Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2021, n. 12029

Contratti di formazione e lavoro, Mancato assolvimento
dell’obbligo formativo, Prova, Cumulo dei benefici previsti dalla legge
regionale come misure di aiuto all’occupazione

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del
19 settembre 2016, ha riformato la sentenza di primo grado e, per quanto in
questa sede rileva, ha riconosciuto il diritto della Banca S. s.p.a. a ricevere
i contributi previsti dalla lettera a) dell’art. 10, comma 1, della legge
regionale n. 27 del 1991 per l’assunzione con contratti di formazione e
lavoro di lavoratori, la cui spettanza era stata negata dall’Assessorato
regionale; ha invece confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto della
domanda in riferimento ai contributi previsti dalla lettera b) della medesima
disposizione.

2. Il cumulo dei benefici previsti dalla legge
regionale come misure di aiuto all’occupazione, preteso dalla Banca, è stato
negato dalla Corte di merito (dunque la misura di cui alla lett. b) in
considerazione dell’epoca della trasformazione dei contratti di formazione e
lavoro non ricadente nel discrimine temporale indicato dalla Corte di
Giustizia, con la sentenza del 20 maggio 2010 (punto 36), vale a dire
l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore assunto con contratto di
formazione prima dell’entrata in vigore della legge
n. 27 del 1991, mentre, nella specie, la trasformazione era avvenuta nel
1992; invece, la misura prevista dalla lettera a) è stata riconosciuta alla
stregua della collocazione temporale delle assunzioni, con contratto di
formazione e lavoro, entro il discrimine fissato nella legge regionale.

3. Riteneva, infine, la Corte di merito, quanto al
lavoratore L.V., non assolto l’obbligo formativo come fissato nel programmo
annesso al contratto di formazione, mancante persino del nominativo del
responsabile dell’ufficio che avrebbe curato la formazione.

4. Avverso tale sentenza ricorre la Banca S. s.p.a.,
con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui
resiste, con controricorso, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro.

 

Ragioni della decisione

 

5. Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge
regionale siciliana n. 27 del 1991, dell’art.
12 preleggi, degli artt.
107,108,267, 228 par.IV, T.F.U.E. e degli artt.
11 e 117 Cost., la parte ricorrente censura
la sentenza e assume che i contributi dovrebbero essere riconosciuti cumulativamente
anche per le assunzioni di dipendenti con contratto di formazione e lavoro
stipulato successivamente all’entrata in vigore della legge regionale e
convertiti in contratti a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 1996.

6. Con il secondo motivo, deducendo, in subordine,
violazione delle medesime disposizioni indicate nel primo mezzo, oltre gli artt. 1175, 1176, 1285, 1324, 1362 ss. 1375 cod.civ.
e omesso esame di fatti decisivi, la società assume la natura alternativa
dell’obbligazione a carico della Regione siciliana e l’indicazione
dell’obbligazione esigibile a carico del datore di lavoro il quale, per i
contratti di formazione e lavoro, stipulati successivamente all’entrata in
vigore della legge e trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato
entro il 31.12.1996, avrebbe la facoltà di richiedere alternativamente i
contributi di cui alla lettera a) ovvero quelli di cui alla lettera b).

7. Il primo motivo è da rigettare in continuità con
il precedente di questa Corte, sentenza n. 22008 del 2019 che ha già ritenuto,
con condivisa motivazione, che il riconoscimento cumulativo, come preteso dalla
Banca, è escluso dalla sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2010,
posta dalla Corte di merito a fondamento della ratio decidendi, e dalla chiara
interpretazione del discrimine temporale: sono contributi incumulabili perché
diversi, tenuto conto che per la misura economica b) per effetto della
stabilizzazione del rapporto di lavoro, l’assunzione con contratto di
formazione dev’essere avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge n. 27 del 1991, mentre per la misura
economica indicata nella lettera a) rileva l’assunzione con contratto di
formazione da epoca successiva all’entrata in vigore della citata legge n.27 del 1991 (v. Cass. n. 22008 del 2019
cit. ).

8. In particolare, la Corte di giustizia dell’Unione
Europea, Sez. IV, nella sentenza 20 maggio 2010,
n. 138/09, ha affermato che la decisione della Commissione dell’Il dicembre
1995, relativa alla L.R. Sicilia del 15 maggio
1991, n. 27, recante interventi a favore dell’occupazione (aiuto di Stato
NN 91/A/95), «dev’essere interpretata nel senso che essa ha riconosciuto la
compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto dalle due
misure, previste dall’art. 10, comma 1, lett. a) e b), di detta legge
regionale, che non possono essere cumulate e il cui evento generatore, ossia
l’assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a
durata indeterminata, dev’essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i
versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che
a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia
rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione delle
Comunità europee».

9. L’interpretazione del diritto dell’Unione è
competenza esclusiva della Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE, e tale
competenza si estende anche alla valutazione delle eventuali deroghe da parte
di una normativa nazionale (qual è quella oggetto di questo procedimento), in
relazione a specifici obiettivi riconducibili alla trama dei Trattati, al
trattamento voluto in via generale dalla disciplina sovranazionale (così Cass. n. 4223 del 21.2.2018).

10. Nel caso, la Corte di giustizia ha esplicitato
il significato della richiamata decisione della Commissione del 1995 – che non
aveva sollevato obiezioni nei confronti delle misure di aiuto contemplate nella
legge n. 27/91, considerandole compatibili con
il Trattato CE, pur invitando l’Italia a rinotificare la legge in parola in
caso di rifinanziamento di tali aiuti oltre il 1997 – muovendo
dall’interpretazione della normativa in rassegna esplicitata nella motivazione,
secondo la quale il secondo beneficio può essere concesso «a condizione che la
citata trasformazione sia avvenuta nel periodo compreso tra il primo giorno del
mese successivo a quello di entrata in vigore della legge
n. 27/91 e il 31 dicembre 1996 e riguardi i lavoratori assunti prima di
tale periodo».

11. Poiché la Commissione è preposta all’esame
permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, secondo il dettato
dell’art. 108 TFUE, è entro
tali limiti che gli aiuti in questione sono stati ritenuti autorizzabili e ne è
stato valutato il limite d’impegno dello stanziamento, mentre la diversa
interpretazione patrocinata dalla parte ricorrente amplierebbe il perimetro dei
benefici (e quindi degli aiuti) riconosciuti.

12. Neppure occorre rimeditare, come già affermato
da Cass. n. 22008 del  2019 cit., la soluzione
cui si è addivenuti in sede europea, in quanto l’interpretazione della norma
risulta coerente con il senso fatto proprio dal suo tenore letterale e con la
stessa modifica del comma 2 valorizzata dalla parte ricorrente, che ha inteso
chiarire i limiti di compatibilità delle due misure.

13. La soluzione al primo motivo di censura comporta
il rigetto anche dell’ulteriore censura, improntata sull’asserita natura di
obbligazione alternativa, inammissibile, per difetto di specificità,
trattandosi di questione estranea all’argomentare della sentenza impugnata, e
comunque non predicabile, per il rilievo assorbente che l’elemento costitutivo
diverso, proprio in riferimento all’epoca temporale dell’assunzione con
contrato di formazione e lavoro, preclude la connotazione dell’obbligazione
come alternativa ed esclude, in radice, qualsivoglia facoltà di opzione
esercitabile dal datore.

14. Con il terzo motivo, deducendo violazione di
legge e omesso esame di fatti decisivi, la parte ricorrente si duole che la Corte
di merito abbia posto a fondamento della decisione circostanze che avrebbero
dovuto formare oggetto di eccezione di parte, dunque non rilevabili d’ufficio,
e la cui sussistenza è smentita dai documenti versati in atti, quale
l’assunzione a tempo indeterminato in data 14 dicembre 1994.

15. Il motivo è inammissibile.

16. Invero si censura la ratio decidendi inerente,
in particolare, al mancato assolvimento dell’obbligo formativo e, quindi,
l’ulteriore passaggio argomentativo, anticipato dall’inciso a tacer d’altro,
sul preteso vizio della mancata indicazione del responsabile che avrebbe curato
la formazione: la censura è inammissibile perché non autosufficiente giacché si
assume di avere offerto, in giudizio, prova documentale dell’effettivo
svolgimento dell’attività formativa evocando l’allegazione al ricorso
introduttivo dinanzi al Tribunale, contraddistinta dal numero 5, ma nulla si
spiega, nell’illustrazione della censura, del contenuto e tenore del documento
evocato e tanto rende inammissibile la censura travolgendo, per difetto
d’interesse, anche l’ulteriore profilo.

17. In conclusione, il ricorso va rigettato.

18. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate
come in dispositivo.

19. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
quello per il ricorso ex art.13,co.
1, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in euro 13.000,00, oltre spese prenotate a
debito. Ai sensi dell’art.13, co.1-quater,
d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.

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