Secondo la Cassazione non vi è incompatibilità tra assenza per ragioni di salute e godimento di un periodo di ferie se non sussistono ragioni organizzative chiare ed effettive che legittimino un diniego da parte del datore.

Nota a Cass. 14 settembre 2020, n. 19062

Gennaro Ilias Vigliotti

Il lavoratore assente per un periodo di malattia ha il problema di “far quadrare” i conti dei giorni di assenza al fine di evitare di superare il c.d. “periodo di comporto”, ossia il periodo, stabilito dai contratti collettivi, che il datore di lavoro è tenuto ad attendere prima di procedere al licenziamento in ragione del prolungarsi dell’assenza dal lavoro (così, l’art. 2110 c c.).

In tale quadro, può essere utile per il dipendente utilizzare gli eventuali giorni di ferie per sospendere il periodo di malattia ed allontanare il rischio di superare tale periodo in cui conserva il posto di lavoro. La legge, però, nulla dice circa la compatibilità tra malattia e ferie e, dunque, non chiarisce se si possa richiedere, durante un periodo di assenza per ragioni di salute, di godere dei giorni di ferie maturati sino a quel momento.

Sul punto, in giurisprudenza è stato affermato il principio – ribadito di recente da Cass. 14 settembre 2020, n. 19062 – per cui il lavoratore ha la facoltà di sostituire la malattia con la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di interrompere il decorso del comporto. Grava dunque sul datore, cui in generale è riservato il diritto di scelta della collocazione delle ferie, dimostrare di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del comporto.

Sul punto, la Corte di Cassazione valorizza il canone della correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), affermando che il datore deve tenere in considerazione le condizioni in cui versa il lavoratore e, in particolare, deve considerare che dalla negazione delle ferie potrebbe derivare la compromissione dell’occupazione e dunque la perdita di una fonte certa di reddito per il dipendente e la sua famiglia. Non sussiste, dunque, una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, ma proprio perché non esiste nemmeno un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta del lavoratore, sarà onere dell’impresa esporre analiticamente e precisamente le effettive ragioni organizzative di natura ostativa.

Nel caso conosciuto dalla Corte, il datore aveva rifiutato le ferie ad un lavoratore da lungo tempo in malattia, il quale stava accumulando sempre più giorni di assenza e dunque stava esaurendo il comporto. Il dipendente aveva dunque richiesto venti giorni di ferie, ma l’azienda ne aveva concesso solo uno, senza addurre alcuna motivazione specifica per il diniego degli altri, ma indicando nella lettera una generale “esigenza organizzativa”.

Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, una simile argomentazione non può essere considerata, per la sua genericità, una motivazione valida ai fini della negazione della sostituzione del titolo di assenza da malattia a ferie.

Il diniego è stato dunque dichiarato illegittimo e con esso il licenziamento per superamento del comporto disposto dal datore di lavoro, basato su di un conteggio falsato da una richiesta di ferie illegittimamente rifiutata.

Comporto e sostituzione della malattia con le ferie
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