Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2021, n. 25934

Infortunio sul lavoro, Violazione di norme sulla prevenzione
– Delitto di omicidio colposo, Carenza di areazione delle condizioni dei
locali aziendali

 

Ritenuto in fatto e considerato
in diritto

 

1. La Corte d’appello di Napoli, in data 17 aprile
2019, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale partenopeo, il 10
giugno 2015, aveva condannato A.E. per il delitto di omicidio colposo con
violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a lui
ascritto in relazione al decesso di A.C. avvenuto il 3 ottobre 2011 in
Giugliano in Campania.

La vicenda per cui é processo si riferisce a un
episodio verificatosi presso il fondo di proprietà della moglie dell’E. (ma che
di fatto, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, era
utilizzato dall’imputato) e, segnatamente, all’interno della cantina adibita a
locale per la vinificazione. L’E., che era datore di lavoro del C. in quanto
titolare della ditta I. S.r.l. (impresa edile), avrebbe affidato allo stesso C.
l’attività vinificatoria, che il predetto espletava da tempo presso il fondo.

Il decesso, dovuto a ipossia, sarebbe stato
cagionato secondo l’imputazione dalla ridotta quantità di ossigeno presente
nella cantina, a sua volta causata dalla fermentazione del mosto; il C.,
entrato nel predetto locale, era deceduto in breve tempo.

La Corte di merito ha disatteso le doglianze
rassegnate nell’atto d’appello, sia con riguardo alla richiesta di revoca della
costituzione della parte civile, sia con riguardo al merito della vicenda e,
segnatamente, alla posizione di garanzia dell’imputato a fronte di un’attività
lavorativa eccentrica rispetto a quella oggetto del rapporto di lavoro
intercorrente fra l’E. e la vittima; alla prospettazione difensiva di una
gestione autonoma, da parte del C., dell’attività di vinificazione;
all’eccepita violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza;
alla derivazione causale dell’evento dalla scarsità di ossigeno.

2. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso
l’E., con atto articolato in cinque motivi di lagnanza.

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato
violazione di legge a proposito del rigetto dell’istanza di revoca della
costituzione di parte civile, a fronte di azione civile separatamente proposta
in sede propria, perfettamente sovrapponibile con quella proposta nel giudizio
penale.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla posizione di
garanzia attribuita all’imputato.

Con il terzo motivo il deducente ha lamentato
violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al ruolo di autonomia
del C. rispetto all’E. nella gestione dell’attività vinificatoria.

Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato
violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla carenza di
areazione – ritenuta dai giudici di merito – delle condizioni dei locali in cui
si svolgeva l’attività di vinificazione.

Con il quinto motivo si denunciano infine violazione
di legge e vizio di motivazione in relazione al decorso causale che portò al
decesso del C.

3. Nelle more del procedimento, con comunicazione
pervenuta a mezzo posta elettronica certificata, il Comune di Aversa ha
trasmesso documentazione attestante l’intervenuto decesso dell’E.. Ed invero,
dall’estratto per riassunto dai registri degli atti di morte allegato alla
predetta comunicazione e datato 18 maggio 2021, risulta che, in data 2 gennaio
2020, l’E. é deceduto in Aversa.

Per l’effetto, il reato contestato al medesimo si é
estinto, ai sensi dell’art. 150 c.p., con la conseguenza che la sentenza
impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata
senza rinvio, essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel
merito ex art. 129 c.p.p., comma 2 (Cass. Sez. Unite, 25 ottobre 2000, n. 30,
Poggi Longostrevi, rv. 217245; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24507 del
09/06/2010, rv 247790).

4. La sentenza impugnata va conseguentemente
annullata senza rinvio perché il reato é estinto per morte dell’imputato.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché
il reato é estinto per morte dell’imputato.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2021, n. 25934
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