Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 aprile 2021, n. 14196

Gestore di fatto di attività di ristorazione, Reato ex art. 590 c.p., Colpa generica, consistita in
negligenza, imprudenza e imperizia, Omessa di adozione delle cautele
necessarie per preservare l’incolumità dei clienti, Responsabilità
dell’amministratore della società, lndividuazione dei destinatari degli
obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
Fondamento non sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto
esercitate

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 19/3/2019, il Tribunale di
Taranto, in composizione monocratica, quale giudice di appello, confermava la
sentenza con cui in data 15/11/2017 il Giudice di Pace di Manduria aveva
condannato R. P. C. alla pena di euro 600 di multa (oltre al pagamento delle
spese processuali e di quelle di costituzione e lite sopportate dalla parte
civile nonché al risarcimento del danno morale nei confronti della parte civile
costituita per euro 400 e al danno materiale da liquidare in separata sede), in
quanto ritenutolo colpevole del reato di cui all’art.
590 cod. pen. poiché, in qualità di gestore del ristorante “la
Z.”, per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia,
lasciando, ovvero consentendo che altri lasciassero, per terra, tra i tavoli
una rete da pesca, così omettendo di adottare le cautele necessarie per
preservare l’incolumità dei clienti, cagionava a L. S. – la quale inciampava
sulla predetta rete e cadeva rovinosamente al suolo – lesioni personali,
consistite in “frattura articolare scomposta del capitello radiale
destro” con prognosi di giorni 30″. In Manduria, il 1/11/2013.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso
per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, R. P., deducendo,
qual unico motivo di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1,
disp. att., cod. proc. pen. l’erronea applicazione dell’art. 590 cod. pen. con riferimento alla corretta
individuazione del soggetto attivo del reato colposo in una società in
accomandita semplice e vizio di motivazione in punto di ritenuta
responsabilità.

La tesi che si sostiene in ricorso è che il giudice
di appello abbia individuato erroneamente il soggetto responsabile del reato
nel presunto gestore di fatto dell’attività di ristorazione della società in
questione, motivando detta assunto sulla base della sola dichiarazione resa da
R.G., non in epoca coeva ai fatti di causa, ma risalente al lontano 26/8/2011.
Ciò che starebbe già a significare l’inattualità della remota dichiarazione che
non potrebbe avere effetto estensiva probatorio fino alla data del commesso
fatta del presente processo. D’ altronde, prosegue il ricorso, se per il
giudice di appello è risultato sufficiente per la conferma della sentenza di
condanna la dichiarazione di R.G. contenuta a pag. 2 della sentenza prodotta
dalla difesa n. 1089/2014, non sarebbe dato comprendere il motivo per cui, in
sede di gravame, sempre lo stesso giudice, avrebbe completamente disatteso
l’auto-assunzione di responsabilità della medesima R.G. manifestata per
iscritto con la sottoscrizione – in calce unitamente al difensore- della nota,
agli atti del processo, del 7/3/2014 a firma dell’ Avvocato G.P. e di R. G.,
quale rappresentante legale della “Z.”, peraltro, presente in loco al
tempo del commesso reato, come confermato dalle lettere indirizzate a R. G. -in
atti- dal difensore di controparte del 24.1.2014 e 19.12.2013 nonché dai testi
del P.M. e P.C. che non hanno escluso, oltre ogni ragionevole dubbio, una
responsabilità della sola e unica socia accomandataria.

Il ricorrente evidenzia, peraltro, che la quaestio
iuris sottoposta all’esame di questa Corte di legittimità -corretta
individuazione del soggetto attivo- è stata già affrontata e risolta dal
Giudice monocratico del Tribunale di Taranto che, con sentenza n. 1089/2014 (il
richiamo è a pag. 3 della sentenza prodotta dalla difesa) accoglieva il
principio secondo cui non vi era alcun dubbio circa la penale responsabilità
della R. G.. Tanto perché era assolutamente irrilevante la circostanza che la
gestione di fatto dell’attività di ristorazione compete a R.P., padre di R. G.,
atteso che quest’ultima in qualità di datrice di lavoro ed in assenza di
apposita delega, è in ogni caso tenuta all’ osservanza delle norme
prevenzionali (il richiamo è a Sez. 4 n. 39158 del 18.1.2013)

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza
impugnata.

3. In data 26/2/2021 ha reso le proprie conclusioni
scritte il P.G. presso questa Corte che ha chiesto annullarsi con rinvio la
sentenza impugnata.

In data 10/3/2021 ha reso le proprie conclusioni
l’Avv. A.F.B. per la costituita parte civile L. S., che ha chiesto il rigetto
del ricorso, con risarcimento del danno e rifusione di spese, come da nota
allegata.

 

Considerato in diritto

 

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente
infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Appare fuori discussione che, in casi come quello
che ci occupa, la responsabilità dell’amministratore della società, in ragione
della posizione di garanzia assegnatagli dall’ordinamento, non viene meno per
il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente (Sez. 4, n. 49732 del
11/11/2014, Canigiani, Rv. 261181).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che tale posizione di
garanzia si affianca, e non si sostituisce a quella del titolare apparente.

In tema di reati omissivi colposi, infatti, la
posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma
anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di
garante, purché l’agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un
comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene
protetto (Sez. 4, n. 39261 del 18/04/2019, Cairo Rv. 277193; Sez. 4, n. 37224
del 05/06/2019, Piccioni, Rv. 277629; Sez. 4, n. 28316 del 29/09/2020, Zanon,
Rv. 280080).

Questa Corte ha chiarito che, in tema di infortuni
sul lavoro, la previsione di cui all’art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008
(rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi) per la quale le posizioni di
garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri
garanti ivi indicati ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato
dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l’individuazione dei
destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle
funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica
attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. Ne deriva che la
codificazione della c.d. clausola di equivalenza avvenuta con il predetto D.Lgs. n. 81 del 2008 non ha introdotto alcuna
modifica in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità penale
concernente il datore di lavoro di fatto, i quali sono, pertanto, applicabili
ai fatti precedenti all’introduzione dell’art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008,
senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività della
norma penale (Sez. 4, n. 10704 del 7/2/2012, Corsi, Rv. 252676).

3. Ebbene, se questi sono i principi giuridici di
riferimento, il giudice del gravame del merito appare averne fatto buon
governo.

Trattandosi di doppia conforme affermazione di
responsabilità, la sentenza impugnata va valutata in un tutt’uno con quella di
primo grado e, in quest’ultima, la titolarità di fatto della posizione di
garanzia in capo all’odierno ricorrente – diversamente da quanto si afferma
nell’odierno ricorso e nell’atto di appello, ove si assume che la stessa derivi
solo dalla dichiarazione del 2011 della figlia dell’imputato- emerge anche
dalla testimonianza del M.llo E. dei Carabinieri di Manduria, il quale ha
riferito che R.P.C. era il gestore di fatto del ristorante, a gestione
familiare, ed era sempre presente all’interno dello stesso.

Tale prova non viene in alcun modo disarticolata né
dai motivi di appello (cfr. atto di appello del 20/2/2018) che nemmeno ipotizza
motivi per cui il pubblico ufficiale possa avere dichiarato il falso, e nemmeno
dall’odierno ricorso.

E la sentenza del 2014 a carico di R. G., al di là
del fatto che si riferisce a fatti dell’agosto 2011, altro non prova che
l’incontestata titolarità formale dell’attività in capo alla figlia
dell’odierno ricorrente, che anche in quell’occasione (cfr. pag. 2) riferì che,
di fatto, il ristorante lo gestiva il padre, perché lei ed il marito gestivano
un altro locale in Taranto e a Manduria si recava saltuariamente, soprattutto
la domenica o durante le ferie.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza
di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue
quella al pagamento della sanzione pecuniaria nonché alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile costituita in questo processo di legittimità nella
misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile L.S. in questo giudizio di legittimità, che
liquida in euro tremila oltre accessori come per legge.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 aprile 2021, n. 14196
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