Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 maggio 2021, n. 11549
Rapporto di lavoro, Trasferimento, Equivalenza tra
l’inquadramento goduto dal lavoratore nell’amministrazione di provenienza e
quello attribuito presso l’amministrazione di destinazione
Rilevato che
1. S.Z., dipendente dell’Ente P.I. dal 1° settembre
1982 con inquadramento nella IV qualifica funzionale, profilo operatore di
esercizio, comandato dal 30 ottobre 1998 presso l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania ai sensi dell’art.
17, comma 18, I. n. 127 del 1997 era stato, con d.P.C.M. del 2 ottobre
2001, definitivamente trasferito nei ruoli di tale Amministrazione, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 163 del 1995, conv. in I.
n. 373 del 1995 ed inquadrato in Area B, posizione economica Bl, profilo di
addetto ai servizi amministrativi, già IV qualifica, profilo di coadiutore, in
applicazione del D.M. 10 luglio 1997 di approvazione del quadro di
equiparazione delle qualifiche funzionali della ex Amministrazione P.T. alle
qualifiche funzionali del personale statale;
lamentando che l’inquadramento in B1 del c.c.n.I. di
comparto non corrispondesse alla categoria di provenienza ed in particolare che
non vi fosse esatta corrispondenza tra l’ordinamento del personale delle Poste
e quello dei dipendenti dell’Avvocatura dello Stato, adiva il Tribunale di
Catania chiedendo che fosse accertato, nei confronti della Avvocatura dello
Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il proprio diritto
all’inquadramento nella posizione economica B2, alla data del trasferimento
adottato con decreto della Presidenza del Consiglio del 2 ottobre 2001 ovvero
in subordine dal 1° gennaio 2002;
2. il Tribunale accoglieva il ricorso;
3. sull’impugnazione delle amministrazioni la Corte
d’appello di Roma, con sentenza n. 682/2016, rigettava la domanda
dell’originario ricorrente;
la Corte territoriale, richiamando un precedente di
questa Corte a sezioni unite (Cass. n. 503/2011), riteneva che, nel quadro
della mobilità di cui alla I. n. 273 del 1995, sulla base della I. n. 449 del 1997, art. 53, il
passaggio nei ruoli dello Stato del personale già dipendente dall’Amministrazione
delle Poste avesse comportato una semplice novazione soggettiva nel lato
datoriale del rapporto con conseguente continuità giuridica di quest’ultimo o
obbligo di garantire l’equivalenza tra l’inquadramento goduto dal lavoratore
nell’amministrazione di provenienza e quello attribuito presso
l’amministrazione di destinazione;
riteneva che occorresse procedere, quanto alle
modalità di comparazione, al giudizio di corrispondenza ponendo a raffronto
l’inquadramento rivestito nell’ambito dell’ordinamento di provenienza con
quello di cui all’ordinamento di destinazione;
riteneva, in particolare, richiamando anche Cass.,
Sez. Un., n. 10291 del 2012, che il raffronto dovesse essere effettuato, sulla
base dell’inquadramento formale – secondo il principio valido per il rapporto
di lavoro pubblico, anche privatizzato – con riferimento alle fonti normative
degli inquadramenti in rilievo, costituite per i dipendenti
dell’amministrazione postale dalla I. 22 dicembre 1981, n. 797, art. 3 recante
la disciplina dell’organizzazione e dell’ordinamento del personale
dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e dell’Azienda di
Stato per i Servizi Telefonici, e per i dipendenti dello stato dalla legge 11
luglio 1980, n. 312 recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato;
riportava il contenuto delle mansioni proprie della
categoria IV Poste di cui all’art. 3 della I. 797 del 1981 e quello delle
mansioni proprie della IV qualifica funzionale del personale statale di cui
art. 2 della I. n. 312 del 1980 e riteneva che dall’esame comparativo
complessivo delle suddette due declaratorie (IV categoria Poste e IV qualifica
funzionale del personale statale, poi confluita nella categoria B1 del c.c.n.I.
di comparto) risultasse chiaramente la sostanziale corrispondenza tra gli
omologhi livelli (potendo solo in un secondo momento individuarsi la posizione
corrispondente del c.c.n.I. Comparto Ministeri
1998/2001);
4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.S.,
in qualità di erede di S.Z., affidato ad un motivo;
5. l’Avvocatura dello Stato ha resistito con
controricorso;
6. la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
l’Avvocatura Distrettuale di Catania non hanno svolto attività difensiva;
7. la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
1. con l’unico motivo la ricorrente denuncia la
violazione dell’allegato A del
c.c.n.I. comparto ministeri 1998-2001 nella parte riguardante la disciplina
dell’area B, posizioni B1 e B2;
censura la sentenza impugnata per aver omesso di
operare il doveroso confronto con le “specifiche” che connotano le posizioni B1
e B2 dell’area B di cui all’allegato
A del c.c.n.I. 1998-2001 del comparto Ministeri e di aver limitato
l’indagine al raffronto tra le normative di riferimento laddove al momento
dell’inquadramento (avvenuto nel 2001) lo stesso doveva essere effettuato sulla
base delle previsioni contenute nella specifica disciplina collettiva contenuta
nel citato allegato A;
deduce che la Corte territoriale avrebbe, in
definitiva, violato l’art. 53,
comma 10, della legge n. 449 del 1997 e gli stessi principi enunciati da
questa Corte a Sezioni unite nella sentenza n. 503/2001 che ha fatto
riferimento alla posizione rivestita dal lavoratore nell’Amministrazione di
provenienza ed a quella “maggiormente corrispondente” nel quadro della
“disciplina legale e contrattuale” applicabile nell’Amministrazione di
destinazione;
2. il motivo è fondato;
2.1. ritiene il collegio di fare proprie le
valutazioni espresse da Cass. 2 gennaio 2017, n. 3 ed altri precedenti conformi
nella stessa richiamati, intervenuti in fattispecie del tutto analoghe;
2.2. occorre preliminarmente rilevare che si verte
in un’ipotesi di denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o
accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2,
che è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, ciò
comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle relative clausole in
base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (art. 1362 cod. civ. e segg.) come criterio
interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione
dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena
di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme
asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da
parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una
loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; conf. Cass. 9 settembre 2014, n. 18946);
ne consegue, inoltre, che la cassazione per
violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l’enunciazione
del principio di diritto ai sensi dell’art. 384,
primo comma, cod. proc. civ., e la decisione della causa nel merito, ai
sensi del secondo comma dello stesso articolo, quando non siano necessari
ulteriori accertamenti in fatto (Cass. 16
settembre 2014, n. 19507);
2.3. nello specifico l’originario ricorrente,
inquadrato in profilo riconducibile alla IV categoria dell’ordinamento postale,
è stato trasferito nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato per effetto del
d.P.C.M. del 2/10/2001 (con inserimento nei ruoli dell’Avvocatura dal 1°
gennaio 2002);
2.4. in quel momento non vigevano più
nell’ordinamento statale le qualifiche funzionali di cui alla I. n. 312 del
1980, in quanto sostituite dal nuovo sistema di classificazione del personale
introdotto dal c.c.n.I. 1998/2001 del 16
febbraio 1999, mediante ripartizione per aree e posizioni economiche;
così nell’ambito dell’area B erano orami confluite
la IV, la V e la VI qualifica funzionale di cui alla I. n. 312 del 1980; a sua
volta l’area B comprendeva tre posizioni economiche (Bl, B2, B3) cui
corrispondevano profili professionali equivalenti;
2.5. è stato da questa Corte evidenziato che il
criterio di riferimento per valutare l’esatto inquadramento non poteva essere
il D.M. 10 luglio 1997 (prevedente un quadro di equiparazione ai soli fini
dell’inquadramento del personale dell’ex Amministrazione P.T. assegnato al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per effetto della I. n. 71 del 1994 e della I. n. 650 del 1996) e che una trasposizione
meramente orizzontale della categoria dell’ordinamento pubblico
dell’Amministrazione P.T. nella corrispondente qualifica funzionale vigente
nell’ordinamento dello Stato ex I. n. 312 del 1980, quale quella operata
mediante il D.M. (ed il D.P.C.M. del 2 ottobre 2001 che aveva disposto
l’inquadramento sulla base di detto D.M.), ben poteva non corrispondere ai
contenuti professionali propri della posizione ricoperta presso l’Ente a quo
dal personale trasferito, atteso che al tempo del trasferimento il secondo
termine del confronto non esisteva più, senza considerare che le categorie
dell’Amministrazione postale di cui alla I. 22 dicembre 1981 n. 797 (art. 3)
erano otto, a fronte delle nove qualifiche funzionali dell’ordinamento statale
di cui alla I. n. 312 del 1980 (Cass. 12 ottobre 2016, n. 20549 non si pone in
difformità, poiché vertente sul confronto, preteso dalla ricorrente, ma
ritenuto erroneo dalla Corte, tra le declaratorie dell’area operativa di cui al
c.c.n.I. Poste 1994 e le posizioni economiche
dell’Amministrazione di destinazione);
2.6. l’indicata I. n. 797 del 1981, contenente – tra
l’altro – disposizioni riguardanti l’organizzazione e l’ordinamento del
personale dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e
dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, all’art. 3 (Declaratorie di
categorie) modificò, con effetto dal 1° gennaio 1982, le declaratorie di
categorie di cui all’articolo 3 della I. 3 aprile 1979, n. 101, prevedendo,
quanto alla Categoria IV: “Attività amministrative o tecniche con
conoscenze specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche o
tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel
ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati
nell’ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da
margini valutativi nella esecuzione”.
2.7. analogo è il contenuto professionale della
posizione B2, riguardante il personale che svolge attività che implica
“discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire”,
“autonomia e responsabilità nell’ambito delle prescrizioni di massima e/o
secondo metodologie definite”; rientra in tale ambito il “lavoratore che
svolge attività preparatorie di atti anche da notificare, predispone computi,
rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di
stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature
informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di
archiviazione”;
in entrambi i casi i lavoratori svolgono attività
amministrative o tecniche implicanti conoscenze specialistiche e responsabilità
personali. Le prestazioni attengono a fasi del procedimento amministrativo
(svolge attività preparatorie di atti, predispone computi…) caratterizzate da
autonomia operativa nell’ambito di procedure predeterminate, ma con margini
valutativi nell’esecuzione;
2.8. diversamente, la posizione B1 è priva di
qualsiasi margine di valutazione nell’esecuzione di atti implicando conoscenze
tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali
e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione: vi
rientra il lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia,
composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali
compilazione di modulistica, schedari e bollettari, protocolla, imbusta e
spedisce la corrispondenza, partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati,
collabora alle attività di sportello;
il livello di conoscenze è “di base” e non
“specialistico”, come invece è previsto nella IV categoria postale;
in quest’ultima, come pure nella declaratoria della posizione B2, il carattere
specialistico è riferito al livello di conoscenze richiesto per l’esplicazione
delle attività proprie del profilo professionale rivestito, mentre
nell’inferiore posizione B1 tale riferimento attiene alle capacità manuali o
tecniche, dunque alla sola capacità operativa;
non si fa cenno, nella posizione Bl, alla capacità
di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi; le prestazioni non sono
caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione;
2.9. è stato così affermato (e va qui ribadito) il
principio di diritto secondo cui la IV categoria del personale dell’ex
Amministrazione P.T. di cui all’art. 3 I. n. 797 del 1981 trova corrispondenza
nella declaratoria della posizione economica B2 del c.c.n.I. comparto
Ministeri;
2.10. già in altri precedenti questa Corte (Cass. 14
gennaio 2014, n. 596 e Cass. 20 gennaio 2014, n. 1044) ha confermato la
riconducibilità alla posizione B2 del comparto Ministeri della IV categoria
postale, che presuppone una specifica preparazione professionale, con capacità
di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi, con margini valutativi, mentre
la posizione Bl prevede capacità tecniche di base e l’utilizzazione di
apparecchiature semplici; inserimento dati, dattilografia et similia;
2.11. da ultimo, è infondato il rilievo svolto
dall’Amministrazione secondo cui si sarebbe formata un’accettazione tacita per
non avere i lavoratori contestato l’inquadramento provvisorio;
come osservato da Cass.
8 febbraio 2016, n. 2422, a tal fine sarebbe stata piuttosto necessaria la
prova, gravante sull’Amministrazione, di significative circostanze denotanti
una chiara e certa volontà della parte di accettare l’inquadramento ricevuto
(cfr., sia pure in diversa fattispecie, Cass. 14 gennaio 2013 n. 701; Cass. 5
settembre 2012 n. 14916; Cass. 15 novembre 2010 n.
23057, etc.);
3. in conclusione, il ricorso va accolto e la
sentenza deve essere cassata, sulla base dei seguenti principi di diritto: –
nell’ambito del passaggio di dipendenti postali nei ruoli della Pubblica
Amministrazione o di Enti pubblici dove si trovavano in posizione di comando,
la I. n. 449 del 1997, art. 53,
comma 10, prevedendo l’applicabilità delle disposizioni sulla mobilità
volontaria o concordata tra pubbliche amministrazioni, ha inteso attribuire una
sorta di ultrattività, ai limitati fini in questione, alle pozioni rivestite
dai dipendenti nell’Amministrazione P.T.; ne consegue che la verifica
giudiziale sulla correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore
trasferito va operata ponendo a raffronto le declaratorie delle qualifiche
dell’ordinamento pubblicistico dell’Amministrazione postale di cui alla legge
n. 797 del 1981 e le declaratorie delle posizioni economiche vigenti
nell’Amministrazione (o Ente pubblico) ad quem al momento del trasferimento,
momento in cui le qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312 del 1980 erano
state già sostituite dal nuovo sistema di classificazione del personale
introdotto dal c.c.n.I. 1998/2001 del 16
febbraio 1999; – la IV categoria del personale dell’ex Amministrazione P.T. di
cui all’art. 3 I. n. 797 del 1981 trova corrispondenza nella declaratoria della
posizione economica B2 del c.c.n.I. comparto Ministeri;
4. si designa, quale giudice di rinvio, la Corte di
appello di Catania in diversa composizione, che dovrà procedere al riesame del
merito alla luce dei richiamati principi; questa Corte di legittimità non può
definire la causa con decisione nel merito ex art.
384, comma 2, cod. proc. civ. non disponendo di elementi per escludere
l’esistenza di questioni rimaste assorbite;
5. il giudice del rinvio provvederà anche in ordine
alle spese del presente giudizio di legittimità;
6. l’accoglimento del ricorso rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n.
228, quanto al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa
composizione.