Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2021, n. 17604

Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato,
Accertamento, Decesso del de cuius a seguito di
infortunio sul lavoro, Restituzione dei premi assicurativi versati all’Inail

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la
sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la domanda di Tommasa
C., E.F. e G.F. volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra il loro dante
causa, F.E., e la società da lui amministrata E. srl, con conseguente diritto
dei ricorrenti alla rendita ai superstiti, stante il decesso del de cuius a
seguito di infortunio sul lavoro.

La Corte, in riforma della sentenza del Tribunale,
ha accolto la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la condanna dell’Inail a
restituire agli appellanti i premi assicurativi versati dal dante causa all’Inail, considerata la mancanza dei presupposti per
l’apertura della posizione Inail.

La Corte ,infine, ha compensato per 1/3 le spese di
entrambi i gradi giudizio e condannato gli appellanti al pagamento all’Inail
dei restanti 2/3.

2. Avverso la sentenza ricorrono la C. ed i figli
con due motivi. Resiste l’Inail. La Procura generale ha depositato conclusioni
scritte.

 

Ragioni della decisione

 

3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano
violazione degli artt 3,
24, 111 Cost, 91 e 92 cpc. Lamentano una
grave incongruenza in quanto, pur ritenendo fondata la domanda subordinata, la
Corte li aveva condannati a pagare all’Inail 2/3 delle spese processuali.

4. Con il secondo motivo denunciano violazione degli
artt. 97 cpc, 152 disp.att.. Rilevano che F.E. e G. avevano
dichiarato di avere un reddito rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 152 disp att., avendo allegato idonee certificazioni.

5.Il primo motivo è fondato ed il secondo motivo
resta assorbito.

Con riferimento al primo motivo la Corte
territoriale, in violazione dell’art. 91 cpc, ha emesso una pronuncia di condanna dei ricorrenti
a pagare le spese di lite a favore dell’Inail, sebbene la loro domanda fosse
stata accolta , sia pure in parte.

Va qui ribadito il principio in base al quale
“in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi
dell’art. 92 c.p.c.,
compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma
questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese
della controparte” (cfr Cass ord. N. 26918/2018, n. 1572/2018).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata
in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari accertamenti in fatto,
la causa può essere decisa nel merito ponendo a carico dell’Inail 2/3 delle
spese di lite, restando compensate per la restante parte.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel
merito, compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l’Inail a pagare i
restanti 2/3 liquidati per il giudizio di cassazione in Euro 4000,00 per
compensi professionali ,oltre 15% per spese generali ed accessori di legge
nonché Euro 200,00 per esborsi; per il giudizio d’appello in Euro 3500,00 per
compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge
nonché Euro 180,00 per esborsi; per il giudizio di Tribunale in Euro 2500,00
per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge
nonché Euro 160,00 per esborsi.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2021, n. 17604
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