Le somme liquidate in sentenza, volte a rifondere i danni subiti dal lavoratore, sono imponibili se determinate in ragione del trattamento giuridico ed economico spettante allo stesso in base all’Accordo collettivo nazionale. Le stesse somme non sono, invece, imponibili se volte a indennizzare le perdite effettivamente subite dal lavoratore.
Nota a AdE Risposta 29 marzo 2021, n. 222
Marialuisa De Vita
Con la Risposta n. 222 del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale da applicare alle somme liquidate in sentenza ad un lavoratore illegittimamente licenziato.
Nel caso di specie, un’Azienda ospedaliera si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per conoscere il trattamento fiscale da applicare alle somme liquidate in sentenza a un medico specialista ambulatoriale. Quest’ultimo aveva adito il Tribunale per ottenere:
– in via principale, l’annullamento del licenziamento disposto nei suoi confronti dall’Azienda istante e la ricostituzione del rapporto di impiego con tutti gli effetti giuridici ed economici;
– in via subordinata, la condanna dell’Azienda a risarcire i danni, subiti e subendi, causati dall’illecito provvedimento di licenziamento.
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava l’Azienda ospedaliera a risarcire al medico i danni subiti, che liquidava, in via equitativa, in € 50.000.
L’Azienda si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per sapere se queste somme dovessero essere corrisposte al lavoratore al lordo o al netto delle ritenute fiscali.
Nell’argomentare la propria soluzione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato preliminarmente che il rapporto di lavoro tra i medici specialisti ambulatoriali e le Aziende ospedaliere genera, in capo ai primi, un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, co. 1, lett. c-bis TUIR cui si applica il principio generale di onnicomprensività. Quest’ultimo prevede che sono imponibili “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51 TUIR).
Ne deriva, in applicazione del suddetto principio, che anche le somme liquidate in sede giurisdizionale in relazione ad un rapporto di impiego costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare alle ritenute IRPEF ex art. 24, d.P.R. n. 600 del 1973.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme in discussione, essendo state calcolate dal Tribunale in ragione del trattamento giuridico ed economico previsto dall’Accordo collettivo nazionale al medico ambulatoriale, dovessero essere corrisposte dall’Azienda Ospedaliera al netto delle ritenute d’acconto ai fini IRPEF.
Relativamente alla misura della tassazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme in questione potessero rientrare tra gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro e pertanto dovessero essere tassate separatamente ex art. 17, co. 1, lett. b) TUIR (con l’aliquota determinata ai sensi dell’art. 21 TUIR).
La natura risarcitoria della somma liquidata al medico non osta – ha precisato l’Amministrazione finanziaria – all’applicazione delle ritenute.
In tema di risarcimento danni opera, infatti, il principio generale per cui laddove un indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (dunque, a titolo di c.d. lucro cessante) devono essere assoggettate a tassazione. Laddove, invece, le somme erogate siano volte a indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (il c.d. danno emergente), avendo una funzione di reintegrazione patrimoniale, esse non devono essere assoggettate a tassazione (cfr. art. 6, co. 2 TUIR e Ris. n. 155/E del 24 maggio 2002).
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha concluso che “le somme liquidate dal Tribunale adito, volte a rifondere alla parte ricorrente i danni subiti, sono da considerarsi imponibili [e da assoggettare alle ritenute fiscali] dal momento che, seppur stimate in via equitativa, sono calcolate in ragione del trattamento giuridico ed economico previsto dall’ACN” (Accordo collettivo nazionale) e pertanto sono volte a risarcire un lucro cessante e non un danno emergente.