Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2020, n. 16717

Lavoro, Trasferimento, Rimborso delle spese sostenute per
l’imballaggio ed il trasporto di mobili

 

Rilevato che

 

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda
proposta da G.P. nei confronti dell’Ente Nazionale Italiano Turismo (ENIT)
volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di €
10.732,00 quale rimborso delle spese sostenute per l’imballaggio ed il
trasporto di mobili e masserizie da Sidney alla Nuova Zelanda quale conseguenza
del suo richiamo in Italia e della successiva assegnazione alla nuova sede.

2. Il giudice di appello, nel premettere che il
rimborso era dovuto ove il trasferimento dei beni fosse intervenuto nell’anno
dal trasferimento del dipendente, ha poi verificato che, come accertato già dal
primo giudice, nel ricorso introduttivo del giudizio non era stata allegata la
data di esecuzione del trasferimento, elemento costitutivo della domanda
avanzata. Inoltre ha osservato che, in mancanza di una specifica allegazione in
tal senso, non era possibile invocare il principio di non contestazione.

3. Con riguardo poi al rimborso in via
amministrativa la Corte ha evidenziato che la richiesta era stata avanzata con
riguardo allo stoccaggio dei beni in magazzino e non in relazione all’avvenuto
trasferimento degli stessi.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso
G.P. affidato a quattro motivi ai quali resiste con controricorso l’Ente
Nazionale Italiano Turismo (ENIT).

 

Considerato che

 

5. Con il primo motivo di ricorso viene dedotto che,
in violazione dell’art. 414 cod. proc.civ., la
Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che non era mai stato
contestato dall’ENIT il mancato trasferimento personale entro l’anno dalla data
di cessazione delle funzioni all’estero. L’Ente si era concentrato piuttosto
sul mancato trasferimento in quell’arco temporale di mobili e masserizie.
Rileva al riguardo il ricorrente che, al contrario, in atti era documentato che
l’ENIT lo aveva autorizzato a rientrare in Italia, così come era avvenuto,
all’esito delle ferie e dunque il 18.1.2005. Inoltre l’Ente si era impegnato a
disporre il trasferimento del dipendente ad altra sede estera entro il
1.11.2005.

Sottolinea poi che risultava in atti l’avvenuto trasferimento
dei mobili, nel maggio 2005, in Nuova Zelanda presso la famiglia P.. Rammenta
che il rimborso delle spese era stato chiesto proprio con riguardo a tale
trasferimento e sostiene che, pertanto, era stato allegato e dimostrato in
giudizio tutto ciò che era necessario per ottenere l’accoglimento della
domanda.

6. Con il secondo motivo è denunciata la violazione
e falsa applicazione dell’art. 414, 115 e 116 cod. proc.
civ.. Nel ribadire che era stato documentato in giudizio il trasferimento
di mobili e masserizie avvenuto nel maggio 2005 sottolinea che su tali
circostanze era stata articolata la prova reiterata anche in appello che la
Corte di merito ha trascurato di prendere in considerazione.

7. Con il terzo motivo di ricorso, sempre in
relazione alla prova dell’effettivo trasferimento di mobili e masserizie, è
denunciata l’omessa motivazione su una circostanza decisiva ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ.
evidenziandosi che ne era stato dimostrato l’imballaggio ed il trasferimento
alla data del 17 maggio 2005 e che perciò tali somme dovevano essere
rimborsate.

8. Con il quarto motivo, infine, si deduce che la sentenza
avrebbe del tutto omesso la motivazione con riguardo alla denunciata tardiva
contestazione della richiesta di rimborso.

9. I primi due motivi di ricorso devono essere
dichiarati inammissibili in quanto entrambi sollecitano alla Corte un diverso
esame delle emergenze istruttorie che non è consentito al giudice di
legittimità.

9.1. La Corte di merito ha correttamente ritenuto
che l’onere di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa è connesso
alla loro avvenuta allegazione. Non si può certo contestare ciò che non è stato
specificatamente allegato in giudizio e che il ricorrente avesse trascurato di
allegare una serie di elementi costitutivi del diritto azionato risulta
confermato dalla circostanza che nel presente ricorso si sottolinea che se il
trasferimento nella sua materialità fosse stato contestato si sarebbero
documentate le ragioni del posticipo del rientro.

In tal modo però il ricorrente pretende che l’Ente
convenuto contesti una circostanza che doveva, in base alla corretta
distribuzione degli oneri, prima ancora che provare innanzi tutto allegare.
Nella sostanza più che dolersi di una errata applicazione delle regole in tema
di non contestazione si richiede alla Corte di procedere ad un diverso
ragionamento induttivo, dal noto all’ignoto, dei fatti allegati in giudizio che
invece è proprio del giudice di merito.

9.2. Analogamente la censura articolata nel secondo
motivo di ricorso si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti che
risultano documentati in giudizio non consentita alla Corte di legittimità se
non nel ristretto ambito tracciato dall’art. 360
primo comma n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato e ratione temporis
applicabile al caso concreto (sui limiti della denunciabilità del vizio di motivazione
dopo la novella del 2012 v. per tutte Cass. Sez.
U. 07/04/2014 n. 8053). La Corte di appello, proprio in esito alla
ricostruzione della documentazione depositata con ricostruzione plausibile ed
aderente ai fatti che perciò non è censurabile, ha chiarito le ragioni per le
quali il ricorrente non aveva diritto al rimborso chiesto.

10. Anche il terzo motivo di ricorso è
inammissibile. In disparte la circostanza che ciò che si denuncia sembra essere
l’omesso esame di documenti allegati in giudizio (documenti indicati ai nn.
26-32) laddove invece ai sensi dell’art. 360 primo
comma n. 5 cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.
83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,
il vizio specifico denunciabile per cassazione è relativo all’omesso esame di
un fatto storico, principale o secondario in ogni caso deve risultare dal testo
della sentenza o dagli atti processuali, che il fatto che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire
che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne
consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il
ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti
esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato
oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
“decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso
in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n.
8053/2014 cit.).

11. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, con il
quale ancora una volta si deduce un vizio di motivazione sotto il profilo
dell’omessa motivazione su fatti decisivi, va rilevato che la circostanza di
fatto di cui è denunciato l’omesso esame da parte della Corte di appello
risulta sottoposta al giudice di primo grado ma dalla lettura del ricorso non è
possibile evincere in che termini la sentenza del Tribunale ne abbia tenuto
conto e se la questione sia stata ritualmente sottoposta al giudice di appello.

12. In conclusione, per le ragioni esposte, il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

12.1. Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R.,
se dovuto.

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi
professionali oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d P.R.,
se dovuto.

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