Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 aprile 2021, n. 10995

Procedura di licenziamento collettivo, Difetto delle
comunicazioni, Accordo sindacale, Nucleo dei lavoratori interessati alla
applicazione del criterio del pensionamento, Razionalmente adeguato il
criterio della prossimità al trattamento pensionistico

 

Fatti di causa

 

Il Tribunale di Torino, con sentenza 15/3/2016,
respingeva l’impugnazione proposta da G.C. avverso il recesso intimato dalla S.
s.p.a. il 16/10/2014 all’esito della procedura di licenziamento collettivo per
riduzione di personale conclusasi con la risoluzione del rapporto di quindici
dipendenti.

Detta pronunzia veniva confermata dalla Corte
distrettuale.

A fondamento del decisum, ed in estrema sintesi,
venivano respinte le censure formulate dal lavoratore con riferimento alla
violazione dell’art. 4 c.9 l.
223/1991 e al difetto delle comunicazioni ivi previste ritenute prive della
informazione relativa alla coincidenza del numero dei lavoratori licenziabili
con quelli in possesso dei requisiti previsti in sede di accordo sindacale –
sulla base dei seguenti rilievi:

nell’accordo sindacale approvato anche dalle
assemblee dei lavoratori, le parti avevano già circoscritto il nucleo dei
lavoratori interessati alla applicazione del criterio del pensionamento,
riferito ai dipendenti nati * prima del 1/1/1965;

l’esito delle verifiche, alle quali avevano titolo a
partecipare le OO.SS. e la stessa R.S.U. di cui il C. era componente, aveva
condotto all’accertamento della coincidenza rimasta incontestata, dei
lavoratori licenziabili in base al criterio adottato, con il numero degli
esuberi, essendo così superfluo il ricorso alla indicazione di ulteriori
parametri selettivi da inserire nella comunicazione ex art.4 c.9 della legge n.223/1991;

l’elenco inviato dei quindici lavoratori licenziati
ai destinatari individuati dalla disposizione testé citata, era dunque
sufficiente a dare conto delle ragioni della scelta operata.

Avverso tale decisione G.C. interpone ricorso per
cassazione sostenuto da unico motivo cui resiste con controricorso la società
intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria
illustrativa ai sensi dell’art.378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con unico motivo si denuncia violazione dell’art.4 commi 9 e 12 l. 223/1991
in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c.

Ci si duole che la Corte di merito abbia
interpretato la disposizione citata, ritenendo autosufficiente la comunicazione
ivi disciplinata, nonostante la mancata comunicazione per iscritto delle
informazioni idonee a rendere comprensibili al lavoratore le ragioni della
scelta del personale da esodare

2. Il ricorso è infondato.

Per un corretto iter motivazionale è opportuno
rimarcare come questa Corte non dubiti che in materia di licenziamenti
collettivi – come sottolineato nella sentenza della
Corte Costituzionale n. 268 del 1994 – la determinazione negoziale dei
criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, poiché adempie ad una funzione
regolamentare delegata dalla legge, deve rispettare non solo il principio di
non discriminazione, sanzionato dalla L. n. 300 del 1970, art.15,
ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri
concordati devono avere i caratteri dell’obiettività e della generalità e
devono essere coerenti con il fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori.

Va considerato, quindi, razionalmente adeguato il
criterio della prossimità al trattamento pensionistico, stante la
giustificazione costituita dal minore impatto sociale dell’operazione, e il
potere dell’accordo di cui alla L.
n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 di sostituire i criteri legali e di
adottare anche un unico criterio di scelta, a condizione che il criterio
adottato escluda qualsiasi discrezionalità del datore di lavoro (Cass.
2/3/1999, n. 1760; 7/12/1999, n. 13691; 22/3/2001, n. 4140; 26/9/2002 n. 13962; 2/9/2003
n. 12781); tale soluzione, come rimarcato da questa Corte con condiviso
orientamento, in linea con la volontà del legislatore sovranazionale espressa
nelle direttive comunitarie recepite dalla l. n.
223 del 1991 e codificata nell’art.27
della Carta di Nizza, valorizza il ruolo del sindacato nella ricerca di
criteri che minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva, a
vantaggio dei lavoratori che non godono neppure della minima protezione della
prossimità al trattamento pensionistico (vedi Cass. 30/9/2015 n. 19457).

Sempre in via di premessa, è bene, poi, rammentare
che l’iter procedimentale nel quale è strutturato il licenziamento collettivo
secondo le scansioni sancite dalla l. 223/1991
che realizzano la procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa
in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel
passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato “ex post” nel
precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa
imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto
“ex ante” alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi
poteri di informazione e consultazione (ex plurimis vedi Cass. 3/3/2009 n.5089) e che, nel dispiegarsi
delle cadenze in cui il legislatore ha articolato la procedura di licenziamento
del personale in esubero, la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223, assume la funzione di consentire il controllo del
corretto esercizio del potere datoriale mirando a tutelare, oltre agli
interessi delle organizzazioni sindacali, quello dei lavoratori alla
conservazione del posto (vedi Cass. 31/7/2013 n. 18366).

3. Orbene, la Corte distrettuale ha mostrato di
conoscere e condividere gli * enunciati principi, dei quali ha disposto
corretta applicazione, osservando come l’indicazione dell’elenco dei dipendenti
in esubero, in “applicazione del criterio della pensionabilità”,
esattamente coincidente con il numero del personale licenziabile, fosse idoneo
a soddisfare la ratio sottesa alla menzionata disposizione, consentendo
pienamente la puntuale verifica delle modalità di applicazione del criterio
pattuito, in coerenza coi dieta di questa Corte secondo cui è legittima
l’adozione concordata dalle parti sociali del criterio di scelta fondato sul
possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico essendo quest’ultimo
astrattamente oggettivo e in concreto verificabile (vedi Cass. 28/3/2018 n.7710).

Il ricorrente censura il dictum della Corte
distrettuale, deducendo che la stessa aveva ritenuto come la mancanza di un elenco
nominativo- dei lavoratori licenziati e l’autosufficienza del criterio del
pensionamento – stante la coincidenza del numero degli esuberi con quello dei
lavoratori in possesso del requisito concordato – non si fossero tradotti in
violazione dell’art.4 comma 9
l. 223/91.

La doglianza, tuttavia, non appare idonea a scalfire
la ricordata statuizione con la quale la Corte distrettuale ha scrutinato la
prodotta documentazione pervenendo alla conclusione cui innanzi si è fatto
cenno, alla cui stregua la comunicazione dell’elenco nominativo dei soli
dipendenti in possesso del requisito pensionistico oggetto di Accordo in sede
sindacale, coincidente con il numero del personale da esodare ivi previsto, era
idonea a dare conto della scelta operata.

Si tratta di una valutazione in fatto della
documentazione acquisita agli atti che è riservata al giudice di merito e si
sottrae al sindacato di legittimità, irrilevante palesandosi il richiamo
disposto dal ricorrente al giudizio di revocazione proposto innanzi alla Corte
distrettuale, che si deduce abbia avuto ad oggetto la produzione di detto
elenco.

In numerosi arresti questa Corte ha peraltro,
ritenuto corretta la comunicazione indicante specificamente il criterio di
scelta, individuato in sede di accordo sindacale, del possesso dei requisiti
per l’accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia, la cui natura oggettiva
rendeva superflua la comparazione con i lavoratori privi del requisito stesso,
inferendone che, poiché la specificità dell’indicazione delle modalità di
applicazione del criterio di scelta adottato è funzionale a garantire al
lavoratore destinatario del provvedimento espulsivo la piena consapevolezza
delle ragioni per cui la scelta è caduta su di lui, in modo da consentirgli una
puntuale contestazione della misura espulsiva, il parametro per valutare la
conformità della comunicazione al dettato di cui all’art.4, comma 9, deve essere
individuato nell’idoneità della comunicazione, con riferimento al caso
concreto, di garantire al lavoratore . la suddetta consapevolezza.

E nello specifico, tale scrutinio è stato
congruamente svolto dai giudici del gravame i quali hanno rimarcato come il
criterio della prossimità al pensionamento fosse nella specie correttamente
applicabile, in quanto idoneo a formare una graduatoria rigida senza alcun
margine di discrezionalità da parte datoriale nella individuazione dei
lavoratori da licenziare in coerenza con il positivo vaglio espresso dalle
OO.SS. in sede di accordo sindacale la cui definizione non è stata oggetto di
alcuna critica volta ad evidenziare eventuali maliziose elusioni dei poteri di
controllo delle organizzazioni sindacali al fine di operare discriminazioni tra
i lavoratori; in tale prospettiva la comunicazione recante l’indicazione dei
soggetti licenziati era da considerarsi, pertanto, Sufficiente a dar conto .
delle ragioni della scelta che non aveva comportato la necessità di ulteriori
comparazioni fra lavoratori pensionabili in base a diversi criteri tali da
imporre un obbligo di puntuale comunicazione, data anche la coincidenza del
numero del personale licenziabile con quello effettivamente licenziato.

In definitiva, alla luce delle superiori
argomentazioni, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente
giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo
liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente
al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del comma
1 quater all’art. 13 DPR 115/2002
– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali del giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi ed
euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 aprile 2021, n. 10995
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: