Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24601

Licenziamento disciplinare, Abusivo utilizzo dell’autovettura
aziendale durante le ferie, Sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto,
Comunicazione di licenziamento, Medesime espressioni nella contestazione per
enunciare la causale dell’atto espulsivo, Intensità dell’elemento intenzionale
o di quello colposo

 

Rilevato

 

Che la Corte territoriale di Milano, con sentenza
pubblicata in data 5.10.2017, ha respinto il gravame interposto da G.C., nei
confronti della F.T.A.S., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede,
resa il 3.10.2013, con la quale era stata rigettata la domanda del dipendente
diretta ad ottenere la nullità del licenziamento disciplinare allo stesso
intimato, e la condanna della parte datoriale alla reintegrazione dello stesso
nel posto di lavoro ed alla corresponsione, in favore del medesimo, di una
indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, dalla
data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione;

che la Corte di Appello, per quanto ancora in questa
sede rileva, ha osservato che sussiste <<una pressoché totale e perfetta
coerenza tra quanto addebitato al lavoratore>> (di <<avere
abusivamente ottenuto e utilizzato l’autovettura BMW X6 tg. (…),
rivolgendosi, il 26.7.2011, durante le ferie, alla sede italiana di San Donato
Milanese della relativa casa automobilistica, avente il ruolo di partner della
F.T.A.S., presso la quale egli l’aveva richiesta e ritirata a nome del
Sovrintendente del Teatro (In veste di utilizzatore del bene in questione),
servendosene poi per tutto il periodo delle ferie estive in Puglia sino al
momento della restituzione, appositamente sollecitata dalla
concedente/comodante, avvenuta il giorno 6.9.2011, oltre la scadenza del
rapporto di godimento, fissata I 31.8.2011, e senza segnalare adeguatamente,
tramite la consegna di un corretto modulo di constatazione amichevole, il
sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto, per sua colpa, in Gallipoli
(Lecce), in data 8.8.2011>>) e <<quanto si legge nella
comunicazione di licenziamento laddove la datrice di lavoro aveva addirittura
impiegato le stesse espressioni della contestazione per enunciare la causale
dell’atto espulsivo, deducendo che le giustificazioni rese dal dipendente non
potevano essere accolte, dopo essersi la Fondazione liberamente avvalsa della
facoltà di esperire autonomi approfondimenti assecondando una prerogativa
facente capo alla tutela del proprio interesse, senza alcuna lesione dei
diritti della controparte>>;

che per la cassazione della sentenza ricorre il
Caserta, articolando quattro motivi, cui la F.T.A.S. resiste con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse del
lavoratore, ai sensi dell’art. 380-bis del
codice di rito; che il P.G. non ha formulato richieste che, con il ricorso, si
deduce: 1) in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della I. n. 300 del 1970,
per difformità tra i fatti contestati e quelli posti alla base del
licenziamento, e si lamenta che i giudici di seconda istanza non avrebbero
tenuto conto del fatto che non vi era piena corrispondenza, <<neppure in
senso letterale>>, tra fatti addebitati e motivi del provvedimento;
pertanto, a parere del ricorrente, la Corte di merito si sarebbe limitata ad un
generico richiamo alle prerogative di indagini datoriali, senza alcuna
valutazione circa la palese violazione di legge da parte della datrice di
lavoro; 2) in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della I. n. 300 del 1970
per lesione del diritto di difesa, poiché, secondo il lavoratore, la Fondazione
non gli avrebbe consentito di controdedurre in merito alle circostanze nuove
emerse a seguito di approfondimenti effettuati dalla stessa sull’accaduto; 3)
in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.
2104, 2105 e 2119
per errata ed omessa applicazione dei relativi criteri applicativi, in
particolare, della clausola generale di cui all’art.
2119 c.c. e per mancata valutazione <<delle coordinate dettate dalle
fonti normative superiori…., nonché dalle disposizioni negoziali
eventualmente esistenti>> e della <<proporzionalità della sanzione
disciplinare con l’infrazione contestata>>; 4) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,
<<l’omesso esame di un fatto storico (documento) la cui esistenza risulta
dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti, con carattere
decisivo in punto richiesta autovettura BMW in data 26.7.2011 (omesso esame del
verbale di audizione del sig. F. del 29.9.2011)>>, e si deduce che,
<<se la Corte di merito avesse valutato il citato documento la cui
portata è decisiva ed invalida le altre risultanze istruttorie che hanno
determinato il giudizio, la sentenza di appello sarebbe stata certamente
diversa, con il riconoscimento dell’infondatezza degli addebiti e della
conseguente illegittimità del licenziamento>; che il primo, il secondo ed il
quarto motivo – che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di
connessione – non sono meritevoli di accoglimento; in particolare, per ciò che
più specificamente attiene al primo ed al secondo motivo, si rileva che il
Caserta non ha prodotto (e neppure indicato tra i documenti offerti in
comunicazione nel ricorso per cassazione), né trascritto (se non, parzialmente,
solo II verbale di audizione del F. in data 29.9.2011), i documenti sui quali
le sue censure si fondano, tra i quali, la richiesta della autovettura BMW del
26.7.2011, la lettera di licenziamento del 20.9.2011 e quella con cui sono state
elevate, nei suoi confronti, le contestazioni disciplinari che hanno condotto
la datrice di lavoro ad irrogare la sanzione espulsiva; e ciò, in violazione
del principio (v. combinato disposto degli artt.
366, primo comma, n. 6, e 369 del codice di
rito), più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della
parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si
riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare
ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito
della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti,
contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si
chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione
della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti
esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado
di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass.
nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013).

Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in
grado di apprezzare pienamente la veridicità delle doglianze mosse al
procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, che si
risolvono, quindi, in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e
sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn.
24374/2015; 80/2011); che, inoltre, per quanto, più in particolare, riguarda il
quarto motivo, si osserva che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa
Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per
effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,
a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si
esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza
del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro
verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciarle per
cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito
diverso della controversia). Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di
legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 5.10.2017, nella
fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall’art. 54, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la
sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti. Ma, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio
motivazionale relativamente alla dedotta omissione di un fatto storico (Cass.
n. 21152/2014), con carattere di decisività, che è stato oggetto di discussione
tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare non attiene,
alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza
“così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto
dall’art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della
sentenza per mancanza di motivazione”, poiché, peraltro, la stessa appare
del tutto scevra da vizi logico-giuridici e fondata su una approfondita
valutazione degli elementi delibatori posti a fondamento del decisum;

che il terzo motivo non è fondato; al riguardo, va,
innanzitutto, osservato che la giusta causa di licenziamento è una nozione di
legge che si viene ad inscrivere in un ambito di disposizioni caratterizzate
dalla presenza di elementi “normativi” e di clausole generali
(Generalklauseln) – correttezza (art. 1175 c.c.);
obbligo di fedeltà, lealtà, buona fede (art. 1375
c.c.); giusta causa, appunto (art. 2119 c.c.)
-, il cui contenuto, elastico ed indeterminato, richiede, nel momento
giudiziale e sullo sfondo di quella che è stata definita la “spirale
ermeneutica” (tra fatto e diritto), di essere integrato, colmato, sia sul
piano della quaestio facti che della quaestio iuris, attraverso il contributo
dell’interprete, mediante valutazioni e giudizi di valore desumibili dalla
coscienza sociale o dal costume o dall’ordinamento giuridico o da regole
proprie di determinate cerchie sociali o di particolari discipline o arti o
professioni, alla cui stregua poter adeguatamente individuare e delibare
altresì le circostanze più concludenti e più pertinenti rispetto a quelle
regole, a quelle valutazioni, a quei giudizi di valore, e tali non solo da
contribuire, mediante la loro sussunzione, alla prospettazione e
configurabilità della tota res (realtà fattuale e regulae iuris), ma da
consentire inoltre al giudice di pervenire, sulla scorta di detta complessa
realtà, alla soluzione più conforme al diritto, oltre che più ragionevole e
consona;

che tali specificazioni del parametro normativo hanno
natura di norma giuridica, come in più occasioni sottolineato da questa Corte,
e la disapplicazione delle stesse è deducibile in sede di legittimità come
violazione di legge. Pertanto, l’accertamento della ricorrenza, in concreto,
nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il
parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a
costituire giusta causa di licenziamento, è sindacabile nel giudizio di
legittimità, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura
generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di
incoerenza rispetto agli “standards” conformi ai valori
dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale (Cass.
n. 25044/15; Cass. n. 8367/2014; Cass. n.
5095/11). E ciò, in quanto, il giudizio di legittimità deve estendersi
pienamente, e non solo per i profili riguardanti la logicità e la completezza
della motivazione, al modo in cui il giudice di merito abbia in concreto
applicato una clausola generale, perché nel farlo compie, appunto, un’attività
di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando
concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha introdotto
per consentire l’adeguamento ai mutamenti del contesto storicosociale (Cass.,
S.U., n. 2572/2012);

che, nel motivo di ricorso qui in esame, le censure
formulate alla sentenza della Corte distrettuale non appaiono conferenti poiché
non evidenziano in modo puntuale gli “standards” dai quali il
Collegio di merito si sarebbe discostato, e non sottolineano gli errores in
iudicando che nella sentenza, secondo il ricorrente, apparirebbero palesi;

che nella pronunzia impugnata, peraltro, ben si
sottolinea che il comportamento tenuto dal Caserta sia idoneo ad integrare
un’insanabile frattura del vincolo fiduciario, dovendosi avere riguardo anche
alla disposto della norma di cui all’art. 2104 c.c.
che, nel prescrivere (al secondo comma) che II prestatore di lavoro debba
osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro
impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali
gerarchicamente dipende, obbliga lo stesso prestatore ad usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e
da quello superiore della produzione nazionale;

che, alla stregua dei costanti arresti
giurisprudenziali di questa Suprema Corte, il licenziamento disciplinare è
giustificato nei casi in cui i fatti attribuiti al prestatore d’opera rivestano
il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da
ledere irrimediabilmente l’elemento fiduciario; il giudice di merito deve,
pertanto, valutare gli aspetti concreti che attengono principalmente alla
natura del rapporto di lavoro, alla posizione delle parti, al grado di
affidamento richiesto dalle mansioni specifiche del dipendente, al nocumento
arrecato, alla portata soggettiva dei fatti, ai motivi ed all’intensità
dell’elemento intenzionale o di quello colposo (v., ex plurimis, Cass. n. 25608/2014); e la Corte di Appello,
nella valutazione della proporzionalità tra illecito disciplinare e sanzione
applicata, si è attenuta a tale insegnamento ed ha tratto le conseguenze
logicogiuridiche in termini di proporzionalità tra fatto commesso e sanzione
irrogata, anche in considerazione del fatto che la condotta del C., palesemente
violativa del prescritto obbligo di fedeltà, è stata posta in essere con
modalità tali da mettere in dubbio la futura correttezza dell’adempimento da
parte del dipendente (cfr., tra le molte, Cass. n.
25044/2015); che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va respinto;
che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla
data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00,
di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13,
ove dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24601
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