Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2021, n. 17605

Infortunio, Rendita ai superstiti, Liquidazione, Nesso
causale tra la morte e l’infortunio, Accertamento

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Campobasso, in riforma
della sentenza del Tribunale di Isernia, ha rigettato la domanda di S.B. volta
ad ottenere la rendita ai superstiti per effetto dell’accertamento del nesso
eziologico tra l’infortunio occorso al marito A.V. il 25/6/1991 e la morte,
verificatasi nel 2011, a causa dell’epatopatia HCV, diagnosticata solo nel
2008, contratta a seguito delle trasfusioni di sangue praticatigli in occasione
dell’infortunio.

La Corte territoriale ha affermato che l’epatopatia
era stata accertata oltre il termine decennale di cui all’ad 83 TU 1965 e che
non vi era stata esposizione a rischio patogeno causa della patologia iniziale.

Ha rilevato che l’art 83 citato fissava in 10 anni
il termine entro il quale dovevano ritenersi stabilizzati i postumi da
infortunio e che nella fattispecie l’epatopatia, accertata nel 2008 e causa
della morte nel 2011, avrebbe potuto determinare l’insorgenza del diritto alla
rendita solo se accertata entro i dieci anni dall’infortunio, ambito temporale
entro il quale operava la presunzione assoluta di collegamento con l’infortunio.

2. Avverso la sentenza ricorre la B. con due motivi.
Resiste l’Inail. La Procura generale ha depositato
conclusioni scritte.

 

Ragioni della decisione

 

3. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt 2,83 e 112 TU, degli artt 40
e 41 cp; dell’ad 2697 e 2729 cc ; dell’art. 90, 100,
112 e 324 cpc e dei principi e pronunce n. 206 e 179
del 1988 della Corte Cost.

La ricorrente censura la sentenza per aver
assoggettato alla presunzione di stabilizzazione ed alla procedura ed ai
termini previsti per l’istituto della revisione per aggravamento ex art 83 TU,
l’accertamento del nesso causale tra infortunio e decesso nell’ambito della
domanda volta al conseguimento della rendita ai superstiti.

Osserva che l’art 83 fa esclusivo riferimento alla
sola rendita per inabilità, la rendita ai superstiti è distinta da questa,
presuppone la morte e spetta agli eredi iure proprio. Nella specie si trattava
di accertare il nesso tra la morte e l’infortunio ed il termine poteva
decorrere solo dall’accertamento della conoscenza o conoscibilità della
eziologia professionale tra la morte e l’infortunio, termine rispettato.

Deduce che la Corte aveva applicato le norme sulle
presunzioni assolute non prevista dalla legge e fatto decorrere il termine
quando il V. era ancora in vita.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione degli
artt. 2, 83, 85 e 112 TU, degli artt. 40, 41 c.p.c.,
dell’art. 2697, 2729 cc, degli artt. 99, 100, 112, 324 cpc
e dei principi delle sentenze n 206 e 179 del 1988 della Corte Cost.

Afferma il formarsi del giudicato interno sul fatto
storico, non oggetto di specifica contestazione, circa il nesso causale tra le
trasfusioni, la morte e la malattia HCV, confermata anche dalla CTU svolta nel
giudizio per l’indennizzo ex art. 210/1992. Nel ricorso in appello l’Inail non aveva posto in dubbio le conclusioni del
Tribunale in ordine all’accertamento del nesso causale tra infortunio e morte
per HCV e, del resto, queste trovavano conferma nella CTU svolta nel giudizio
ex L. 1992 e nella circostanza che, solo nel 2009, era stato edotto per la
prima volta della probabile riconducibilità della HCV alla trasfusione.

5. Va accolto il primo motivo restando assorbito il
secondo.

6. La domanda della ricorrente ha ad oggetto la
richiesta della rendita ai superstiti per effetto dell’accertamento del nesso
eziologico tra l’infortunio occorso al marito A.V. il 25/6/1991 e la morte,
verificatasi nel 2011,a causa dell’epatopatia HCV, diagnosticata solo nel 2008,
ma contratta, secondo la ricorrente, a seguito delle trasfusioni di sangue
praticate al marito in occasione dell’infortunio.

La Corte territoriale, pur a fronte della chiara
domanda della ricorrente volta ad ottenere la rendita ai superstiti, ha
ritenuto di applicare alla stessa la normativa dell’art. 83 TU che disciplina
la diversa fattispecie della revisione della rendita di inabilità in caso di
diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed, in genere, in seguito a
modifiche nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando
si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio che ha dato
luogo alla liquidazione della rendita.

Nella fattispecie in esame, invece, sulla base della
domanda della ricorrente, la Corte avrebbe dovuto accertare la sussistenza del
nesso causale tra l’infortunio e la morte, così come prevede l’art 85 TU.

Detta rendita “non è condizionata dal fatto che
l’aggravamento della malattia che ha cagionato la morte del lavoratore sia
avvenuto entro i termini fissati dall’art. 137 del cit. d.P.R.
per la revisione della rendita erogata al “de cuius“,
atteso che tale istituto è diretto all’adeguamento della rendita goduta in vita
dal lavoratore, da non confondersi con la rendita ai superstiti, che, quale
prestazione autonoma spettante iure proprio agli eredi, prescinde sia dalla
circostanza che per quello stesso evento fosse già stata costituita la rendita
in favore del lavoratore deceduto, sia dal fatto che tale rendita fosse stata
adeguata in relazione all’aggravamento che ha cagionato la morte” (cfr Cass. ord.
30879/2019)

7. Per le considerazioni che precedono la sentenza
impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. La causa va
quindi rimessa alla Corte d’appello di Bari perché provveda ad accertare la
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla rendita
della B.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per
la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Bari.

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