Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 marzo 2021, n. 5823

Credito iscritto a ruolo, Perdurante riferibilità, al
destinatario della cartella, del luogo di notificazione della cartella, Onere
della prova, Termine quinquennale di prescrizione dei contributi IVS per
lavoratori dipendenti, Decorrenza  dalla
scadenza del termine per il pagamento dei contributi

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del
31 luglio 2014, in accoglimento del gravame svolto da V.C. ha riformato la
sentenza di primo grado e dichiarato inefficace la cartella opposta e
inesistente il credito iscritto a ruolo.

2. La Corte territoriale ha ritenuto non assolto,
dall’INPS e da Equitalia, l’onere di provare la perdurante riferibilità, al
destinatario della cartella, del luogo di notificazione della cartella a
fondamento dell’intimazione di pagamento oggetto di contestazione, e decorso il
termine quinquennale di prescrizione dei contributi IVS per lavoratori
dipendenti relativi all’anno 2005, in considerazione dell’unico valido atto
interruttivo, costituito dall’intimazione di pagamento in data 31 marzo 2011.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, anche quale
procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a. , con ricorso affidato ad un motivo,
cui resistono, con controricorso, V.C. e, con controricorso adesivo Equitalia
SUD.

 

Considerato che

 

4. L’INPS, deducendo violazione dell’art. 1. commi 9 e 10, legge n.335
del 1995 e dell’art. 2953 cod.civ., censura
la decorrenza della prescrizione come ritenuta dalla Corte e richiama il
meccanismo di liquidazione e pagamento dei contributi agricoli (entro la fine
del mese successivo al trimestre di riferimento per l’invio della denuncia trimestrale
DMAG Unico con indicazione dei lavoratori impiegati…numero giornate
retribuite; Inps provvede quantificazione contributi per il trimestre e invia
F24 con l’importo da versare; pagamento entro il 16 marzo per il primo
trimestre dell’anno precedente…) ed osserva che alla notifica
dell’intimazione di pagamento il termine di prescrizione non era ancora
decorso.

5. Il motivo è fondato per non avere la Corte di
merito correttamente applicato la regola per cui la prescrizione comincia a
decorrere solo alla scadenza del termine, fissato dalla legge, per il pagamento
dei contributi da parte del datore di lavoro.

6. L’art. 2935 cod.civ.,
disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale di
esercizio del diritto ed alla possibilità, per il creditore, di azionare la
relativa tutela, negata se non richiesta tempestivamente.

7. La previsione di un termine, entro il quale il
datore di lavoro è tenuto ad effettuare il pagamento, è all’evidenza posta in
favore del debitore dell’obbligazione contributiva, consentendogli di non
adempiere la prestazione immediatamente ma di rinviarne l’adempimento ad un
tempo successivo, nel qual caso è dunque precluso, al creditore, pretendere il
pagamento prima della scadenza.

8. L’ente previdenziale, fino a quando l’azienda può
effettuare il pagamento, non può esercitare un’azione di adempimento,
semplicemente perché la condotta inadempiente del datore di lavoro può darsi
solo alla scadenza del termine fissato per l’adempimento, allorché il credito
dell’ente gestore diventa esigibile e il relativo diritto può essere fatto
valere, in applicazione, anche per le obbligazioni contributive, del criterio
generale dell’art. 2935 del codice civile.

9. Il modello DMAG altro non è che la denuncia, da
parte del datore di lavoro, dei dati occupazionali (giornate, numero dei
lavoratori) e retributivi, dei codici di individuazione delle zone tariffarie,
del tipo di contratto, della sua posizione assicurativa, alla presentazione del
quale non sorge un diritto azionabile «alla determinazione dei contributi
dovuti in forza dei rapporti di lavoro intercorsi nei trimestre, già sorto per
effetto di detti rapporti», come asserisce la parte ricorrente, atteso che solo
in un momento successivo, con l’invio al datore di lavoro del modello F24,
l’onere economico, corrispondente all’obbligazione contributiva, viene
quantificato e, dunque, solo da quel momento il debitore dell’obbligazione
contributiva conosce la misura dei contributi dovuti e può adoperarsi per
l’adempimento, nei termini di scadenza fissati per legge.

10. In particolare, per gli operai agricoli, il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536,
art. 6, comma 14, convertito in L. 29 febbraio
1988, n. 48, disponeva: «le denunce relative agli operai a tempo
determinato ed ai compartecipanti individuali…, devono essere presentate…
entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun
trimestre. Entro gli stessi termini devono essere presentate… le denunce
relative agli operai a tempo indeterminato… La riscossione dei premi e dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati od
accertati d’ufficio per ciascun trimestre dell’anno avviene mediante versamento
con bollettini di conto corrente postale… alle scadenze rispettive del 10
settembre, 10 dicembre dell’anno in corso e 10 marzo e 10 giugno dell’anno
successivo».

11. I termini per il versamento sono stati, poi,
fissati al giorno 15 del mese di scadenza (d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ex
art. 18, comma 1, vigente dal 12 agosto 1997), nuovamente modificati,
fissandoli al giorno 16 del mese di scadenza (d.lgs. 12 novembre 1998, n. 422, ex
art. 2, comma 1 lett. b), vigente dal 24 dicembre 1998).

12. Il favor debitoris, costituente la ratio di tali
previsioni, comporta, in definitiva, che prima delle predette scadenze l’INPS
non possa pretendere l’adempimento dell’obbligazione contributiva e,
conseguentemente, che il termine prescrizionale decorre solo alla scadenza dei
predetti termini (V., da ultimo, Cass. nn. 3798 e 6868 del 2019).

13. Conseguentemente, alla data della notifica
dell’intimazione di pagamento il termine quinquennale di prescrizione non era
ancora decorso.

14. Va anche ricordato in linea generale, in tema di
riscossione di contributi previdenziali, che l’opposizione contro l’avviso di
mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l’omessa notifica
della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la
funzione di recuperare l’impugnazione non potuta esercitare contro la cartella
non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell’avviso, sicché
l’opposizione va qualificata come all’esecuzione ex art.
615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art.
617 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n.594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004).

15. A sua volta, l’opposizione all’esecuzione altro
non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es.,
Cass. n. 12239 del 2007) e la doglianza incentrata sulla mancata notifica delle
cartelle di pagamento sono funzionali esclusivamente al recupero della
tempestività dell’opposizione (come segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.),
altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita
notifica delle cartelle medesime; ed è altresì funzionale all’eccezione di
prescrizione (per negarne preventivamente l’interruzione), cioè pur sempre ad
una questione inerente al merito della pretesa creditoria.

16. Ebbene, il thema decidendum è la stessa Corte di
merito a delimitarlo (iscrizione a ruolo concernente contributi IVS per
lavoratori dipendenti relativi all’anno 2005) e la ratio decidendi,
adeguatamente censurata dall’INPS ha investito, come spiegato nei paragrafi che
precedono, l’interruzione della prescrizione sopraggiunta, diversamente da
quanto affermato dalla Corte territoriale, quando il termine quinquennale non
era ancora spirato.

17. La sentenza va, pertanto, cassata e, per essere
necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte
d’appello di Reggio Calabria perché proceda a nuovo esame e alla regolazione
delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Reggio Calabria.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 marzo 2021, n. 5823
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: