte di
appello di Bari, confermando la pronuncia del Tribunale di Foggia in sede di
opposizione ex art. 1, comma 57,
della legge n. 92 del 2012, ha respinto la domanda di nullità e di
annullamento del licenziamento intimato il 24-25.1.2014 dalla Banca popolare di
Bari soc.coop.p.a. a M.P.D.G., impiegata inquadrata nella III Area
professionale, III livello retributivo, per reiterati episodi di allontanamento
dalla residenza durante le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche
di controllo nell’arco di un mese (in specie, nei giorni 25, 27, 28, 29
novembre, 2 e 6 dicembre 2013).

2. La Corte, esclusi profili di discriminazione e
ritorsività del licenziamento, respingeva i reclami proposti sia dalla
lavoratrice che dalla società rilevando che la disamina del materiale
probatorio non aveva consentito di accertare la indifferibilità ed
ineluttabilità della scelta del Centro fisioterapico presso il quale la
lavoratrice si era recata durante le fasce orarie di reperibilità e che,
peraltro, la preventiva comunicazione (tramite mail) al datore di lavoro delle
assenze attenuava il profilo psicologico della condotta, determinando la
carenza di proporzionalità della sanzione espulsiva adottata dalla Banca, con
conseguente applicazione dell’art.
18, comma 5, della legge n. 300 del 1970, declaratoria di risoluzione del
rapporto di lavoro e condanna della Banca stessa al pagamento di un’indennità
comprensiva pari a 17 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

3. Per la cassazione di tale sentenza la D.G. ha
proposto ricorso affidato a otto motivi. La Banca resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale affidato a un motivo. Parte ricorrente ha
replicato, al ricorso incidentale, con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso principale la
lavoratrice denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370 cod.civ.,
2 legge n. 604 del 1966, 7 e 8 della legge n. 300 del 1970
(in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, confermato l’interpretazione
erronea del Tribunale in ordine al contenuto della lettera di contestazione
disciplinare inviata alla lavoratrice che doveva ritenersi incentrata
sull’assenza dì uno stato di effettiva malattia, senza che rilevasse la mera
condotta dell’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità.

2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso
principale si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 5 d.l. n. 463 del 1983
(convertito in legge n. 638 del 1983), 25 della legge n. 833 del 1978,
d.m. 14.9.1994 n. 741, 7 della
legge n. 300 del 1970, 1175, 1362, 1263, 1366, 1375, 2697 cod.civ. nonché degli artt. 112, e 434
cod.proc.civ. (in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, effettuato
al caso di specie una meccanica trasposizione dei principi giurisprudenziali
affermati dalla Suprema Corte, senza valutare le circostanze concrete del caso
e in particolare che il datore di lavoro non aveva mai chiesto alla lavoratrice
di provare l’impossibilità di rispettare le fasce di reperibilità con
riferimento ad altre strutture fisioterapiche, profilo evidenziato nell’atto di
reclamo e trascurato dalla Corte stessa.

3. Con il quarto motivo del ricorso principale si
denunzia violazione degli artt. 111 Cost., 115, 116, 132 cod.proc.civ.(in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)
avendo, la Corte distrettuale, fornito argomentazioni perplesse e
contraddittorie a proposito della idoneità delle prove offerte dalla
lavoratrice a giustificazione degli allontanamenti durante le fasce di
reperibilità, avendo, da un lato, affermato che con certezza determinate circostanze
risultano essere state provate dalla lavoratrice con documenti e testimoni e,
nello stesso tempo, insinuando dubbi sulla idoneità di determinate prove che si
configuravano decisive ai fini della causa.

4. Con il quinto motivo del ricorso principale si
denunzia violazione degli artt.
4 e 5 della legge n. 300 del 1970, 47, comma 5, T.U. n. 151 del 2001, d.lgs. n. 196 del 2003, d.P.C.M. 26.3.2008 n.
32088, 1175 e 1375
cod.civ. (in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, ritenuto
irrilevante la preventiva, spontanea, comunicazione della lavoratrice
dell’allontanamento dall’abitazione durante le fasce di reperibilità, da
ritenere quale esimente ai fini disciplinari e indice di buona fede e
correttezza. La Banca, inoltre, aveva proceduto, incaricando un’agenzia
investigatrice per accertare gli spostamenti della lavoratrice, un controllo
occulto non consentito dalla normativa a tutela della privacy.

5. Con il sesto e il settimo motivo del ricorso
principale si denunzia violazione degli artt. 3
e 111 Cost., 112,
115, 116, 132 cod.proc.civ., d.lgs.
n. 145 del 2005, direttiva 2002/73/Ce, d.lgs. n. 198 del 2006, 15 della legge n. 300 del 1970,
54, comma 6, T.U. n. 151 del 2001,
2697, 2727, 2729 cod.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.)
avendo, la Corte distrettuale, fornito argomentazioni apparenti circa
l’insussistenza di profili ritorsivi e discriminatori del licenziamento, a
fronte delle argomentazioni sviluppate nell’atto di reclamo che facevano
rilevare come le indagine investigative della Banca erano state effettuate
durante la fruizione del congedo per malattia della figlia, alla luce delle
affermazioni contenute negli atti giudiziari della Banca ove emergeva
chiaramente che la ragione del licenziamento era basata in realtà sulle
numerose gravidanze della lavoratrice e sulla richiesta di fruizione dei
benefici a tutela della maternità. La Corte distrettuale ha esaminato
singolarmente solo alcuni degli elementi in fatto rappresentati nell’atto di
reclamo, mentre ha omesso completamente l’esame di altri e, tra l’altro,
proprio di quelli più significativi.

6. Con l’ottavo motivo del ricorso principale si
denunzia violazione degli artt. 3 Cost., 18 della legge n. 300 del 1970,
2119 cod.civ., 3 della legge n. 604 del 1966,
34 e 40 c.c.n.I. Credito 8.12.2007, 38 e 44 c.c.n.I. Credito 19.1.2012
(in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e
5, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, escluso di ordinare la
reintegrazione nel posto di lavoro in assenza di una sanzione, di carattere
conservativo, che prevedesse la condotta tenuta dalla lavoratrice, con ciò
fornendo una errata interpretazione restrittiva delle clausole del contratto
collettivo, non conforme al principio di uguaglianza che richiede il medesimo
trattamento di tutti i lavoratori a prescindere dal settore merceologico di
appartenenza (e, cioè, del c.c.n.I. applicato). Sussiste, pertanto, la
questione di legittimità costituzionale ove si interpreti la previsione dell’art. 18, comma 4, della legge n.
300 del 1970 in senso restrittivo (quindi con esclusivo riferimento a
clausole del c.c.n.I. che tipizzano specificamente determinati comportamenti)
posto che si perpetrerebbe una disparità di trattamento nei confronti di quei
lavoratori appartenenti a settori ove le parti sociali hanno elaborato
esclusivamente fattispecie generiche ed astratte, rimettendo all’arbitrio del
datore di lavoro la scelta della sanzione da applicare.

7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la
Banca denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.
2119 cod.civ., 1 della
legge n. 604 del 1966, 2196 cod.civ. (in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l’assenza dal
domicilio durante le fasce di reperibilità si era ripetuta per ben 7 volte
nell’arco di meno di un mese, ciò ledendo irrimediabilmente il vincolo
fiduciario, anche in considerazione della qualifica rivestita.

8. Le parti, con nota depositata il 19.11.2019,
hanno depositato verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale ove
risulta che le stesse hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la
controversia de qua, dandosi atto della reciproca rinuncia (ed accettazione)
agli atti e alle azioni proposte presso questa Corte con compensazione
integrale delle spese di lite.

9. Il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione essendo sopravvenuto un mutamento della situazione evocata in
giudizio; le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti in
ossequio all’assetto di interesse dalle stesse individuato nel verbale di
conciliazione.

 

P.Q.M.

 

Dichiara cessata la materia del contendere.

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