Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20877

Omissione contributiva, Avviso di addebito, Dichiarazione di
adesione alla definizione agevolata, Rinuncia ai giudizi pendenti

 

Rilevato che

 

la società in epigrafe proponeva opposizione avverso
l’avviso di addebito avente ad oggetto contributi Inps per l’importo di Euro
39.611,19;

la Corte d’appello di Bologna, confermando la
sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dalla società,
ritenendo dovuti gli importi richiesti dall’Inps, in relazione al rapporto di
lavoro subordinato intercorso con A.L.P.;

per la cassazione della sentenza, U.I. srl ha
proposto ricorso, cui hanno resistito l’Inps, anche per la SCCI s.p.a., e
l’INAIL, con controricorso;

non ha svolto attività difensiva, A.L.P.; nelle
more, la società ricorrente ha documentato di avere presentato domanda di
definizione agevolata del debito portato nell’avviso di addebito ai sensi
dell’art. 3 del D.L. 23/10/2018, nr. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018,
nr. 136, con allegata comunicazione in cui assume l’impegno a rinunciare ai
relativi giudizi pendenti;

in vista dell’odierna adunanza camerale, ha
depositato richiesta di estinzione del giudizio, dando atto della adesione, da
parte dell’Agenzia delle Entrate, alla richiesta di definizione agevolata, con
pagamento, allo stato, delle rate dovute;

 

Considerato che

 

va dichiarata l’estinzione del giudizio, dandosi
continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione di
adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata
dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l’estinzione del
giudizio ex art. 391 c.p.c. (ex multis, Cass. nr. 24083 del 2018; Cass. nr.
28513 del 2019; v. anche, Cass. nr. 24969 del 2020; Cass. nr. 10558 del 2021),
dovendo, invece, pronunciare la cessazione della materia del contendere se
risulta, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto al
pagamento integrale del debito rateizzato (giurisprudenza citata);

non si devono regolare le spese, in quanto il
contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente
(v. ancora Cass. nr. 24083 del 2018 e successive conformi);

neppure sussistono i presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, nr. 228.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20877
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: