Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2021, n. 17606
Indennità di disoccupazione, Requisiti, Indennità
sostitutiva del preavviso, Computabilità
Fatto e diritto
Con sentenza del 29.9.16, la Corte d’Appello
dell’Aquila, in riforma della sentenza del 23.1.15 del tribunale di Pescara, ha
rigettato la domanda del signor D.I. di corresponsione della indennità di
disoccupazione per difetto della contribuzione necessaria.
In particolare, la corte territoriale, ritenendo non
computabili (in aggiunta alle 47 settimane lavorate fino alla cessazione del
rapporto di lavoro) le cinque settimane relative all’indennità sostitutiva del
preavviso, in ragione del carattere obbligatorio e non reale del preavviso non
lavorato (che comporta l’immediata estinzione del rapporto di lavoro), ha
escluso che il lavoratore avesse raggiunto il requisito minimo per beneficiare
della prestazione richiesta.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due
motivi, cui resiste l’INPS con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n.
95423 del 4.4.2019, la sesta sezione della Corte ha rimesso la causa alla sesta
sezione, per la trattazione in udienza pubblica.
Il procuratore generale ha presentato requisitoria
scritta. Il ricorrente ha depositato nota di trattazione scritta della causa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n.
5 c.p.c.- vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere trascurato
che il periodo di preavviso era stato compensato e che erano stati corrisposti
i contributi sulle relative somme.
Con il secondo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1
n. 3 c.p.c.- violazione dell’articolo 73 r.d.l. n. 1827/1935, convertito in
legge n. 1155/1936, per avere ritenuto il periodo di preavviso corrisposto
inutile ai fini del requisito contributivo.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente
per la loro connessione: il Collegio li ritiene fondati.
Pur considerandosi la natura obbligatoria del
preavviso (affermata dalle S.U. con sentenza n. 7914 del 1994) e l’immediata cessazione
del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15495 del 11/06/2008, Rv.
603695-01), il Collegio sottolinea l’autonomia del rapporto previdenziale
rispetto a quello lavorativo, rilevando che tale profilo consente di superare
il precedente approdo offerto da Cass. Sez. L, Sentenza n. 13959 del
16/06/2009, Rv. 608865 – 01: infatti, se il rapporto lavorativo cessa
immediatamente, ai fini previdenziali il periodo di preavviso non è privo di
rilevanza per diversi profili.
La necessità di autonoma ricostruzione della
fattispcie ai fini previdenziali emerge intanto dalla considerazione
dell’articolo 73, co.2, r.d.l. n. 1827/1935, convertito in legge n. 1155/1936,
che – nel prevedere che “Qualora all’assicurato sia pagata una indennità
per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo
giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente per
mancato preavviso ragguagliata a giornate”- differisce la decorrenza
dell’indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso (in quanto
l’indennità sostitutiva sia stata pagata: Cass. n. 3836/12 e 29237/11, cosicché
il lavoratore non si sia trovato in uno stato di bisogno), evidenziando nello
specifico la rilevanza del periodo di pravviso ai fini previdenziali, come se
il rapporto fosse continuato.
Altre considerazioni consentono poi di attibuire
rilevanza al detto periodo di preavviso (non lavorato) ai fini previdenziali:
in particolare, si rileva da un lato che sull’indennità sostitutiva del
preavviso viene pacificamente pagata la contribuzione e, dall’altro lato, che
tale indennità è reddito imponibile ai fini previdenziali e retribuzione
pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro.
Quanto al primo profilo, l’indennità sostitutiva di
preavviso è uno degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro in relazione
al rapporto di lavoro, ai quali si correla l’obbligazione contributiva
previdenziale del datore, il quale paga contributi anche in relazione
all’indennità sostitutiva. Ciò, peraltro, nel caso di specie è pacificamente
avvenuto, avendo l’Istittuo previdenziale riscosso i contributi in discorso.
Quanto al secondo profilo, come precisato dalla
sentenza di questa Sezione n. 12095 del 17/05/2013, richiamata nell’ordinanza
interlocutoria della Sezione Sesta, la contribuzione sull’indennità di
preavviso concorre a formare la base imponibile e pensionabile, sicché la
liquidazione del trattamento pensionistico goduto tiene conto della somma
ricevuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso erogatagli dal datore
di lavoro all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e dei relativi
contributi.
In tale contesto, deve rilevarsi che l’indennità di
disoccupazione è prestazione che ha natura previdenziale e non assistenziale,
non essendo a carico della fiscalità generale, ma correlandosi specificamente
ad un montante contributivo (e ciò sia in ordine ai presupposti della
maturazione, sia in ordine all’ammontare della prestazione).
Se dunque l’indennità sostitutiva del preavviso è
normativamente sottoposta a contribuzione, la quale concorre a formare la base
pensionabile, logica (sinallagmatica) vuole che il tempo coperto dal preavviso
sia considerato utile anche ai fini del raggiungimento del periodo minimo di
lavoro necessario per beneficiare del trattamento di disoccupazione.
Del resto, l’ancoraggio normativo della spettanza
dell’indennità di disoccupazione al biennio non fa riferimento ad un neutro
arco temporale, ma ad un biennio di iscrizione all’AGO, cioè un biennio di
contributi; per converso, l’esclusione della rilevanza dei contributi pagati
sull’indennità sostitutiva del preavviso contrasterebbe, con il generale
principio della rilevanza dei contributi versati, che altrimenti si
rileverebbero sterili. In tal senso, l’art. 73 sopra richiamato espressamente
prevede che “in caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate
hanno diritto ad un’indennità giornaliera ragguagliata alla classe di
contributi per la quale negli ultimi mesi è stato eseguito il maggior numero
dei versamenti settimanali…”, così stabilendo un chiaro nesso tra
montante dei contributi versati ed ammontare dell’indennità di disoccupazione.
In conclusione, il periodo di preavviso non lavorato
– per il quale sia corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso,
assoggettata a contribuzione previdenziale- va computato ai fini del
raggiungimento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’AGO contro la
disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di
disoccupazione.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata
deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte d’appello di Roma per un
nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla corte d’appello di Roma per un nuovo esame ed anche per le
spese del giudizio di legittimità.