Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2021, n. 17605

Infortunio, Rendita ai superstiti, Liquidazione, Nesso
causale tra la morte e l’infortunio, Accertamento

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Campobasso, in riforma
della sentenza del Tribunale di Isernia, ha rigettato la domanda di S.B. volta
ad ottenere la rendita ai superstiti per effetto dell’accertamento del nesso
eziologico tra l’infortunio occorso al marito A.V. il 25/6/1991 e la morte,
verificatasi nel 2011, a causa dell’epatopatia HCV, diagnosticata solo nel
2008, contratta a seguito delle trasfusioni di sangue praticatigli in occasione
dell’infortunio.

La Corte territoriale ha affermato che l’epatopatia
era stata accertata oltre il termine decennale di cui all’art. 83 TU 1965 e che non vi
era stata esposizione a rischio patogeno causa della patologia iniziale.

Ha rilevato che l’art 83 citato fissava in 10
anni il termine entro il quale dovevano ritenersi stabilizzati i postumi da
infortunio e che nella fattispecie l’epatopatia, accertata nel 2008 e causa
della morte nel 2011, avrebbe potuto determinare l’insorgenza del diritto alla
rendita solo se accertata entro i dieci anni dall’infortunio, ambito temporale
entro il quale operava la presunzione assoluta di collegamento con
l’infortunio.

2. Avverso la sentenza ricorre la B. con due motivi.

Resiste l’Inail.

La Procura generale ha depositato conclusioni
scritte.

 

Ragioni della decisione

 

3. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt 2, 83 e 112 TU, degli artt 40 e 41 cp;
dell’art. 2697 e 2729
cc ; dell’art. 90, 100, 112 e 324 cpc e dei principi e pronunce n. 206 e 179
del 1988 della Corte Cost.

La ricorrente censura la sentenza per aver
assoggettato alla presunzione di stabilizzazione ed alla procedura ed ai
termini previsti per l’istituto della revisione per aggravamento ex art 83 TU, l’accertamento del
nesso causale tra infortunio e decesso nell’ambito della domanda volta al
conseguimento della rendita ai superstiti.

Osserva che l’art 83 fa esclusivo
riferimento alla sola rendita per inabilità, la rendita ai superstiti è distinta
da questa, presuppone la morte e spetta agli eredi iure proprio. Nella specie
si trattava di accertare il nesso tra la morte e l’infortunio ed il termine
poteva decorrere solo dall’accertamento della conoscenza o conoscibilità della
eziologia professionale tra la morte e l’infortunio, termine rispettato.

Deduce che la Corte aveva applicato le norme sulle
presunzioni assolute non prevista dalla legge e fatto decorrere il termine
quando il V. era ancora in vita.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2, 83, 85 e 112 TU, degli artt. 40, 41 c.p.c.,
dell’art. 2697, 2729
cc, degli artt. 99, 100, 112, 324 cpc e dei principi delle sentenze n 206 e 179
del 1988 della Corte Cost.

Afferma il formarsi del giudicato interno sul fatto
storico, non oggetto di specifica contestazione, circa il nesso causale tra le
trasfusioni, la morte e la malattia HCV, confermata anche dalla CTU svolta nel
giudizio per l’indennizzo ex art. 210/1992. Nel
ricorso in appello l’Inail non aveva posto in dubbio le conclusioni del
Tribunale in ordine all’accertamento del nesso causale tra infortunio e morte
per HCV e, del resto, queste trovavano conferma nella CTU svolta nel giudizio
ex L. 1992 e nella circostanza che, solo nel
2009, era stato edotto per la prima volta della probabile riconducibilità della
HCV alla trasfusione.

5. Va accolto il primo motivo restando assorbito il
secondo.

6. La domanda della ricorrente ha ad oggetto la
richiesta della rendita ai superstiti per effetto dell’accertamento del nesso
eziologico tra l’infortunio occorso al marito A.V. il 25/6/1991 e la morte,
verificatasi nel 2011,a causa dell’epatopatia HCV, diagnosticata solo nel 2008,
ma contratta, secondo la ricorrente, a seguito delle trasfusioni di sangue
praticate al marito in occasione dell’infortunio.

La Corte territoriale, pur a fronte della chiara
domanda della ricorrente volta ad ottenere la rendita ai superstiti, ha
ritenuto di applicare alla stessa la normativa dell’art. 83 TU che disciplina la
diversa fattispecie della revisione della rendita di inabilità in caso di
diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed, in genere, in seguito a
modifiche nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando
si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio che ha dato
luogo alla liquidazione della rendita.

Nella fattispecie in esame, invece, sulla base della
domanda della ricorrente, la Corte avrebbe dovuto accertare la sussistenza del
nesso causale tra l’infortunio e la morte, così come prevede l’art 85 TU.

Detta rendita “non è condizionata dal fatto che
l’aggravamento della malattia che ha cagionato la morte del lavoratore sia
avvenuto entro i termini fissati dall’art. 137 del cit. d.P.R. per
la revisione della rendita erogata al “de cuius”, atteso che tale
istituto è diretto all’adeguamento della rendita goduta in vita dal lavoratore,
da non confondersi con la rendita ai superstiti, che, quale prestazione
autonoma spettante iure proprio agli eredi, prescinde sia dalla circostanza che
per quello stesso evento fosse già stata costituita la rendita in favore del
lavoratore deceduto, sia dal fatto che tale rendita fosse stata adeguata in
relazione all’aggravamento che ha cagionato la morte” (cfr Cass. ord. 30879/2019)

7. Per le considerazioni che precedono la sentenza
impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto.

La causa va quindi rimessa alla Corte d’appello di
Bari perché provveda ad accertare la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento del diritto alla rendita della B.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per
la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Bari.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2021, n. 17605
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: