Prassi – INPS – Circolare 28 luglio 2021, n. 113

Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali.
Nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione: sentenze n.
14257/2019 e n. 5541/2021. Nuove indicazioni amministrative

 

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono
nuove indicazioni amministrative riguardo alla classificazione dei datori di
lavoro ai fini previdenziali, in applicazione dell’orientamento
giurisprudenziale della Corte di Cassazione sancito con la sentenza n.
14257/2019 e consolidatosi, da ultimo, con la sentenza n. 5541/2021, in
applicazione del disposto di cui al comma 8 dell’articolo 3 della legge n.
335/1995.

 

INDICE

1. Premessa

2. Nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte
di Cassazione: sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021

3. Nuove indicazioni amministrative

 

1. Premessa

 

L’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n.
335, è intervenuto in materia di decorrenza degli effetti dei provvedimenti di
variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali,
stabilendo che: “I provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione
della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il
conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva
attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di
notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui
l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del
datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta
dell’azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in
corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate
con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di
datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non
retroattività, dalla data fissata dall’INPS. Le disposizioni di cui al primo e
secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non
definite con sentenza passata in giudicato”.

L’Istituto, con la circolare n. 263 del 19 ottobre
1995, ha fornito indicazioni in attuazione della suddetta norma, precisando –
in tema di retroattività – che: “Il provvedimento di variazione produrrà, al
contrario, i suoi effetti sin dalla data dell’inquadramento iniziale
nell’ipotesi in cui tale inquadramento sia stato determinato da inesatte
dichiarazioni del datore di lavoro: tali sono le notizie, relative
all’effettiva attività svolta, fornite dal datore di lavoro all’atto della
domanda di iscrizione e sulla cui base l’Istituto emana il provvedimento di
classificazione”.

La suddetta disposizione legislativa è stata oggetto
di un’evoluzione interpretativa non univoca da parte della giurisprudenza,
segnatamente con riferimento all’omessa comunicazione di variazioni relative
all’attività imprenditoriale svolta.

In particolare, la Corte di Cassazione, con la
sentenza 23 maggio 2008, n. 13383, accogliendo la tesi difensiva dell’Istituto
e mutando un precedente orientamento (cfr. la sentenza n. 4521/2006), ha
statuito il principio di diritto in base al quale in materia di classificazione
dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell’applicabilità
dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 – che fissa la regola che gli
effetti della variazione della classificazione si producono dal periodo di paga
in corso alla data di notifica del provvedimento, con la sola eccezione, con
conseguente retroattività degli effetti della variazione, dell’ipotesi in cui
l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni dal
datore di lavoro – l’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti
nell’attività svolta dall’azienda, la quale, per effetto delle scelte operate
dall’imprenditore, assume caratteristiche tali da comportare una diversa
classificazione ai fini previdenziali, è da equiparare all’ipotesi delle
dichiarazioni inesatte, giacché, alla stregua della comune “ratio” di
assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini previdenziali,
all’effettiva attività dei datori di lavoro, anche in caso di omessa
comunicazione si realizza, sia pure in un momento successivo, una discrasia tra
l’effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la
classificazione iniziale era fondata.

In sintesi, quindi, la deroga della retroattività
degli effetti della variazione in discorso, prevista dall’articolo 3, comma 8,
della legge n. 335/1995, può avere luogo, in virtù della suddetta pronuncia,
sia in caso di inesatte dichiarazioni che di omessa comunicazione ad opera del
datore di lavoro (in senso conforme, cfr. anche Corte di Cassazione n.
8558/2014).

 

2. Nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte
di Cassazione: sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021

 

La Corte di Cassazione ha mutato il proprio
orientamento con la sentenza n. 14257/2019 (Camera di Consiglio del 21 marzo
2019), depositata in Cancelleria in data 24 maggio 2019 e, da ultimo, con la
sentenza n. 5541/2021 (Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020), depositata in
Cancelleria in data 1° marzo 2021, nella quale, tra l’altro, si afferma che
“non si ritiene esistente un contrasto attuale che imponga di rimettere la
questione alle Sezioni Unite”, richiamando i seguenti principi:

– l’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995
stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori
di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica
del provvedimento o della richiesta dell’interessato;

– la retroattività degli effetti della variazione si
determina ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell’attività un
comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un
inquadramento errato, qual è l’inoltro di dichiarazioni inesatte;

– la condotta omissiva intervenuta nel corso
dell’attività del datore di lavoro trova una specifica sanzione nell’articolo
2, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, che prevede l’obbligo
dell’impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative
all’attività imprenditoriale svolta, il cui inadempimento non comporta alcuna
conseguenza sotto il profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.

Secondo la Corte, tale soluzione interpretativa
“deve essere preferita, in quanto coerente con la natura eccettiva della deroga
all’operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per
il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale e che, dunque, non
può essere applicata al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e
tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva,
posto con riferimento alla legge speciale dall’art. 14 preleggi”.

 

3. Nuove indicazioni amministrative

 

A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale,
la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente
trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività
svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte
dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell’iniziale inquadramento
ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Pertanto, ai fini della variazione di
classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti dell’Istituto successivi
alla data del 24 maggio 2019, in ragione del consolidarsi del nuovo
orientamento giurisprudenziale, dovranno basarsi sul presupposto che l’omessa
comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell’attività svolta non
potrà essere più equiparata all’inesatta dichiarazione (per cui non potrà più
rilevare ai fini dell’adozione di un provvedimento di variazione di
classificazione con efficacia retroattiva).

La retroattività degli effetti della variazione di
classificazione, di cui al comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 335/1995,
verrà ad esistenza soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di
lavoro rese, come sopra riportato, esclusivamente in fase di iniziale
inquadramento.

Relativamente al contenzioso in essere nella materia
in argomento si provvederà, con successivo messaggio, a fornire indicazioni
operative alle Strutture territoriali.

Prassi – INPS – Circolare 28 luglio 2021, n. 113
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