Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17795

Costituzione rendita da malattia professionale, Termine di
prescrizione, Sospensione per la durata del procedimento amministrativo di
liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di
accoglimento o di diniego, Rimozione della condizione di procedibilità
dell’azione giudiziaria

 

Rilevato che

 

Con sentenza del 18 ottobre 2012, la Corte di
appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dall’INAIL, ha respinto
la domanda avanzata da L.V. avente ad oggetto la costituzione di una rendita da
malattia professionale, rapportata ad una invalidità del 50%, a decorrere dal
12 ottobre 1992;

a sostegno della propria decisione la Corte ha posto
la fondatezza dell’eccezione di prescrizione avanzata dall’Istituto alla luce
della sospensione della stessa per la definizione del procedimento
amministrativo;

avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il V., affidandolo a due motivi;

resiste con controricorso l’Inail;

il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto;

 

Considerato che

 

con il primo motivo di ricorso si deduce la
violazione degli articoli 111
e 112 del D.P.R. 1124/1965 sull’assunto che il termine di prescrizione
delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail resta sospeso durante la
pendenza il procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel
termine di 150 giorni previsto dalla legge; con il secondo motivo deduce la violazione
degli articoli 111 e 112 D.
P. R. 1124/1965 nonché degli articoli 2937
e 2944 c.c. nonché omesso esame cercano fatto
decisivo oggetto di discussione fra le parti circa l’influenza del fatto che
l’istituto avesse emesso nel 1998 e nel 2002 provvedimenti di rigetto previa
sottoposizione a visita collegiale del V. in data 9.5.2002;

entrambi i motivi, da scrutinarsi congiuntamente per
l’intima connessione, sono fondati e devono essere accolti;

secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di
questa Corte, infatti, con la sentenza n. 11928
del 7/5/2019, il termine di prescrizione triennale dell’azione per il
riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie
professionali, di cui all’articolo
112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso
d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione
delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di
diniego da parte dell’istituto assicuratore;

ne consegue che il decorso dei termini per la
liquidazione previsti dall’art.
111, comma 3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione
della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità
dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a
tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata;

alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso
va accolto, la sentenza cassata e la causa va rimessa alla Corte d’appello di
Catanzaro, in diversa composizione, anche in relazione alle spese relative al
giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione,
anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17795
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