Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 aprile 2021, n. 11342

Invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo,
Pensione, Rivalutazione della retribuzione, Maggiorazione

 

Rilevato che

 

1. Con sentenza del 19 novembre 2014 nr. 464 la Corte
d’appello di Genova, per quanto ancora in discussione, riformava la sentenza
del Tribunale della stessa sede nella sola parte in cui, accogliendo la domanda
proposta da A.L. – invalido a seguito di un attentato terroristico del maggio
1978 – aveva riconosciuto il suo diritto ai fini della quantificazione della
pensione alla rivalutazione della retribuzione percepita nell’ultimo anno di
lavoro nel periodo intercorso tra la cessazione del rapporto e la decorrenza
della pensione (anni 1991-2001). Per l’effetto, ritenuta l’inapplicabilità
della rivalutazione, rideterminava in riduzione quanto liquidato dal Tribunale
per rateo di pensione maturato al giugno 2013 e per arretrati. Condannava
l’INPS al pagamento in favore degli eredi del L., costituiti in appello.

2. La Corte territoriale osservava essere
applicabile l’articolo 4, comma 2
bis legge 206/2004, a tenore del quale la misura del trattamento di
quiescenza è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e
maturata, rideterminata secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1. Il richiamato articolo 2 prevedeva un aumento
dell’ultima retribuzione del 7,5%; ciò escludeva che si potesse procedere ad
una ulteriore rivalutazione, sulla base degli indici ISTAT.

3. Non poteva essere applicata la rivalutazione
automatica delle pensioni, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in
quanto le vittime del terrorismo già godevano, ai sensi dell’articolo 7 della medesima legge
206/2004, di uno speciale beneficio, costituito dall’adeguamento costante
delle pensioni al trattamento del personale in servizio con pari anzianità e
posizione economica.

4. Hanno proposto ricorso per la cassazione della
sentenza O.G. e S. L., in proprio e quali eredi di A.L., articolato in due
motivi, al quale ha resistito l’INPS con controricorso.

5. La AGENZIA DELLE ENTRATE, il MINISTERO
DELL’INTERNO ed il MINISTERO DELLA SALUTE si sono costituiti al solo fine di
partecipare alla udienza di discussione. La A. è rimasta intimata.

6. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo le ricorrenti hanno dedotto –
ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ. –
violazione e falsa applicazione dell’articolo,
4 comma 2 bis, legge 3 agosto 2004 nr. 206, dell’articolo 3 legge 297/1982, dell’art. 12 disp.prel.cod.civ., censurando la
interpretazione della normativa di riferimento accolta nella sentenza impugnata
ed assumendo la compatibilità del regime di cui all’articolo 4, comma 2 bis, della legge
206/2004 con l’articolo 3
Legge 297/1982 (ovvero con il principio generale di rivalutazione della
retribuzione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data di
pensionamento).

2. Hanno evidenziato che la rivalutazione era stata
già riconosciuta dall’INPS nel riliquidare la pensione, a seguito della entrata
in vigore della legge 206/2004, per il periodo
dal 2004 al 2006. Dal gennaio 2007, ai sensi dell’aggiunto comma 2 bis dell’articolo 4, era
cambiata soltanto la base di calcolo della pensione (che coincideva con
l’ultima retribuzione integralmente percepita e maturata) ma ciò non aveva
incidenza sulla rivalutazione disciplinata dall’articolo 3 L. 297/1982.

3. Il motivo è infondato.

4. In questa sede resta in discussione la disciplina
pensionistica mentre resta definitivo l’accertamento, operato nei gradi merito,
del fatto che il L. aveva riportato a seguito dell’attentato terroristico di
cui era rimasto vittima una invalidità permanente del 77%.

5. Giova premettere in diritto che l’articolo 2 della legge 3 agosto 2004
nr. 206 («Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi
di tale matrice»), nel testo storico, prevedeva, al comma 1, in favore di
chiunque subisse o avesse subito un’invalidità permanente, di qualsiasi entità
e grado, in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice la
applicazione ai fini della liquidazione della pensione dei benefici previsti
per gli ex combattenti ed invalidi di guerra (articolo 2 della legge 24 maggio
1970, n. 336, e successive modificazioni). Per coloro che, come il L., fossero
già stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della legge, il
comma 2 del medesimo articolo ha riconosciuto il diritto ad una maggiorazione
della pensione, sulla base degli stessi criteri.

6. Detti criteri sono stati poi sostituiti dal decreto Legge 01 ottobre 2007 nr. 159 –
convertito, con modificazioni, in legge 29
novembre 2007, n. 222 – articolo, 34, comma 3, lettera b), che ha
modificato il testo dell’ articolo
2, comma 1 L. 206/2004, con decorrenza retroattiva dalla entrata in vigore
della disposizione modificata (dl
nr. 159/2007, articolo 3, comma 3bis).

7. All’esito di tale intervento, la norma dispone
che in favore di chiunque subisca o abbia subito un’invalidità permanente di
qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice ai fini della liquidazione della pensione la retribuzione
pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5
per cento. E’ restato fermo il diritto alla maggiorazione delle pensioni già
liquidate (comma 2 dello stesso
articolo 2).

8. A tale aumento si aggiungono altri benefici, come
l’aumento figurativo della contribuzione e l’esenzione da IRPEF della pensione
(articolo 3 L. 204/2006) (ndr
articolo 3 L. 206/2004) nonché
l’adeguamento della misura delle pensioni al trattamento del personale in
servizio (articolo 7 della
medesima legge).

9. Nella fattispecie di causa viene in rilievo l’articolo 4, comma 2bis L. nr. 204/2006,
inserito dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296, articolo 1, comma 792, a tenore del quale in favore dei
soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa, ancorché l’evento
dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della
medesima legge, nel caso in cui l’invalidità permanente riconosciuta non
risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, al raggiungimento del
periodo massimo pensionabile (anche con il concorso della contribuzione
figurativa prevista dal precedente articolo 3, comma 1) la misura del
trattamento di quiescenza «è pari all’ultima retribuzione annua integralmente
percepita e maturata, «rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1».

10. Da tali norme deriva il diritto del L.:

– alla maggiorazione della pensione dal settembre
2004, rateo maturato dopo l’entrata in vigore della legge
206/2004, con l’applicazione alla retribuzione pensionabile dell’aumento
del 7,5% (articolo 2, comma 1, della
legge nr. 206, come modificato retroattivamente dal dl 159/2007);

– alla riliquidazione della pensione dal gennaio
2007, dopo la entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296
articolo 1, comma 792, con la determinazione della retribuzione
pensionabile in misura pari all’ultima retribuzione integralmente percepita,
sempre aumentata del 7,5% («rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1»).

11. Oggetto del ricorso è la determinazione del
rateo di pensione maturato dal gennaio 2007.

12. Corretta è l’interpretazione dell’articolo 4
comma 2 bis legge 204/2006 (ndr articolo 4 comma 2 bis legge 206/2004)
posta a base della sentenza impugnata, secondo cui una volta determinato per
legge l’importo della pensione – in misura pari all’ultima retribuzione
integralmente maturata, aumentata del 7,5% – non possono ulteriormente
applicarsi i criteri generali di liquidazione della pensione.

13. Il regime speciale è infatti un regime
esaustivo, dal quale si ricava un importo preciso della pensione; fino al
gennaio 2007, invece, era previsto un semplice aumento della base pensionabile,
per determinare la quale dovevano applicarsi i criteri ordinari. Del resto il
sistema introdotto, che garantisce un trattamento pensionistico superiore
all’ultima retribuzione percepita e costantemente adeguato all’importo delle
retribuzioni del personale in servizio (ex articolo 7 L. 206/2004), appare
coerente alla ratio di tutela delle vittime del terrorismo indipendentemente
dall’integrazione con la ben più limitata rivalutazione riconosciuta nel regime
generale.

14. Tutto ciò senza considerare l’ulteriore assegno
continuativo di cui all’articolo 5,
comma 3, L. 206/2004.

15. Con il secondo motivo le parti ricorrenti hanno
dedotto – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3
cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 324
cod. proc.civ. nonché dell’articolo 2909
cod.civ.

16. Si espone che l’appello dell’INPS aveva
riguardato l’applicazione del beneficio di cui all’articolo 4, comma 2 bis L. 206/2004
soltanto per il periodo temporale decorrente dal gennaio 2007 e che, pertanto,
si era formato il giudicato interno sull’importo degli arretrati maturati nel
periodo dal settembre 2004 al 31 dicembre 2006. Tali arretrati erano stati determinati
dal Tribunale in € 15.902,39. Si censura la sentenza impugnata per avere
ridotto l’importo riconosciuto dal Tribunale ad € 12.588,16.

17. Il motivo è inammissibile.

18. Invero, anche in caso di denunzia di un vizio
processuale, il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini
della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento
dell’onere della parte ricorrente di indicare specificamente gli atti sui quali
la censura si fonda (articolo 366 nr. 6
cod.proc.civ.) sicché l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a
compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la
parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. SU 22/05/2012, n. 8077).

19. Nella fattispecie di causa le parti ricorrenti
non hanno trascritto, nella parte rilevante, né il contenuto della sentenza del
Tribunale né le deduzioni dell’appello dell’INPS, così impedendo a questa Corte
di verificare il fondamento della censura.

20. Il ricorso deve essere complessivamente
respinto.

21. Le spese di causa, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza.

22. Il giudice dell’impugnazione, ove pronunci
l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione,
può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la
debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo
assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). L’articolo 2, comma 26, Legge 23
dicembre 2009, n. 191 dispone, per le vittime di atti di terrorismo e delle
stragi di tale matrice ed i loro superstiti che siano state parti in causa in
un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente
da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice, l’esenzione dagli obblighi
previsti dal Testo unico in materia di spese di giustizia (dovendo così
interpretarsi l’espressione sono esenti dall’obbligo di pagamento di «ogni
altra imposta»).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in € 200 per esborsi ed € 4.000 per compensi
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

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