Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2021, n. 19152

Lavoratori iscritti all’INDAP, Contribuzione, Cartella di
pagamento, Opposizione

 

Rilevato che

 

 1. la Corte
di appello di Brescia, per quanto qui ancora di interesse, decidendo sull’appello
avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, proposto da A. Energia
s.p.a., ha ritenuto dovuti, per il periodo maggio 2001-marzo 2005, i contributi
per maternità e relative sanzioni, pretesi dell’Inps, e portati dalla cartella
di pagamento opposta, sul presupposto che il datore di lavoro avesse assolto il
relativo obbligo contributivo solo in misura parziale;

2. riteneva la Corte territoriale che la
contribuzione minore anche per i lavoratori iscritti all’INDAP dovesse essere
versata in misura intera;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso A.
Energia s.p.a., in cui ha articolato undici motivi, ulteriormente illustrati
con memoria, cui ha resistito l’Inps, anche quale procuratore speciale della
S.C.C.I. s.p.a., con controricorso, mentre Equitalia Nord s.p.a. è rimasta
intimata;

4. nelle more della fissazione dell’adunanza
camerale la società ha depositato atto di parziale rinuncia al ricorso
notificato alle controparti, in riferimento alla contribuzione CUAF pur
richiesta con cartelle di pagamento;

 

Considerato che

 

5. nelle more del giudizio la parte ricorrente ha
rinunciato ai motivi di ricorso incentrati sulla contribuzione per assegni
familiari sicché l’esame di questa Corte è limitato alle censure che investono
la contribuzione per maternità;

6. esaminati congiuntamente i motivi relativi
all’obbligazione contributiva per maternità, questa Corte in numerose pronunzie
ha chiarito che il d.lgs. 26 marzo
2001, n. 151, art. 78, comma 1 prevede, a decorrere dal 1.1.2002, la
riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione
degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 10
luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria,
senza alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3,
comma 23;

7. consegue l’applicabilità della riduzione
contributiva anche sulle retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da
datori di lavoro privati e che, in forza di pregresse disposizioni legislative,
abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’INPDAP
(cfr. tra le altre, Cass. nn. 7834, 8211, 9466, 9593, 9914, 14098, 18455, del 2014,
nn. 10315, 10317, 10445, 19762, 19766, 20011 e 24667 del 2015; nn. 312, 16124,
11529 del 2016; n. 29364 del 2018);

8. è stato in particolare precisato che il d.lgs. n. 151 del 2001, art. 78
(in cui è stato trasfuso la L.
n. 488 del 1999, art. 49, commi 1, 4 e 11), introduce la riduzione degli
oneri contributivi quale conseguenza (“Conseguentemente”) della
prevista messa a carico del bilancio statale (nei limiti indicati) degli
importi delle prestazioni relative ai parti, alle adozioni e agli affidamenti
intervenuti successivamente al luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la
tutela previdenziale obbligatoria, senza far quindi alcun riferimento
all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti di cui alla L. n. 335
del 1995, art. 3, comma 23;

9. sotto il profilo testuale, inoltre, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 79
stabilisce espressamente che il contributo, in attuazione della riduzione degli
oneri di cui all’art. 78, è
“dovuto dai datori di lavoro (…) sulle retribuzioni di tutti i
lavoratori dipendenti”; la inequivoca dizione legislativa “tutti i
lavoratori dipendenti” impedisce pertanto di accogliere l’opzione
ermeneutica secondo cui la riduzione in parola non dovrebbe applicarsi per i
lavoratori (dipendenti da datori di lavoro privati) che, per effetto di
pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della
propria posizione assicurativa presso l’Inpdap”(Cass. n. 18455 del 2014
cit.);

10. in definitiva, il ricorso va accolto nei sensi
di cui in motivazione e, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, per
non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito,
accoglie l’opposizione in parte qua e dichiara infondata la pretesa dell’INPS
relativamente alla domanda di pagamento dei contributi per maternità in misura
intera;

11. le spese dell’intero processo si compensano in
considerazione del consolidarsi dei principi affermati solo in epoca successiva
al deposito del ricorso;

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione,
cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie in
parte qua l’opposizione e dichiara infondata la pretesa dell’INPS relativamente
alla domanda di pagamento dei contributi per indennità di maternità nella
misura intera; spese compensate dell’intero processo.

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