Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2021, n. 17338

Licenziamento, Impugnazione, Pretesa risarcitoria,
Competenza del giudice

 

Rilevato che

 

1. Con ricorso ai sensi dell’art. 414 cpc M.M., dirigente della R.I. s.r.l.u.
(ora S. srl) con funzioni di Direttore generale, ha impugnato il licenziamento
intimatogli il 29.10.2018, deducendone la illegittimità.

2. Nel suddetto procedimento, innanzi alla Sezione
Lavoro del Tribunale di Livorno, si sono costituiti i due convenuti, A.G.,
amministratore unico della società, e la R.I. s.r.l.u. che ha proposto domanda
riconvenzionale di condanna del M. al risarcimento dei danni pari ad euro
4.681.120, cagionata con la condotta, tenuta in qualità di Direttore Generale,
che aveva determinato il provvedimento di recesso.

3. Nel costituirsi in relazione a questa domanda
riconvenzionale il M. ha eccepito l’incompetenza del giudice del lavoro perché
la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere qualificata come azione sociale
di responsabilità con conseguente competenza del Tribunale delle Imprese.

4. Il Giudice, dopo che la questione era stata
dibattuta sia con memorie scritte che oralmente, nella sola parte motiva
dell’ordinanza del 3.1.2020 così ha testualmente precisato: <che la
competenza, anche in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla
convenuta R.I. srlu, debba valutarsi sulla base della domanda di talché,
trattandosi di domanda risarcitoria spiegata nei confronti del lavoratore
ricorrente appare sussistere la competenza del giudice adito>.

5. A seguito di istanza di correzione presentata
dall’originario ricorrente, lo stesso Giudice, con ordinanza del 29.1.2020, ha
sottolineato che: <l’ordinanza riservata del 3.1.2020…. risulta emessa
nelle forme di cui all’art. 134 cpc, senza che
risulti l’omissione di cui all’istanza di correzione, avendo il provvedimento
impartito quanto necessario per la prosecuzione del giudizio senza che vi sia
incoerenza con la parte motiva>.

6. Avverso l’ordinanza del 3.1.2020 M.M. ha proposto
allora regolamento necessario di competenza affidato a due motivi e ha chiesto
che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze – Sezione
Specializzata per le Imprese- a conoscere della domanda riconvenzionale
proposta nei suoi confronti nella causa RG n. 428/2019 da R.I. s.r.l.u. (ora S.
srl) ordinando la prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice, con
termine per la riassunzione dello stesso; con vittoria di spese e competenze di
lite.

7. Hanno resistito con controricorso A.G. e la S.
srl insistendo entrambi per la inammissibilità dell’istanza di regolamento di
competenza e, in subordine, per l’accertamento della competenza del Giudice del
lavoro di Livorno.

8. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo
che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.

9. Il ricorrente e la S. srl (già R.I. srl) hanno
depositato memorie.

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la
carenza di motivazione dell’ordinanza del primo giudice e la conseguente
erroneità in quanto era proprio il contenuto della domanda avversaria a far
concludere per la competenza del Tribunale delle Imprese. In particolare, il M.
deduce che il Tribunale aveva completamente (e colpevolmente) omesso qualsiasi
attività di accertamento del contenuto della domanda riconvenzionale da cui
emergeva chiaramente che le responsabilità, che venivano fatte valere nei suoi
confronti, erano quelle attinenti alle sue funzioni di Direttore Generale (e
non alla sua qualifica di dipendente).

2. Con il secondo motivo si insiste perché, nel caso
in esame, sia affermata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2396 cc in quanto: a) il M. era inquadrabile
come Direttore Generale; b) l’azione dispiegata ex adverso andava classificata
come azione di responsabilità; c) le funzioni svolte dal M. non costituivano
attività tipiche di un lavoratore subordinato che eseguiva le direttive del
datore di lavoro.

3. Preliminarmente va disattesa l’istanza,
presentata nell’interesse di M.M., con la quale è stato chiesto un differimento
dell’odierna udienza di discussione del ricorso sul presupposto che il sistema
di ricezione telematica degli atti non aveva provveduto alle comunicazioni di
accettazione del deposito della memoria ex art. 378
cpc, inviata una prima volta il 14.4.2021 e, una seconda volta, il
15.4.2021; analogamente, è stato precisato dall’istante, che neanche dalla
Cancelleria era pervenuta la pec di accettazione circa la ricezione dell’atto.

4. Invero, deve rilevarsi che la suddetta memoria ex
art. 378 cpc del 12.4.2021, redatta
nell’interesse del M. e firmata dall’Avv. A.B., è stata in ogni caso sottoposta
all’attenzione di questo Collegio, in forma cartacea, prima della discussione
in camera di consiglio ed è stata, pertanto, debitamente presa in
considerazione, senza perciò che sia ipotizzabile alcuna lesione del diritto di
difesa.

5. Ciò premesso, la prima questione che deve essere
esaminata è quella relativa alla ammissibilità del ricorso: in particolare,
occorre valutare se l’impugnato provvedimento abbia o meno natura decisoria per
potere essere impugnato con il regolamento di competenza.

6. Diversamente dal rito civile ordinario, ove il
carattere decisorio dei provvedimenti sulla competenza, che rende gli stessi
suscettibili di ricorso con regolamento di competenza, presuppone che le parti
siano invitate a precisare le conclusioni anche di merito, secondo lo schema
procedurale del rito applicabile, nel rito lavoro è sufficiente che il giudice
inviti le parti alla discussione, ai sensi dell’art.
420 co. 4 cpc (Cass. n. 23112 del 2010): infatti, nel rito del lavoro,
“essendo vietate le udienze di mero rinvio e non essendo prevista
un’udienza di precisazione delle conclusioni – ogni udienza a cominciare dalla
prima, è destinata, oltre che all’ammissione ed alla assunzione di eventuali
prove, alla discussione orale e, quindi, alla pronuncia della sentenza ed alla
lettura del dispositivo – sulle conclusioni di cui al ricorso, per quanto
riguarda l’attore, e su quelle di cui alla memoria difensiva, per quanto
concerne il convenuto, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi
– con la conseguenza che il giudice del lavoro non è tenuto ad invitare le
parti alla precisazione delle conclusioni – prima della pronuncia della
sentenza – al termine dell’udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà
di procedere alla discussione orale – rimessa integralmente, alla loro
discrezionalità – senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di
difesa” (Cass. n. 9235/2006; Cass. n. 13708/2007).

7. L’ordinanza pronunciata sulla questione di
competenza, così come sulla questione di giurisdizione, ove abbia carattere
decisorio in conformità ai criteri sopra enunciati, è idonea ad assumere
carattere definitivo e, quindi, ad acquistare autorità di giudicato, con la
conseguenza che, in difetto di proposizione del regolamento di competenza, la
soluzione adottata non può più essere messa in discussione né nell’ambito del
medesimo procedimento né nei gradi successivi (Cass. n. 21849/20; Cass. n.
2973/2012).

8. Nel caso di specie, come allegato nel ricorso e
confermato nel controricorso, le parti hanno dibattuto la questione sulla
competenza del Tribunale di Livorno, in ordine alla domanda riconvenzionale
formulata dalla R.I. srlu, sia con memorie scritte sia discutendola oralmente
dinanzi al Giudice del lavoro che, con ordinanza del 3.1.2020, ha ritenuto la
propria competenza a decidere sulla stessa.

9. La suddetta ordinanza deve considerarsi, quindi,
idonea a disvelare il carattere decisorio della statuizione -confermata,
peraltro, a seguito di una richiesta di correzione di errore materiale fondata
su un asserito omesso richiamo espresso sulla questione sulla competenza che
l’adito giudice ha ritenuto, invece, esservi – e, pertanto, in quanto avente
carattere definitivo, è suscettibile di essere impugnata con regolamento di
competenza.

10. Venendo, quindi, allo scrutinio dei due motivi
di ricorso, che per la loro interferenza possono essere esaminati
congiuntamente, va ribadito che l’assunto del M. si fonda sulla circostanza
secondo la quale, svolgendo egli le funzioni di Direttore Generale della
società ed essendo gli addebiti a lui mossi dalla R.I. riferiti all’esercizio
appunto delle predette sue funzioni, l’azione di responsabilità nei suoi
confronti era soggetta alle norme dettate in materia per gli amministratori.

11. La tesi non è condividibile.

12. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1545 del 2017, proprio con riguardo
alla figura dell’amministratore unico o del consigliere di amministrazione di
una spa, hanno sottolineato che non può escludersi che possa essere instaurato,
tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un
autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento
esclusivo del giudice di merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato,
parasubordinato o d’opera, come già indicato da Cass. n. 1796/1996.

13. Con specifico riferimento, poi, alla carica di
Direttore Generale, deve prendersi atto dell’art.
2396 cc secondo cui le disposizioni che regolano la responsabilità degli
amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea
o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve
le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

14. Orbene, nella fattispecie in esame è indubbio
che tra il M. e la società sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato,
tanto è che è stato licenziato e ha impugnato il recesso innanzi al giudice del
lavoro.

15. Dall’esame della domanda riconvenzionale emerge,
poi, che la società si duole di inadempimenti inerenti proprio al rapporto di
lavoro a tempo indeterminato del M. e non afferenti al rapporto di
immedesimazione organica che determinerebbe l’attivazione della competenza al
Tribunale delle imprese ai sensi dell’art. 3 co. 2 lett. a) d.lgs.
27.6.2003 n. 168.

16. In particolare, la pretesa risarcitoria è stata
prospettata proprio sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello
svolgimento delle mansioni, come si rileva dalle contestazioni disciplinari
mosse al M. che hanno poi portato al suo licenziamento per giusta causa.

17. Da quanto esposto si rileva la infondatezza
della tesi del ricorrente volta a sostenere l’incompetenza del giudice del
lavoro in favore della Sezione specializzata in materia di impresa: competenza
che il Giudice del lavoro di Livorno, sia pure con una motivazione concisa, ma
dalla quale è possibile evincere la ratio decidendi, ha ritenuto correttamente
appartenergli.

18. Le determinazioni sulle spese del presente
giudizio vanno rinviate al definitivo.

19. In ragione della natura impugnatoria del ricorso
per regolamento di competenza, in caso di rigetto il ricorrente è tenuto al
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1, quater, del d.p.r. 30.
5. 2002 n. 115 introdotto con riferimento ai procedimenti iniziati in data
successiva al 30.1.2013, dall’art.
1 co. 17 legge n. 228/2012 (Cass. n. 13636/2020). In tal senso si dispone
come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso per regolamento di competenza.
Rimette la liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

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