Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 novembre 2020, n. 33040

Omesso versamento delle ritenute previdenziali, Prova della
corresponsione delle retribuzioni, Modelli DM10

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Brescia
ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che, all’esito del giudizio
abbreviato, ha condannato l’imputato, alla pena di giustizia, per il reato di
cui all’art. 2, comma 1 bis del
d.l. n. 463 del 1983, per avere omesso il versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali operate a dicembre 2007, da gennaio a maggio
2008 e da luglio a dicembre 2008.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso
l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo,
con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in relazione alla
sussistenza del reato. Sostiene il ricorrente che la prova della corresponsione
delle retribuzioni non potrebbe essere fondata unicamente sui modelli DM10, in
quanto in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte
secondo cui, a seguito della modifica dell’art. 10 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
ad opera del d.lgs n. 115 del 2015 (ndr Legge
n. 115 del 2015), per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio
delle certificazioni ai sostituiti non è sufficiente la sola acquisizione della
dichiarazione del mod. 770.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

4. Il motivo di ricorso è generico e manifestamente
infondato in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza
impugnata che, in risposta al motivo di appello, ha ritenuto provata la
corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori sulla scorta delle produzioni
documentale dei Modelli DM/10 e delle attestazioni delle denunce contributive
provenienti dal direttore della sede Inps, fondate sulle risultanze dei citati
Modelli DM/10, e l’ha correttamente argomentata.

La Corte d’appello si è attenuta ai principi
affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in materia di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal
datore di lavoro, l’onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare
l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto
con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull’imputato
il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle
denunce retributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso delle somme»
(tra le molte, Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Di Gianvito, Rv. 258851).

Si è osservato che, in tema di omesso versamento
delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i
Modelli DM/10, formati secondo il sistema informatico, possono essere valutati
come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi
di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono
formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali
e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 42715
del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781; Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone,
Rv. 265272).

5. Le due fattispecie criminose posto a confronto
dal ricorrente sono sostanzialmente diverse, sia per oggetto che per condotta
che per struttura (in un caso l’omissione concerne somme destinate a confluire
nella fiscalità generale, nell’altro caso si tratta di somme che hanno una
specifica finalità essendo destinate ad alimentare il sistema assistenziale e
previdenziale; in un caso il reato è semplicemente omissivo, perfezionandosi
col mero omesso versamento di quanto trattenuto a titolo di contribuzione
previdenziale od assistenziale sulle retribuzioni versate ai lavoratori
dipendenti, nell’altro caso ha una struttura complessa, in parte omissiva in
parte commissiva, dovendo la somma di cui al versamento omesso risultare dalla
certificazioni rilasciate dal sostituto di imposta ai sostituiti; in una caso è
prevista la possibilità di sanare, entro tre mesi dalla ricezione
dell’accertamento amministrativo della omissione, quest’ultima, escludendo la
punibilità della pregressa condotta, nell’altro caso tale facoltà non è
concessa) sicché la istituzione di un rapporto di valida comparazione fra le
due fattispecie, rilevante ai fini della segnalazione di eventuali disparità di
trattamento costituzionalmente illegittime nelle rispettive discipline normative,
appare assai ardua.

6. Tuttavia, la sentenza deve essere annullata senza
rinvio.

In conseguenza della entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l’omesso versamento
all’INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti costituisce illecito amministrativo se
l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, applicandosi, in tal
caso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (art. 3, comma 6).

Secondo quanto dispone l’art. 8, comma 1, le
disposizioni del d.lgs. n. 8 del 2016 che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche
alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

In tal caso il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento
con la formula <<perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato>> e dispone la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa
competente, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa
alla data di entrata in vigore del decreto (06/02/2016; art. 9).

Nel caso di specie, l’importo dei versamenti omessi
è inferiore, negli anni 2007 e 2008, alla nuova soglia di punibilità tenuto
conto, quanto al criterio di calcolo dell’annualità, di quanto stabilito da
S.U., n. 10424 del 18/01/2018, Del Fabro, Rv. 272163, secondo cui l’importo
complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del
raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con
riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono
quelle incluse nel periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni
corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre
dell’anno in corso. L’omissione ammonta a € 9.280,00 per il periodo

dicembre 2007- novembre 2008, l’omissione di
dicembre 2008 ammonta a euro 921,00.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Poiché i termini di prescrizione sono maturati a
partire da 16/04/2018, dunque successivamente al febbraio 2016, deve essere
disposta la trasmissione degli atti alla competente sede provinciale dell’INPS
di Bergamo.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli
atti alla Direzione provinciale INPS di Bergamo.

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