Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2020, n. 10779

Aumento retributivo non assorbibile, Gravante sul lavoratore
l’onere di fornire la prova della sussistenza di un titolo che escluda il
principio dell’assorbimento, Riconoscimento del diritto del lavoratore a
superiore qualifica, Emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi
previsti per la qualifica superiore

 

Rilevato che

 

1. la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del
25 marzo 2016, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, ha accertato
il diritto di R.T. e M.O. “al mantenimento del superminimo”, quale
aumento retributivo non assorbibile, nei confronti dalla società datrice di
lavoro S.P. Spa; ha invece confermato la sentenza del Tribunale nella parte in
cui aveva respinto le domande di M.M. e F.A.;

2. in estrema sintesi, premettendo che grava sul
lavoratore l’onere di fornire la prova della sussistenza di un titolo che
escluda il principio dell’assorbimento del compenso, la Corte territoriale ha
valorizzato per entrambi i lavoratori la reiterazione nel tempo della condotta
aziendale di sottrazione del superminimo agli aumenti tabellari fissati dal
contratto collettivo nonché il mancato assorbimento del compenso in occasione
della loro progressione professionale, con cambio di livello e anche di
retribuzione;

da ciò la Corte ha tratto il convincimento che
“il comportamento tenuto dall’azienda, successivamente all’erogazione del
superminimo, deponga per la non assorbibilità dell’emolumento”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto
ricorso la società soccombente con 5 motivi, cui hanno resistito l’O. e il T.
con controricorso, illustrato anche da memoria; non hanno svolto attività
difensiva ii M. e l’A. ai quali il ricorso per cassazione è da intendersi notificato
come denuntiatio litis non sussistendo soccombenza della società rispetto alle
posizioni di tali lavoratori;

 

Considerato che

 

1. i motivi di ricorso possono essere come di
seguito sintetizzati:

1.1. il primo denuncia “omesso esame – con
violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un
fatto decisivo per il giudizio – della Ipotesi di piattaforma per il rinnovo
del CCNL Industria Alimentare e conseguente violazione e/o falsa applicazione
del CCNL Industria Alimentare 2012 e
precedenti – ex art. 360 n. 3”;

1.2. il secondo motivo denuncia “omesso esame –
con violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un
fatto decisivo per il giudizio – del contenuto e della portata dei cedolini
paga e violazione e/o falsa applicazione – ex art.
360 n. 3 c.p.c. – della legge 5.1.53 n. 4 e dei commi 1, 3, 5 dell’art. 50 CCNL Industria Alimentare
2012 e precedenti”;

1.3. il terzo motivo denuncia “omesso esame –
con violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un
fatto decisivo per il giudizio – dei motivi che hanno indotto l’azienda ad assorbire
parzialmente il superminimo e violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;

1.4. il quarto motivo denuncia “violazione o
falsa applicazione – ex art. 360 n. 3 c.p.c. –
circa gli aumenti dei minimi tabellari disposti dall’art. 51 del CCNL Industria
Alimentare – violazione o falsa applicazione – ex art. 360 n. 3 c.p.c. – degli artt. 112, 115 c.p.c.”;

1.5. il quinto mezzo denuncia “omesso esame –
con violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa
fatti decisivi per il giudizio – della posizione dei signori O. e T. e
violazione e/o falsa applicazione – ex art. 360 n.
3 c.p.c. – dell’art. 1362 II comma c.c. e
degli artt. 35 e segg. Costituzione”;

2. il ricorso non può trovare accoglimento;

2.1. opportuno premettere in diritto i seguenti
principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte nella materia
che ci occupa:

il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza
retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore
di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso
che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore
qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per
la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la
contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del
lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il
mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento (Cass. n. 20617 del
2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n 12788 del
2004; Cass. n. 8498 del 1999; le quali
ultime ribadiscono altresì che si sottrae alla regola dell’assorbimento anche
il compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla
speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e
che sia quindi sorretto da un autonomo titolo);

l’indagine probatoria sulla sussistenza di dette
pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla
regola generale dell’assorbimento sono riservate ai giudice del merito (in
termini, Cass. n. 2984 del 1998, che in motivazione richiama Cass. n. 1347 del
1984);

ai fini della ricostruzione della volontà negoziale
deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla
conclusione del patto relativo tanto che questa Corte ha confermato, ad
esempio, la decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di
considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto
inalterato nei tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel
corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 14689 del 2012, che richiama Cass. n. 1899 del 1994);

2.2. la Corte bresciana si palesa pienamente
consapevole dei principi di diritto innanzi espressi, tanto che, attraverso
un’ampia motivazione in fatto, ha ricostruito la volontà negoziale delle parti,
manifestata anche mediante i comportamenti reiterati del datore di lavoro
successivi alla pattuizione dell’emolumento, ritenuti concludenti nel senso
dell’esclusione dell’assorbibilità dei superminimo; ciò ha fatto valorizzando
per entrambi i lavoratori ancora in contesa la protrazione nei tempo della
condotta aziendale di sottrazione del superminimo agii aumenti tabellari
fissati dal contratto collettivo nonché il mancato assorbimento del compenso in
occasione della progressione professionale dei due dipendenti, con cambio di
livello e anche di retribuzione; va altresì sottolineato che, nella stessa
causa, l’indagine di fatto condotta dalla Corte territoriale è giunta a
conclusioni diverse per altri lavoratori proprio perché in tali casi non si era
manifestata, attraverso l’emersione di comportamenti concludenti, la medesima
intenzione negoziale;

2.3. tutti i motivi di ricorso, come è reso chiaro
dallo stesso esordio con cui la società ricorrente lamenta che la Corte
lombarda avrebbe “omesso di considerare alcuni elementi di fatto
introdotti ne! giudizio da parte di S. ed ha, altresi, erroneamente valutato
ulteriori elementi di fatto e di diritto sottoposti al suo vaglio dalla
società”, tendono inammissibilmente ad una rivalutazione di tale
accertamento fattuale;

infatti, come pure innanzi ricordato avuto riguardo
proprio all’interpretazione della portata delle deroghe pattizie al principio
dell’assorbimento del superminimo, l’accertamento della volontà è indagine
riservata al giudice del merito, in ossequio al generale principio per cui ogni
interpretazione di atti negoziali è riservata all’esclusiva competenza del
giudice che ne ha il dominio (cfr. Cass. n. 9070
del 2013; Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una
operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, soggetto quindi, nel
giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei
canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di
una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass.
n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009;
Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass.
n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della
violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di
motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo
attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni
della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di
merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione
loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da
quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468
del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del
2002; Cass. n. 11053 del 2000);

i cinque motivi, congiuntamente esaminabili per
connessione, formulati ai sensi dell’art. 360, co.
1, n. 5, c.p.c., anche laddove solo formalmente denunciano violazioni di
legge o di contratto collettivo, sono inammissibili perché trascurano gli
enunciati posti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054
del 2014, invocando una rivalutazione dell’indagine di fatto preclusa in sede
di legittimità e pretendendo una diversa interpretazione negoziale, confidando
sulla mera contrapposizione di un risultato esegetico diverso rispetto a quello
cui è giunta la Corte territoriale, prospettando dati asseritamente più
significativi o regole di giustificazione prospettate come più congrue (cfr.
Cass. n. 18375 del 2006; conf. Cass. n.12360 del 2014);

3. conclusivamente il ricorso va dichiarato
inammissibile, con spese a carico della soccombente società liquidate come da
dispositivo in favore dei controricorrenti O. e T.;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti
processuali di cui all’art. 13, co.
1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012;

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro
200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

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