Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 maggio 2021, n. 16860

Mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, Omessa prova del
pagamento degli stipendi, Difficoltà economiche dell’impresa

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con la sentenza del 25 novembre 2019 la Corte di
appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina
il 3 aprile 2019 a A.F. per il reato ex art. 2 comma 1-bis del d.l.
463/1983 per l’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per € 20.134,18 per l’anno
2013, alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 400 di multa, ritenuta la recidiva
reiterata specifica infraquinquennale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il difensore dell’imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di
violazione di legge; l’imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il reato
sarebbe stato parzialmente depenalizzato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di
violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc.
pen. in relazione all’art.
2 comma 1-bis del d.l. n.463/1983; l’accusa non avrebbe provato l’effettivo
pagamento degli stipendi ai lavoratori ed il ricorrente avrebbe dimostrato le
difficoltà economiche dell’impresa, poi cancellata dal registro delle imprese.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione
dell’art. 131-bis cod.pen. che sarebbe
applicabile anche al reato de quo.

 

Considerato in diritto

 

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. L’art.
3 del d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, nel riformulare l’art. 2 comma 1-bis del d.l.
463/1983, convertito dalla legge 638/1983,
ha previsto per la rilevanza penale del fatto il superamento della soglia di
euro 10.000 annui. Nel caso in esame la somma non versata è superiore alla
soglia di punibilità.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile perché privo
del requisito della specificità estrinseca: il ricorso non si confronta con la
motivazione della sentenza che ha ritenuto provato il pagamento delle
retribuzioni in base alla deposizione testimoniale ed alla presentazione
all’Inps dei modelli Uniemens.

La Corte di appello ha correttamente applicato il
principio per cui in tema dì omesso versamento delle ritenute previdenziali e
assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il
sistema informatico Uniemens, possono essere valutati come piena prova della
effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che,
seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono formate esclusivamente
sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia
aziendale fornite dallo stesso contribuente (cfr. Sez.
3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089 – 01).

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La
causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis
cod. pen. è applicabile laddove l’omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla
soglia di punibilità, fissata in € 10.000, in ragione del fatto che il grado di
offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella
determinazione della soglia di rilevanza penale. Lo stesso principio è stato
applicato da Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 – 01, in
relazione all’art. 5 del d.lgs.
74/2000.

La Corte di appello ha correttamente escluso la
particolare tenuità del fatto rilevando che la somma non versata era pari a
circa il doppio della soglia di rilevanza penale.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della
Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza
della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che
non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 maggio 2021, n. 16860
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