Le somme che un’azienda, in costanza di rapporto di lavoro e, allo stesso tempo, in prossimità dell’esodo anticipato dei propri lavoratori, eroga a questi ultimi a titolo a titolo di incentivo all’esodo, sono tassabili separatamente, secondo il disposto dell’art. 19, co. 4 T.U.I.R.

Nota a AdE Risp. 16 marzo 2021, n. 177

Stefano Quaranta

La vicenda oggetto dell’istanza presentata da una Società all’Amministrazione Finanziaria traeva origine dall’esigenza dell’istante di voler procedere, dal Gennaio 2020, al licenziamento anticipato di 817 lavoratori, costituenti la totalità di quelli con qualifica non dirigenziale, occupati presso le sue strutture operative ed organizzative.

A tal fine, si era pertanto avviata, nell’aprile 2020 una procedura, d’intesa con il Ministero competente, volta ad attuare tale programma, prevedendo, quale esclusivo criterio di scelta quello dell’adesione, entro il mese di ottobre 2020, da parte dei lavoratori coinvolti, al piano di uscite e di non opposizione al licenziamento. Nella stessa ottica, l’Istante, ad inizio aprile 2020, aveva stipulato con le OO.SS. un’intesa “endoprocedimentale” di natura aziendale, con la quale prevedeva che ai lavoratori che avessero manifestato, nei tempi e con i modi prescritti, la propria adesione e non opposizione al licenziamento, sarebbe stato riconosciuto, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto dovute per legge e per contratto, un sostegno economico, di cui la quota maggiormente rilevante sarebbe stata erogata “in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro dunque a titolo di incentivazione all’esodo” ed un’altra, minima quota, a titolo transattivo.

A partire dalla metà del mese di aprile 2020, i lavoratori interessati avevano inviato alla parte datoriale le proprie “Manifestazioni di Volontà”, indicando la data per la risoluzione del rapporto e, conseguentemente, maturando il diritto a percepire l’incentivo all’esodo, la cui erogazione sarebbe avvenuta alla fine del mese successivo al licenziamento, più precisamente in corrispondenza dell’emissione del cedolino paga di fine rapporto.

L’avvento della pandemia da COVID-19, tuttavia, ha determinato uno slittamento dei programmi di licenziamento e a tal fine la Società istante ha stipulato una serie di accordi individuali con una ristretta platea di lavoratori, che già avevano inviato la propria “Manifestazione di Volontà”, indicando, tendenzialmente, nel mese di giugno 2020, la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Con tali accordi si posticipava la data di risoluzione individuata dai lavoratori, prorogando il rapporto lavorativo per il tempo ritenuto necessario a soddisfare le esigenze aziendali.

Condizione essenziale dell’intesa era l’accettazione da parte dei lavoratori dell’erogazione dell’incentivo all’esodo in epoca successiva rispetto a quella originariamente maturata, e uguale al momento dell’effettiva interruzione del rapporto.

Nell’autunno del 2020, a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, la Società ha concordato con 21 lavoratori già individuati quali destinatari della prima proroga, un nuovo ed ulteriore posticipo della risoluzione del rapporto di lavoro al primo semestre del 2021.

La Società istante era, però, intenzionata a non attendere il licenziamento dei lavoratori coinvolti per liquidare l’incentivo all’esodo dovuto; intendeva provvedervi entro il mese di dicembre 2020, o comunque in vigenza del rapporto di lavoro.

Ciò posto, chiedeva se la quota di incentivo all’esodo, da erogarsi nel corso del rapporto di lavoro, potesse essere assoggettata a tassazione separata.

La risposta dell’Agenzia è stata positiva.

Più precisamente, il ragionamento svolto dall’Amministrazione interpellata si è fondato su una previa analisi del quadro normativo previsto dagli artt. 17 e 19, T.U.I.R. e sulla prassi dell’Amministrazione Finanziaria.

Da una lettura degli artt. 17 e 19 TUIR e delle Circolari MEF n. 29/E del 20 Marzo 2001, e n. 2 del 5 Febbraio 1986, l’Agenzia ha ritenuto di trarre la regola che l’imposta si applica separatamente sulle «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» del rapporto di lavoro, nonché sulle somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto. La richiamata prassi ha chiarito che trattasi di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro; in altre parole, per applicare il regime di tassazione separata deve sussistere un rapporto diretto ed immediato fra la cessazione del rapporto di lavoro e la percezione delle somme.

Tali some devono, dunque, trovare la loro causa nella cessazione del predetto rapporto.

Tra le «altre indennità e somme», i documenti di prassi citati, in applicazione di questo principio, hanno ricompreso l’incentivo all’esodo, quale erogazione di somme, aggiuntive al TFR, volte ad incentivare l’esodo del personale, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il co. 4 dell’art. 19 TUIR prevede, poi, testualmente l’ipotesi che il datore di lavoro eroghi, nel corso del rapporto di lavoro, un’anticipazione dell’incentivo all’esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero che trovi la sua ragione nell’accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

In definitiva, essendo il sostegno in esame legato alla cessazione del rapporto di lavoro e avendo il legislatore, per tale tipologia di emolumento, consentito una sua corresponsione in forma anticipata, la Società istante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, co. 1 del T.U.I.R., e 19, co. 4, del medesimo Testo Unico, sarà tenuta ad applicare l’imposta separatamente sulla somma che a titolo di “anticipazione” del trattamento incentivante corrisposta al ristretto numero di lavoratori che abbiano inviato la propria “Manifestazione di Volontà”, con indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il trattamento fiscale dell’anticipazione di somme erogate a titolo di incentivo all’esodo alla luce degli artt. 17 e 19 del T.U.I.R.
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