Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2020, n. 18667

Lavoro, Personale medico, Remunerazione dei medici
chirurgici iscritti alle scuole di specializzazioni post universitarie

 

Rilevato che

 

1. la Corte di appello di Palermo ha confermato la
sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda con la quale gli
originari ricorrenti, tutti dottori in medicina e chirurgia che avevano
frequentato la Scuola di specializzazione presso l’Università degli Studi di
Palermo nel periodo compreso tra il 1998 e il 2007, hanno chiesto la condanna
delle Amministrazioni convenute all’adeguamento della borsa di studio loro
corrisposta ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, in misura pari alle
differenze spettanti in applicazione del d.lgs. n.
368 del 1999 ed al relativo trattamento previdenziale o, in subordine, al
risarcimento del danno per tardivo e incompleto recepimento delle direttive
comunitarie in tema di remunerazione dei medici chirurgici iscritti alle Scuole
di specializzazioni post universitarie, danno da liquidarsi in misura pari alla
differenza tra quanto percepito a titolo di borsa di studio e quanto spettante
a titolo di trattamento economico e previdenziale in base al d.lgs. n. 368 del 1999;

2. per la cassazione della decisione hanno proposto
ricorso F.B., A.C., D.C., G.C. e F.N. sulla base di tre motivi; la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, l’Università degli Studi di Palermo, e la Regione Siciliana hanno
resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale condizionato
affidato a due motivi;

 

Considerato che

 

Ricorso principale

1. con il primo motivo di ricorso principale i
ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’allegato alla
direttiva n. 93/16 in relazione all’art. 360, comma
1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; censurano la sentenza impugnata per errata
qualificazione dell’attività prestata dai medici specializzandi a favore
dell’Università; evidenziano che l’iter formativo previsto dalla legge
comportava, in relazione ai tempi di attuazione ed all’intensità dell’impegno
richiesto, la necessità di conformazione dell’attività prestata dallo
specializzando alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa del
personale medico dipendente dalla struttura sanitaria presso la quale era
svolta l’attività di specializzazione ed in questa prospettiva sostengono il
diritto all’adeguata remunerazione per il complessivo impegno profuso;

2. con il secondo motivo di ricorso, deducono omessa
applicazione dell’art. 46 d. Igs
n. 368 del 1999 e dell’art. 8
d. Igs n. 517 del 1999 con conseguente violazione e falsa applicazione
dell’art. 249, comma 3, del
Trattato CEE e del principio comunitario di certezza del diritto; deducono,
inoltre, erronea e falsa applicazione di norme di diritto sulla diretta
efficacia dell’allegato 1 (in tema di adeguata retribuzione) della Direttiva
93/16 nell’ordinamento italiano in relazione all’art.
360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; sostengono che il “blocco
dell’adeguamento” della borsa di studio percepita prima della “nuova
retribuzione” prevista dal d. Igs n. 368 del
1999 aveva determinato l’inadeguatezza del trattamento economico
corrisposto sì da implicare il recepimento solo parziale delle direttive
comunitarie; analogamente, il congelamento dell’incremento annuale destinato ad
assorbire gli effetti negativi della svalutazione monetaria e del conseguente
depauperamento del potere di acquisto della moneta, si poneva in contrasto con
il canone comunitario di adeguatezza della remunerazione;

3. con il terzo motivo di ricorso deducono
violazione e falsa applicazione delle Direttive CEE 82/76 e 93/16 censurando la
sentenza impugnata per avere respinto la domanda di risarcimento del danno da
omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie; riferiscono la
condotta inadempiente dello Stato italiano al differimento, all’anno 2007, del
trattamento economico previsto in favore dello specializzando sulla base del
contratto di formazione e lavoro di cui all’art. 37 d. Igs n. 368 del 1999;
denunziano che anche sotto questo profilo vi era stata lesione del diritto del
medico specializzando all’adeguata remunerazione essendosi data piena
attuazione alle Direttive comunitarie solo con DPCM del 6.7.2007;

Ricorso incidentale

4. con il primo motivo di ricorso incidentale le
Amministrazioni resistenti deducono, in via subordinata all’accoglimento del
ricorso principale, nullità della sentenza o del procedimento per violazione
dell’art. 345 cod. proc. civ., censurando la
sentenza impugnata per non avere rilevato la novità della questione, proposta
da controparte solo in sede di appello, concernente la omessa indicizzazione
annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio;

5. con il secondo motivo di ricorso incidentale
condizionato deducono violazione dell’art. 2947
cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere, procedendo all’esame
del merito delle questioni di diritto, implicitamente respinto la preliminare
eccezione di prescrizione del credito azionato, ritualmente formulata nel
giudizio di primo e secondo grado;

Esame dei motivi di ricorso principale

6. i motivi di ricorso principale devono essere
respinti;

6.1. la sentenza impugnata, in punto di
qualificazione del rapporto instaurato dagli iscritti alla Scuola di
specializzazione presso l’Università degli Studi di Palermo, premesso che la
normativa comunitaria non prevede l’obbligo per lo Stato membro di instaurare
con lo specializzando un rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto con
riferimento alla normativa interna che il rapporto degli specializzandi non
fosse riconducibile all’ambito del rapporto di lavoro subordinato e che, in
conseguenza, non fosse allo stesso applicabile l’art.
36 Cost. in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente; ha, quindi,
escluso, sulla scorta di Corte cost. n. 432/1997,
che il blocco della indicizzazione delle borse di studio di cui all’art. 1, comma 33, legge n. 549/
1995, si ponesse in contrasto con la Direttiva 82/76/CEE non essendo
rinvenibile nella disciplina comunitaria una definizione di remunerazione
adeguata né i criteri per la relativa determinazione; ha ritenuto che il
differimento all’anno 2007 del regime dei compensi introdotto dagli artt. da 37 a 38 del d. Igs n.
368/1999 si sottraeva a cesure di incostituzionalità ed, in via generale,
evidenziato che la disciplina relativa al rapporto dei medici in formazione non
contemplava l’automatico recepimento delle dinamiche retributive di fonte
sindacale applicabili ai medici con contratto di lavoro subordinato, essendo la
rideterminazione triennale rimessa al decreto del Ministro della Sanità di
concerto con i Ministri dell’Università e della Ricerca Scientifica e del
Tesoro; infine, ha rilevato la carenza di prova in ordine alla non adeguatezza
della remunerazione corrisposta alla luce della funzione alla stessa
riconosciuta dalla normativa comunitaria;

6.2. la decisione è conforme al consolidato
orientamento di questa Corte espresso dalle decisioni di seguito indicate, che
vengono richiamate anche ai fini dell’art. 118
disp. att. cod. proc. civ., orientamento al quale si ritiene di dare
continuità non avendo gli odierni ricorrenti offerto decisivi argomenti che ne
sollecitassero la rimeditazione;

6.3. deve, infatti, escludersi che l’attività
prestata dal medico iscritto alla scuola di specializzazione sia inquadrabile
nell’ambito del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, avendo questa Corte
chiarito che esso costituisce espressione di una particolare ipotesi di
contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla
quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la
attività prestata dagli specializzandi e la remunerazione prevista dalla legge
a favore degli stessi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire
alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati
nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il
corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un
vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi
specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (v.,
tra le altre, Cass. n. 18670/2017, n.
20403/2009, n. 6089/1998, n. 9789/1995); tanto
esclude la necessità di verifica dell’adeguatezza della remunerazione alla
stregua del parametro di cui all’art. 36 Cost.;

6.4. la disciplina in tema di trattamento economico
dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999
si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti
alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico
2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti
alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo
ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun
nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di
cui al d.lgs. cit. (v. tra le altre, Cass. n. 6355/2018; 13445/2018 );

6.5. l’importo della borsa di studio prevista
dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, non è soggetto ad incremento per
effetto della rideterminazione triennale per gli anni accademici dal 1992-1993
al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del d.l. n. 384 del 1992
(ed analoghe normative successive); in particolare, quanto al periodo 1994/1996
il protrarsi del “blocco” di tale adeguamento risulta fondato sulla
previsione dell’art. 3, comma
36, legge n. 537/1993 mentre, per i per i periodi successivi, sull’art. 32, comma 12, della I. n. 449
del 1997 che, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289
del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata
al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione
del citato art. 6 (v. tra le altre, Cass. n. 10052/2020, in motivazione, n.
10050/ 2020, in motivazione, n. 8505/2020, n 4618/2020 in motivazione, n.
14809/2019, n. 13572/2019, n. 4809/2019, in motivazione, n. 15520/2018, in
motivazione, 15293/2018, in motivazione, 4449/2018, n.
18670/2017);

6.6. in relazione all’incremento connesso alla
variazione del costo della vita dell’importo della borsa di studio questa Corte
ha ripetutamente escluso il relativo diritto sulla base di disposizioni volta
per volta emanate (per la cui compiuta ricognizione si rinvia a Cass. n.
449/2018 – paragrafi da 46 a 60), osservando che il blocco degli incrementi
dovuti al tasso di inflazione si inscrive evidentemente nell’ambito di una
manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti
retributivi in senso lato erogati dallo Stato come anche riconosciuto dalla
Corte cost. con la sentenza n. 427/1997 che ha deciso la questione di costituzionalità
dell’art. 1, comma 33, I. 28
dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 7, commi 5 e 6, d.l. 19
settembre 1992 n. 348, conv. nella I. 14
novembre 1992 n. 438, “vanno interpretate nel senso che tra le
indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da
corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di
studio di cui all’art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 (Cass. n. 4449/2018 cit.,
n. 19792/2017, n. 19449/2017, n. 18670/2017,
n. 11565/2011, Cass. n. 12624/2015, 11565/2011, Cass. Sez. Un. n. 29345 /2008);

6.7. non sussiste irragionevole disparità di
trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a
decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti
periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti
di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di
trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo
della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi; non sussiste
disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le
Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri paesi Europei,
atteso che le situazioni non sono comparabili, perché la Direttiva 93/16/CEE non ha previsto né imposto
uniformità di disciplina e di trattamento economico; la situazione dei medici
neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei
medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge
nell’ambito della formazione specialistica ( Cass. n. 13572/2019, n. 4808/2019,
n. 17052/2018, n. 17051/2018, n. 15963/2018, n. 31923/2018, n. 16805/2018, n.
15963/2018, n. 31922/2018, n. 4449/2018);

6.7. la pretesa risarcitoria connessa alla tardiva
trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE è
configurabile esclusivamente in favore dei medici frequentanti le scuole di
specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991 (periodo estraneo a quello
oggetto della pretesa azionata dagli odierni ricorrenti principali); a costoro,
unicamente, è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per inadempimento
dello Stato italiano alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie
75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (come anche recentemente ribadito, con
opportune precisazioni temporali, da Cass. Sez. Un. n. 20348/2018 e Sez. Un. n.
30649/2018), situazione che ha avuto termine con l’istituzione della borsa di
studio;

7. al rigetto del ricorso principale consegue
l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

8. le spese di lite sono liquidate secondo
soccombenza;

9. sussistono i presupposti processuali per il
versamento da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a
norma del comma 1 bis dell’art.13
d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. Un. 23535/ 2019);

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale assorbito il ricorso
incidentale. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese di
lite che liquida in € 4.100,00 per compensi professionali, € 200,00 per
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per
legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento a carico della parte ricorrente principale dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
a norma del comma 1 bis dello stesso art.13,
se dovuto.

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