Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 febbraio 2021, n. 4044

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
esattorie, Titolare di pensione di anzianità a carico dell’AGO, Diritto alla
liquidazione della pensione integrativa da parte del Fondo al compimento del
65° anno di età, Ricongiunzione dei periodi contributivi ex art. 1, L. n. 29/1979,
Permanenza dello stato di iscritto al Fondo

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la
sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto a T.P., iscritto presso il Fondo
di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e titolare di
pensione di anzianità a carico dell’AGO, il diritto alla liquidazione della
pensione integrativa da parte del Fondo al compimento del 65° anno di età.

Secondo la Corte, infatti, l’iscritto al Fondo, che
avesse beneficiato della pensione di anzianità a carico dell’AGO, poteva
chiedere al raggiungimento del 65° anno di età la pensione integrativa che
aveva costituito con i contributi da lui versati. Ha rilevato che l’avvenuta
ricongiunzione ai sensi dell’art.
1 L. n. 29/1979 dei periodi contributivi, strumentale per il conseguimento
della pensione di anzianità, non costituiva ostacolo in quanto non era
trasferita all’AGO tutta la contribuzione versata al Fondo, ma solo la
contribuzione IVS attinente all’Ago; che non era di ostacolo neppure il
principio solidaristico, invocato dall’Inps, in quanto non si era in presenza
di una contribuzione insufficiente a costituire la provvidenza cui era
finalizzata, bensì l’iscritto avrebbe dovuto rinunciare ad una provvidenza che
si era costituito con esborsi sulle proprie retribuzioni e che, infine ,non si
poteva sostenere che il fondo fosse solo nominalmente integrativo se non
circoscrivendo la portata di tale concetto all’ipotesi in cui l’iscritto non
avesse chiesto la pensione di anzianità ottenendo la prestazione in unica
soluzione solo dal Fondo.

2. Avversola sentenza ricorre l’Inps con un unico
articolato motivo. Resiste il T. il quale solleva anche questione di
legittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra gli iscritti che
prima del raggiungimento dei 65 anni abbiano chiesto il pagamento di una somma
pari al 75% dei contributi versati al Fondo e quelli, come il T., che pur
trovandosi nelle medesime condizioni, si vedono negata la possibilità di
percepire il trattamento a carico del Fondo nella misura del 75%.

 

Ragioni della decisione

 

3. L’Inps denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2, 3, 10, 32 della legge n. 377 del 2 aprile 1958, dell’art. 7
della legge n. 587 del 1971 e dell’art. 13 della legge n. 903 del
1965, in relazione all’art. 360, numero 3, cpc.

Ad avviso dell’Istituto, il trattamento
pensionistico di anzianità, erogato dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a
domanda dell’interessato, aveva realizzato il definitivo ricongiungimento della
contribuzione dal Fondo esattorie a quello del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti, con ciò dovendosi escludere la possibilità di ottenere la
liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia presso il Fondo
esattorie.

L’Istituto ritiene erronea l’affermazione secondo la
quale il riconoscimento della pensione di anzianità nell’AGO, con relativa
liquidazione, non escluderebbe il permanere dello stato di iscritto al Fondo
per gli impiegati delle esattorie, con la conseguente necessità di riconoscere,
a chi fruisce di tale pensione, il diritto all’integrazione della pensione al
momento in cui vengano in essere le condizioni, e cioè raggiunga l’età
pensionabile.

4. Il ricorso deve essere accolto.

7. Va, infatti, confermata la giurisprudenza di
questa Corte (cfr. Cass. n. 17259/2018, n.
28775/2018 e da ultimo 19242/2020), la cui
condivisa motivazione si riporta integralmente nei passaggi argomentativi che
seguono.

8. la legge n. 377 del 1958, come modificata dalla
legge n. 587 del 1971, ha disciplinato, abrogando le disposizioni precedenti,
la previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette con qualifica impiegatizia.

9. il Fondo, che ha lo scopo di integrare, nei
confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni
stabilite dalla legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi
dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti,
nonché di garantire agli iscritti ed ai loro superstiti aventi diritto,
mediante un sistema di assicurazione e di capitalizzazione, un capitale
complessivo dell’indennità di anzianità e dell’integrazione dovuta ai termini
di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti
aziendali vigenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce
una gestione autonoma dell’I.N.P.S.

10. il Fondo eroga agli aventi diritto, unitamente
alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione
obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e
computati come utili nell’assicurazione stessa, corrispondendo un’unica
pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale
sussistono le condizioni per la pensione a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che
siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita
della qualità di iscritto al Fondo (v. Cass. 3 aprile 1986, n. 2298; Cass. 11
febbraio 2016, n. 2767).

11. Le prestazioni pensionistiche che il Fondo
conferisce agli iscritti sono: le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità
e le pensioni ai superstiti. Le norme che disciplinano i trattamenti
previdenziali a carico del Fondo non prevedono l’erogazione della pensione di
anzianità che può, nondimeno, essere liquidata nei confronti dei lavoratori
esattoriali, a determinate condizioni, secondo le norme dell’AGO, e gli
iscritti al Fondo che possano far valere almeno un contributo
nell’assicurazione generale obbligatoria, figurativo o effettivo, per attività
non esattoriale, possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione nell’AGO,
dei periodi di iscrizione al Fondo (cfr. Cass. 4 maggio 2016, n. 8892).

Attraverso tale ricongiunzione è possibile
richiedere (come già rilevato da Cass. n. 8892 del 2016 cit.) la liquidazione
della pensione di anzianità a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti
con la conseguente perdita del diritto ad ottenere, al compimento dell’età
pensionabile, la pensione di vecchiaia a carico del Fondo speciale, in quanto,
nel caso in cui l’iscritto al Fondo si sia avvalso della facoltà di
ricongiunzione nell’AGO (ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29 del 1979
dei periodi di iscrizione al Fondo stesso), gli artt. 21 e segg. della legge n.
377 del 1958 regolano le prestazioni erogate dal Fondo ed i requisiti richiesti
per la liquidazione delle stesse, precisando che queste ultime comprendono
quanto dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non
sono cumulabili con quelle a carico del Fondo Esattorie.

Gli iscritti sono inseriti contemporaneamente
nell’assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono
anche i contributi AGO e per questo la pensione che viene liquidata è una
pensione complessiva.

11. Da tanto premesso e dalle citate disposizioni
normative deve affermarsi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati
esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (legge n. 377 del 1958, art. 8), a
carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere
imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente
(v. Cass. n. 12872 del 1998, n. 11532 del 2000,
n. 7288 del 2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell’assicurazione
obbligatoria, durante il periodo di iscrizione al Fondo, non possono essere
erogate se non ricorrono i presupposti per l’erogazione delle prestazioni a
carico dell’AGO.

12. Nella specie, il T., previa ricongiunzione,
prevista dalla legge n. 29 del 1979, dei
contributi versati nel Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle
Esattorie e Ricevitorie a quelli esistenti presso il Fondo lavoratori
dipendenti (AGO), ricongiunzione strumentale all’ottenimento della pensione di
anzianità, ha ottenuto detto trattamento.

13. Compiuto il 65° anno di età, il ricorrente ha
rivendicato il diritto di ottenere dal Fondo la quota integrativa della
pensione di vecchiaia, in relazione alla quale aveva versato i contributi al
Fondo, sul rilievo di avere maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e
alla pensione integrativa a carico del Fondo di Previdenza per gli Impiegati
Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie.

14. Quanto detto in ordine all’operatività ed agli
effetti del ricongiungimento realizzato al fine di ottenere la pensione di
anzianità, comporta l’insussistenza dell’obbligo dell’Inps di corrispondere la
pensione di vecchiaia così come l’integrazione prevista dall’art. 2, primo
comma punto 1, e dall’art. 3 della legge n. 377 del 1958, giacché a seguito
della effettuata ricongiunzione, strumentale per il conseguimento della
pensione di anzianità, ossia di una prestazione che altrimenti non sarebbe
spettata, secondo le norme di legge che disciplinano il Fondo esattoriale, si è
determinata l’impossibilità di ottenere la liquidazione delle prestazioni a
carico del Fondo Esattoriali, che non può erogare il solo trattamento
integrativo, essendo tenuto alla liquidazione di un’unica prestazione
complessiva, comprensiva anche di quella che sarebbe maturata a carico
dell’AGO;

15. Conclusivamente,una volta trasferita ed
utilizzata, mediante costituzione della posizione assicurativa presso l’AGO, la
quota di contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria, non vi era
alcuna possibilità di ottenere le prestazioni a carico del Fondo, che
presuppongono V unitarietà dei versamenti (tant’è che anche la prosecuzione
volontaria dell’iscrizione al Fondo esattoriali è subordinata al versamento
della quota integrativa e della contribuzione AGO).

16. Questa Corte, con le richiamate decisioni, e in
continuità con Cass. n. 8892 del 2016, ha anche escluso ( in relazione agli artt. 3, 38, comma 2,
e 36 della Costituzione) qualsivoglia dubbio di
legittimità costituzionale rimarcando, fra l’altro, che l’impianto della legge
ed il meccanismo di operatività dallo stesso previsto è disatteso per effetto
della scelta del pensionato, correlata a giudizi di convenienza individuale,
che esclude la violazione, anche solo ipotetica, del parametro della parità di
trattamento che non può che radicarsi in trattamenti differenti di situazioni
obbligatoriamente regolate dalla disposizione sospettata di incostituzionalità.

17. La sentenza impugnata, che non si è conformata
agli esposti principi va cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di merito, in applicazione dell’art.
384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito con il rigetto
dell’originaria domanda del T..

18. Il quadro normativo di particolare complessità
solo di recente dipanato da questa Corte di legittimità giustifica la
compensazione delle spese dell’intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta dal T.; dichiara
compensate le spese dell’intero processo.

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