Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 aprile 2021, n. 10878

Cartella esattoriale per contributi omessi, Indennità di
trasferta all’estero, Documentazione allegata tardivamente al gravame,
Deposito di documenti in momento successivo al deposito della memoria di
costituzione, Ammissibile quando la produzione abbia ad oggetto circostanze
decisive

 

Rilevato che

 

1. la Corte di Appello di Milano, con sentenza
n.1210 del 2014, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato
l’opposizione a cartella esattoriale per contributi omessi relativi alle
indennità di trasferta all’estero, in mancanza dei presupposti per il vantato
esonero;

2. in particolare la Corte territoriale, alla
stregua del divieto posto dall’art. 437
cod.proc.civ., riteneva inammissibile la documentazione allegata
tardivamente al gravame e la formulazione di ulteriori capitoli di prova aventi
ad oggetti fatti costitutivi della pretesa azionata dalla società, attuale
ricorrente, sulla quale gravava l’onere di provare, in modo rigoroso, il
diritto a beneficiare delle esenzioni contributive ;

3. avverso tale sentenza la s.r.l. M. ha proposto
ricorso, affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, con
controricorso;

 

Considerato che

 

4. con i motivi di ricorso si denuncia violazione
dell’art. 2697 cod.civ. per avere la Corte di
merito onerato la società della prova dei presupposti per giovare del
trattamento contributivo privilegiato in caso di trasferta dei dipendenti
(primo motivo); omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione per avere
ritenuto non provata l’effettività delle trasferte svolte all’estero dai
dipendenti, e per non avere ammesso le prove articolate nel primo grado di
giudizio senza averle adeguatamente valutate (secondo motivo); violazione dell’art. 437, secondo comma, cod.proc.civ. per
l’affermata inammissibilità, per tardività, della documentazione allegata
tardivamente al gravame (terzo motivo); infine, omessa motivazione su un punto
decisivo in ordine al carattere o meno indispensabile delle nuove prove
precostituite prodotte e delle nuove prove costituende articolate con il
ricorso in appello;

5. il primo motivo è da rigettare per essersi la Corte
di merito conformata ai principi consolidati per cui in tema di riduzione di
obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese
di viaggio, di cui all’art. 51,
comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende
beneficiarne, l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge,
danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato (Cass.
n. 181060 del 2018 e ivi ulteriori precedenti richiamati);

6. il secondo motivo è inammissibile per essere il
controllo della motivazione, alla stregua del novellato art. 360, n. 5 cod.proc.civ., confinato sub specie
nullitatis, in relazione all’art. 360, n. 4 cod.
proc. civ., il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di sostanziale
carenza del requisito di cui all’art. 132, n.4,
del codice di rito, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
sufficienza della motivazione (v. come interpretato da Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014, alla quale si
rinvia, e successive conformi);

7. sono da accogliere i motivi terzo e quarto;

8. come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte
nella sentenza n.8202 del 2005 (cui hanno fatto seguito numerose altre
decisioni, fra le quali, Cass. n. 28439 del 2019
ed ivi ulteriori precedenti), il deposito di documenti in momento successivo al
deposito della memoria di costituzione è ammesso quando la produzione abbia ad
oggetto circostanze decisive;

9. nel rito del lavoro, infatti, in base al
combinato disposto dell’art. 416, terzo comma,
cod.proc.civ. – che stabilisce che il convenuto deve indicare, a pena di
decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo
i documenti, che deve contestualmente depositare (onere probatorio gravante
anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977)
– e dell’art. 437, secondo comma, cod.proc.civ.,
consegue che l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo
grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale
atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti
stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro
formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al
ricorso ed alla memoria di costituzione;

10. tale rigoroso sistema di preclusioni trova un
contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale,
cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una
tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio
devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di
ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod.proc.civ., ove essi
siano indispensabili ai fini della decisione della causa;

11. poteri questi, peraltro, da esercitare pur
sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo, a
seguito del contraddittorio delle parti stesse;

12. in tale ottica va segnalato, altresì,
l’orientamento espresso da questa Corte sulla questione della ammissibilità dei
mezzi istruttori in appello e sulla definizione della nozione di
indispensabilità della prova (v. Cass. Sez.Un. n. 10790 del 2017) che
ampiamente riprende e conferma i principi già affermati nel noto arresto di
Cass. Sez.Un. n.8202 del 2005, pervenendo alla conclusione che il giudizio di
indispensabilità implica una valutazione sull’idoneità del mezzo istruttorio a
dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi smentendola o
confermandola senza lasciare margini di dubbio;

13. in conclusione, la Corte distrettuale, in
applicazione delle argomentazioni sinora svolte, deve fare applicazione del
principio di diritto, enunciato ai sensi dell’art.
384, primo comma, cod.proc.civ., nei seguenti termini: il giudice, fin dal
primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere
di integrazione probatoria, ex officio, con l’acquisizione della documentazione
offerta contestualmente con l’atto di impugnazione sulla base di allegazione
effettuata già in primo grado, laddove tale documentazione sia indispensabile
per provare i fatti costitutivi, motivando sulla decisività delle produzioni;
con applicazione dell’affermato principio anche in riferimento alle prove
orali;

14. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con
rinvio alla Corte d’Appello, designata in dispositivo, che provvederà allo
scrutinio della fattispecie considerata, facendo applicazione del summenzionato
principio e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso,
rigettati il primo e secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 aprile 2021, n. 10878
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