Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 luglio 2021, n. 21799

Regolarizzazione contributiva del personale occupato con
contratto di lavoro a progetto, Verbale di accertamento, Mancato
assoggettamento a contribuzione, Pretesa contributiva, Prescrizione

 

Fatti di causa

 

Con sentenza depositata il 23.4.2018, la Corte
d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato
prescritti i crediti di cui al verbale di accertamento con cui l’INPS aveva
diffidato C.S.T.I. s.r.l. e C.S. s.r.l. alla regolarizzazione contributiva del
personale occupato con contratto di lavoro a progetto, in relazione al mancato
assoggettamento a contribuzione di talune indennità ad esso corrisposte.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, non
potendosi riconoscere valore interruttivo della prescrizione alla memoria di
costituzione dell’INPS in primo grado, siccome contenente soltanto la richiesta
di rigettare l’azione di accertamento negativo dell’obbligo contributivo
proposta dalle due imprese con il ricorso introduttivo del giudizio, la pretesa
contributiva, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, doveva reputarsi non
dovuta per sopravvenuta prescrizione. Avverso tali statuizioni ha ricorso per
cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura. C.S.T.I. s.r.l. e C.S.
s.r.l. hanno resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla
pubblica udienza con ordinanza n. 21154 del 2020 della Sesta sezione civile di
questa Corte.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni
scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c. per
avere la Corte di merito ritenuto che le sue memorie di costituzione in primo
grado non potessero avere valore interruttivo della prescrizione, dal momento
che contenevano soltanto la richiesta di rigettare gli avversi ricorsi volti
all’accertamento negativo del debito per contributi e non anche una pretesa o
intimazione scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile
volontà di far valere il proprio diritto nei confronti delle odierne
controricorrenti, con l’effetto sostanziale di costituirle in mora.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Ricordato preliminarmente che, a norma dell’art.
2943, comma 2°, c.c., la prescrizione «è pure interrotta dalla domanda proposta
nel corso di un giudizio» e che, secondo quanto previsto dal successivo art.
2945, comma 2°, c.c., ove l’interruzione sia avvenuta «mediante uno degli atti
indicati dai primi due commi dell’art. 2943, la prescrizione non corre fino al
momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio», giova
premettere che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ferma nel
ritenere che un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve
contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di
adempimento, le quali, benché non richiedano l’uso di formule solenni, debbono
essere idonee a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito
di far valere il proprio diritto nei confronti dell’obbligato, con l’effetto
sostanziale di costituirlo in mora (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24656
del 2010, 17123 del 2015, 15174 del 2018, 18146 del 2020).

Del pari consolidato, nella giurisprudenza di questa
Corte, è il principio secondo cui la valutazione dell’idoneità di un atto ad
interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al
giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei
limiti dì cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (in tal senso, tra le numerose, Cass.
nn. 9016 del 2002, 23821 del 2010, 4605 del 2015, 29609 del 2018). Sulla scorta
di tali premesse, questa Corte ha, nel tempo, elaborato significativamente la
nozione di “domanda proposta nel corso del giudizio”, di cui all’art.
2943, comma 2°, c.c.: benché letteralmente il testo normativo rimandi agli
artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c., e dunque all’iniziativa processuale assunta dalla
parte che è titolare dal lato attivo della situazione soggettiva dedotta in
giudizio, è stata infatti progressivamente attribuita analoga efficacia
interruttiva permanente a fattispecie connotate piuttosto dall’attività
processuale di resistenza che il creditore abbia compiuto nel giudizio
intentatogli dal debitore: così nel giudizio di opposizione a precetto (Cass.
n. 7737 del 2007 e 19738 del 2014), nel giudizio di revocazione (Cass. n. 13438
del 2013), nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione (Cass. nn. 5369
del 2019, 1550 del 2018), con riguardo ai quali è stato espressamente affermato
che l’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt.
2943 e 2945 c.c. è da riportare anche alla circostanza che il convenuto
creditore si sia costituito chiedendo il rigetto dell’azione promossa nei suoi
confronti dal debitore. Naturalmente, si tratta di un principio che va
combinato con l’altro, dianzi parimenti ricordato, secondo cui l’attribuzione
di valenza interruttiva della prescrizione ad un determinato atto, anche
processuale, è attività specificamente demandata al giudice di merito (così, in
specie, Cass. n. 29609 del 2018, cit.): solo l’esame del contenuto dell’atto
può infatti rivelare se in esso siano davvero contenuti quella chiara
indicazione del soggetto obbligato e quell’esplicitazione della pretesa che
possono testimoniare dell’inequivocabile volontà del titolare del credito di
far valere il proprio diritto nei confronti dell’obbligato (ciò che, ad es.,
non potrebbe dirsi allorché la richiesta di rigetto dell’altrui azione avesse a
fondamento fatti estranei all’obbligazione di cui è stato promosso
l’accertamento giudiziale, come la domanda di accertamento di un altro credito
oppure di un fatto di natura esclusivamente processuale volto a paralizzare
l’azione altrui). Ma una volta che quell’esame abbia avuto esito positivo, vale
il principio generale di cui le fattispecie dianzi esaminate costituiscono
particolare applicazione, ossia che anche la mera richiesta di rigetto proposta
in giudizio dal creditore rispetto ad un’azione di accertamento negativo
introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione ex
art. 2943, comma 2°, c.c., con gli effetti permanenti di cui al successivo art.
2945, comma 2°, c.c. (così Cass. n. 5369 del 2019, cit., in motivazione).

È alla stregua di tali premesse che vanno
riconsiderate le affermazioni di Cass. n. 12058 del 2014 (e della successiva
Cass. n. 9589 del 2018), sulla scorta delle quali la sentenza impugnata è
pervenuta a dichiarare la prescrizione dei crediti per cui è causa. Se,
infatti, non può che convenirsi con la premessa secondo cui «l’art. 2943 nel
prevedere l’efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento
di atti giudiziali si riferisce soltanto ad atti tipici e specificamente
enumerati» (così Cass. n. 12058 del 2014, cit., in motivazione), non può a
priori concordarsi con l’ulteriore affermazione secondo cui «la richiesta di
rigetto della domanda attrice (diretta all’accertamento negativo di un proprio
debito), essendo volta funzionalmente ad esplicare un’attività difensiva di
mera confutazione della domanda avversaria, non può svolgere efficacia
interruttiva della prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti
del debitore […], non costituendo una chiara esplicitazione di una pretesa,
vale a dire, un’inequivoca manifestazione della volontà, non solo di veder
riconoscere ma anche di far valere il proprio diritto, e cioè un’intimazione o
un’espressa richiesta formale di adempimento idonea, in quanto tale, a mettere
in mora la parte debitrice» (ibid.): e ciò perché, così come chi agisce in mero
accertamento negativo dell’altrui diritto intende contestare il vanto altrui
circa l’esistenza di quel diritto, chi resiste ad un’azione siffatta,
chiedendone la reiezione, esercita (rectius, può in concreto esercitare)
un’azione di accertamento negativo dell’altrui negazione del proprio vanto, che
è precisamente un’azione di accertamento (mero) affermativo della propria
titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio, implicitamente
contenuta nella richiesta di rigetto dell’altrui domanda. Parafrasando quanto
sul punto ebbe a osservare antica e autorevole dottrina, si potrebbe dire che quest’azione
di accertamento del convenuto può ben passare inosservata fintanto che l’attore
insista nella sua domanda, ma basta pensare all’ipotesi che questi intenda
abbandonare il giudizio o rinunciare agli atti perché subito essa si manifesti
come diritto autonomo, come azione vera e propria, dal momento che
all’estinzione del giudizio non può che pervenirsi sulla scorta
dell’accettazione di chi, in quel giudizio, è stato chiamato a contraddire e si
è costituito (art. 306, comma 1°, c.p.c.). E, pur essendo vero che tali rilievi
vanno pur sempre coordinati con il principio della domanda (art. 99 c.p.c.), di
talché il rigetto della domanda di accertamento negativo ben potrà implicare
accertamento positivo del credito, ma – in assenza di apposita domanda riconvenzionale
– giammai condanna dell’attore al pagamento del dovuto, non è meno vero che
sono precisamente tali rilievi ad aver indotto la costante giurisprudenza di
questa Corte ad escludere che, nei giudizi di opposizione all’esecuzione
esattoriale, la ritenuta illegittimità del procedimento d’iscrizione a ruolo
non esime il giudice dall’accertamento, nel merito, della fondatezza
dell’obbligo di pagamento dei contributi e/o premi richiesti dagli enti
previdenziali (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12025 del 2019, 1558 del
2020): l’opposizione all’esecuzione, infatti, altro non è che un tipo di azione
di accertamento negativo del credito (così, fra le tante, Cass. n. 12239 del
2007) e la sua idoneità a dar luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui
diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio in tanto
può prescindere dalla proposizione di una specifica domanda da parte dell’ente
previdenziale (così come ritenuto da ult. da Cass. n. 1558 del 2020, cit.) in
quanto si ammetta che tale “domanda” è implicitamente contenuta nella
richiesta di rigetto dell’altrui azione di accertamento negativo: l’analogia
con il processo per opposizione a decreto ingiuntivo, che pure spesso è
richiamata a supporto dell’anzidetta conclusione, è più apparente che reale,
dal momento che in quel caso c’è pur sempre la domanda monitoria a giustificare
il principio secondo cui giudice dell’opposizione non può limitarsi ad
accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza
delle condizioni di legge, ma deve pur sempre pronunciarsi sul fondamento della
pretesa creditoria azionata (così Cass. n. 579 del 1967 e innumerevoli
successive conformi), mentre nel caso dell’opposizione a cartella esattoriale,
così come in quello dell’opposizione a ordinanza ingiunzione o, più in
generale, a precetto, non vi è di norma alcun atto processuale che possa
assurgere al rango di “domanda” (di accertamento) che non sia
costituito dalla richiesta del convenuto creditore di rigettare l’opposizione
proposta dal debitore.

Del resto, che il resistere all’altrui azione di
accertamento negativo possa implicare una domanda di accertamento positivo del
proprio diritto è quanto aveva già ammesso Cass. n. 4660 del 1976 per negare
che l’esplicitazione di quest’ultima in grado d’appello costituisse domanda
nuova, trattandosi viceversa di un’istanza diretta ad ottenere semplicemente un
accertamento di contenuto contrario a quello già invocato dall’attore e dunque
già virtualmente compreso nel thema decidendi; e pare al Collegio che,
diversamente da quanto ritenuto da Cass. nn. 12058 del 2014 e 9589 del 2018,
tale principio sia l’unico a poter conferire un concreto significato
all’attività processuale di resistenza all’altrui azione di accertamento
negativo del proprio diritto (e, prima ancora, alla stessa ammissibilità di
un’azione di accertamento negativo dell’altrui diritto), che altrimenti si
rivelerebbe affatto priva di utilità pratica.

Dovendo dunque affermarsi che la richiesta del
convenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo di un
debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della
prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 comma
2° c.c., in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio
credito e a chiederne giudizialmente l’accertamento, con i consequenziali
effetti permanenti di cui all’art. 2945 comma 2° c.c., giova rilevare, nel caso
di specie, che la Corte di merito, lungi dall’esaminare il complessivo
contenuto delle memorie depositate dall’INPS in data 14.8.2012, al fine di
comprendere se la richiesta di reiezione dei ricorsi delle odierne
controricorrenti trovasse fondamento in un’affermazione positiva delle sue
ragioni creditorie o in fatti e circostanze ad esse estranee, ha erroneamente
attribuito rilievo decisivo al fatto che l’INPS non avesse esplicitato alcuna
«pretesa o richiesta di adempimento» e si fosse limitato «a formulare
conclusioni dirette alla reiezione dei ricorsi e all’assoluzione d[a]lle
pretese delle società» (così la sentenza impugnata, pag. 11). E risultandone
violati, per le anzidette ragioni, gli artt. 2943, comma 2°, e 2945, comma 2°,
c.c., la sentenza va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte
d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese
del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 luglio 2021, n. 21799
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