Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2020, n. 8441

Aiuti di Stato, Contributi non pagati su contratti di
formazione e lavoro, Ricorso per cassazione c.d. “assemblato”, Integrale
riproduzione di una serie di atti e documenti processuali

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 7.10.2013, la Corte
d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha
condannato T. s.p.a. a pagare all’INPS la somma di € 139.520,34 per contributi
non pagati su contratti di formazione e lavoro con riferimento ai quali aveva
indebitamente goduto di sgravi costituenti aiuti di Stato; che avverso tale
pronuncia T. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di
censura; che l’INPS ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente
l’inammissibilità del ricorso siccome frutto di c.d. assemblaggio;

che la società concessionaria dei servizi di
riscossione non ha svolto attività difensiva;

 

Considerato in diritto

 

che l’eccezione preliminare d’inammissibilità del
ricorso è infondata, dovendosi in specie dare continuità al principio di
diritto secondo cui il ricorso per cassazione c.d. “assemblato”
mediante integrale riproduzione di una serie di atti e documenti processuali
non è inammissibile allorché, espunti i documenti e gli atti integralmente
riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto
processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di
autosufficienza (così da ult. Cass. n. 8245 del 2018);

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia
violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la
Corte di merito ritenuto che l’onere della prova delle condizioni legittimanti
la fruizione degli sgravi fosse a suo carico;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta
violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 421 c.p.c.,
per avere la Corte territoriale ritenuto l’inammissibilità della nota della
Provincia di Roma recante l’indicazione dei lavoratori aventi anzianità di
disoccupazione di almeno dodici mesi, prodotta in appello a confutazione delle
risultanze della CTU disposta in quel grado, e non aver conseguentemente tenuto
conto delle risultanze del supplemento di perizia in cui l’importo dovuto
veniva rideterminato nella minor somma di € 92.067,43;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di
violazione dell’art. 91 c.p.c. per averla la
Corte di merito condannata anche alle spese del primo grado;

che il primo motivo è infondato, essendosi
consolidato il principio di diritto secondo cui il diritto a beneficiare dello
sgravio contributivo deve essere provato dal soggetto che lo invoca (così, da
ult., Cass. n. 14574 del 2017); che il secondo
motivo appare, per contro, fondato, avendo questa Corte precisato che
l’ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello dev’essere vagliata
sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai
fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in
rapporto al thema probandum e avuto riguardo allo sviluppo assunto dall’intero
processo, di talché, apparendo la nota della Provincia (debitamente riprodotta
sub pag. 7 del ricorso per cassazione) manifestamente rilevante ai fini della
decisione, in considerazione della sua idoneità a diminuire l’importo dovuto
dall’odierna ricorrente (cfr. le conclusioni del supplemento di perizia,
debitamente riprodotte sub pag. 9 del ricorso per cassazione), malamente la
Corte territoriale, tenuto conto delle peculiarità con cui il processo era
stato celebrato in primo grado, ne ha ritenuto l’inammissibilità; che,
pertanto, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in
relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma,
in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e
assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2020, n. 8441
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