Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2021, n. 24082

Rapporto di lavoro, Mancata consegna di una copia della
comunicazione di assunzione, Omessa registrazione sul LUL dei dati della
lavoratrice, Collaborazione coordinata e continuativa, Verbale ispettivo

 

Rilevato che

 

1. Con ordinanza n. 66 del 12.3.2012, emessa dalla
Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari, è stato ingiunto a E.P., titolare
dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di farmacia rurale, il
pagamento della somma di euro 1.557,70 a titolo di sanzioni e spese, con
riguardo alle violazioni connesse alla lavoratrice P.B.: in particolare, per
non avere comunicato, ai competenti uffici, i dati della stessa prima
dell’inizio dell’attività; per non avere consegnato, sempre prima dell’inizio
dell’attività, una copia della dichiarazione o contratto o comunicazione di
assunzione; per non avere provveduto a registrare sul Libro Unico del Lavoro i
dati ad essa lavoratrice relativi, occupata dal 10.5.2008, a far data dal giugno
2008 per otto mensilità.

2. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 113 del
2013, ha rigettato l’opposizione proposta da E.P. avverso la suddetta ordinanza
e la Corte di appello di Sassari, con la pronuncia n. 469 del 2014, ha
confermato la pronuncia di prime cure.

3. A fondamento della decisione la Corte
territoriale ha rilevato che: a) era incontroverso che P.B. avesse svolto,
quale farmacista, attività lavorativa presso la farmacia della dott.ssa P.; b)
ella risultava avere la propria partita IVA; nel medesimo periodo aveva
prestato attività lavorativa subordinata part-time presso altra farmacia; aveva
svolto le proprie ferie, previo avviso alla titolare P., ed aveva le chiavi
della farmacia; c) dalle risultanze istruttorie era emerso, tra le parti, lo
svolgimento di una prestazione professionale coordinata e continuativa in
relazione alla quale sussisteva l’obbligo di comunicazione ex art. 4 bis co. 2
D.lgs. n. 181 del 2000; d) non era rilevante l’assenza dell’elemento
psicologico, in capo alla P., in relazione agli illeciti amministrativi
contestati.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto
ricorso per cassazione E.P. affidato a quattro motivi, cui ha resistito con
controricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Direzione
territoriale del lavoro di Sassari.

 

Considerato che

 

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per la violazione del principio tra contestato
e sanzionato, in quanto, nel verbale di accertamento del 23.3.2011, la P.B. è
stata qualificata come lavoratrice subordinata, mentre
nell’ordinanza-ingiunzione, ancorata al suddetto verbale, si è fatto
riferimento ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
intercorso tra professionisti.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e
falsa applicazione dell’art. 61 co. 3 del D.lgs. n. 276/2003, dell’art. 2229 cc
e dell’art. 9 bis co. 1 e 2 del D.l. n. 510/96, dell’art. 4 bis co. 2 del
D.lgs. n. 181 del 2000, dell’art. 39 co 1, 2 e 3 D.l. n. 112 del 2008, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c., rappresentato dal fatto che, vertendosi in ipotesi di
parasubordinazione tra professionisti iscritti ad un ordine professionale, la
fattispecie era esclusa, ai sensi sia dell’art. 61 co. 3 D.lgs. n. 276 del
2003, sia dell’art. 2229 cc, in virtù delle disposizioni impartite dal
Ministero del lavoro, dall’ambito di operatività delle norme contestate.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 bis co. 2 del D.lgs. n. 181 del
2000 nel testo vigente al 12.5.2008 e dall’art. 1 co. 2 della legge n. 689 del
1981, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte territoriale
ritenuto che l’obbligo di consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta
contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la
comunicazione di cui al D.lgs. n. 152 del 1997 sussisteva, in virtù del rinvio
al D.lgs. n. 152 del 1997, unicamente per i rapporti di lavoro subordinato: più
specificamente per i datori di lavoro e non per i committenti.

5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e
falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 2697 cc e
dell’art. 2729 cc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 epe, per non avere provato
l’amministrazione procedente tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, in
particolare quello soggettivo, atteso che dagli atti emergevano circostanze
idonee a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità
della sua condotta, in considerazione del disposto dell’art. 61 D.lgs. n.
276/2003 e dell’art. 2229 cc sopra citati e per essere stato il ragionamento
presuntivo, adottato dalla Corte di merito, contraddetto da fatti gravi,
precisi e concordanti sulla opinione di avere la ricorrente ben operato secondo
le direttive ministeriali.

6. Il primo motivo presenta profili di
inammissibilità e di infondatezza.

7. Gli aspetti di inammissibilità riguardano la
violazione del principio di autosufficienza, che sovrintende la presentazione
del ricorso in cassazione, perché nella censura non è stato riportato il testo
integrale tanto del verbale di notificazione e contestazione degli illeciti
amministrativi del 30.3.2011, quanto dell’ordinanza ingiunzione opposta, onde
verificare se, effettivamente, sia ravvisabile una differenza sostanziale tra i
due atti ovvero se il secondo rappresenti solo un superamento ed una
integrazione del contenuto del primo, senza alcuna modifica sostanziale
rilevante.

8. L’infondatezza della doglianza va, invece,
individuata nel fatto che, nella fattispecie, non è ravvisabile la denunciata
violazione dell’art. 18 della legge n. 689/1989, non sussistendo l’asserita
inosservanza del principio di corrispondenza tra contestato e sanzionato.

9. Invero, è stato affermato in sede di legittimità
(Cass. n. 6638/2007; Cass. n. 4725/2016) che, in tema di sanzioni
amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto
all’originario verbale di accertamento della violazione non è causa di
illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi, come nella
specie, soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto
dell’accertamento, sulla base della quale l’ente irrogatore della sanzione
ritenga di passare dalla contestazione di un illecito ad un altro, purché non sia
posto a fondamento del rettificato addebito alcun fatto nuovo; in questa
ipotesi non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, mantenendo il
trasgressore la possibilità di contestare l’addebito in relazione all’unico
fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

10. Si ritiene pacificamente, infatti, che ciò che
rileva è il fatto contestato, ai fini dell’effettivo esercizio del diritto di
difesa.

11. Nel caso di specie, osserva il Collegio che si è
avuta, con l’ordinanza-ingiunzione, solo una diversa qualificazione del
rapporto di lavoro, che comunque era indubbiamente sussistente nella sua
materialità. Infatti, la dedotta divergenza tra il contenuto del verbale di
accertamento del 23.3.2021 e l’ordinanza-ingiunzione non attiene alla natura
del fatto contestato alla ricorrente, che è rimasto immutato, ma riguarda
unicamente la qualificazione del rapporto di lavoro. Si è proceduto, in altri
termini, a qualificare il rapporto non più come lavoro subordinato, ma come prestazione
lavorativa resa in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

12. Pertanto, non può considerarsi sussistente alcun
vulnus al diritto di difesa costituzionalmente garantito e tutelato dall’art.
24, comma 2 Cost., atteso che, in tema di irrogazione di sanzioni
amministrative, l’applicazione di norme diverse da quelle indicate nella
contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati,
comporta l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione solo quando determini in
concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del
trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell’emissione
del provvedimento (Cass. n. 13267/2000).

13. La ricorrente, nel caso de quo, non ha, per
quanto sopra detto, subito alcun pregiudizio al suo diritto di difesa perché ha
pienamente conservato la possibilità di contestare l’addebito, non avendo il
fatto materiale accertato subito alcuna variazione.

14. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi
congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono invece fondati e vanno
accolti.

15. Le violazioni contestate alla ricorrente,
consistenti nella mancata comunicazione dei dati della lavoratrice prima
dell’inizio dell’attività, nella mancata consegna di una copia della dichiarazione
o contratto o comunicazione di assunzione e, infine, nell’omessa registrazione
dei dati della lavoratrice sul Libro Unico del Lavoro, non possono ritenersi
sussistenti.

16. Risulta opportuno ricostruire preliminarmente il
contenuto delle disposizioni normative disciplinanti gli obblighi in oggetto.

17. La prestazione dalla lavoratrice è stata
inquadrata correttamente e pacificamente nell’alveo della collaborazione resa
in forma coordinata e continuativa che, ai sensi dell’art. 9 bis, comma 2 del
d.l. n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608/1996,
prevede l’obbligo gravante, tra gli altri, sul committente di dare
comunicazione dell’instaurazione di tale tipo di rapporto, entro il giorno
antecedente all’inizio dello stesso, al Servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro.

18. L’art. 4 bis del D.lgs. n. 181 del 2000, nella
sua versione ratione temporis applicabile, poi, recita: <<All’atto
dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio dell’attività di
lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all’articolo 9-biscomma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di
cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L’obbligo si intende assolto
nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio
dell’attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che
contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152>.

19. I primi tre commi dell’art. 39 del d.l. n 112
del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/08, infine,
statuiscono che: <1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del
datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro
nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, H
codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione
base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. 2.
Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro,
comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo
effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo
familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono
essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì
contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il
numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché
l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a
periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. 3. Il
libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2,
per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese
successivo>>.

20. Dalle disposizioni sopra richiamate si evince,
quindi, che il legislatore ha inteso sottoporre agli obblighi di cui sopra
tutti i rapporti di lavoro di natura subordinata, le collaborazioni in forma
coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, i rapporti dei soci
lavoratori di cooperativa e quelli di associato in partecipazione con apporto
lavorativo.

21. Tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dalla
Corte territoriale, va osservato che i suddetti obblighi di comunicazione non
possono trovare applicazione a quei rapporti che, pur rientrando in via
astratta nella nozione della c.d. parasubordinazione, non comportino un rischio
effettivo di abuso ed elusione della normativa inderogabile in materia di
lavoro, tutelati dalla normativa citata.

22. Tra queste attività lavorative, che esulano
dall’ambito applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni richiamate,
vanno ascritte, a parere del Collegio, quelle inerenti alle professioni
intellettuali, il cui esercizio è condizionato ad una previa iscrizione ad
appositi albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c. e che si sostanziano in
una prestazione intellettuale.

23. Il fondamento della suddetta esclusione può
ravvisarsi in un duplice ordine di ragioni: da un lato, in relazione alle
attività rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale può
ritenersi notevolmente mitigato il rischio di condotte elusive e in violazione
delle normative a tutela dei lavoratori; dall’altro, con riguardo a tali
attività, non è parimenti invocabile la ratio principale sottesa all’articolato
sistema di comunicazioni delineato dal legislatore. Infatti, la finalità
normativa di costruire un apparato di monitoraggio e valutazione della domanda
e dell’offerta di lavoro mediante la previsione di precisi obblighi di
comunicazione non può ritenersi sussistente nell’ipotesi di attività
professionali, il cui esercizio è già condizionato ad un’iscrizione ad apposito
albo o elenco.

24. Tale iscrizione, invero, come anche
condivisibilmente evidenziato dalla Nota del Ministero del Lavoro del 14.2.2007
prot. 13/SEGR/00004746, è in grado di assicurare adeguatamente il perseguimento
dei fini di monitoraggio delle politiche del lavoro e di tutela dei lavoratori,
che rappresentano il fondamento degli obblighi normativi di comunicazione.

25. L’iscrizione all’Albo professionale, oltre ad
essere condizione per l’esercizio legittimo della professione intellettuale,
assolve, infatti, una funzione informativa sia per i terzi, che intendano
avvalersi dell’opera professionale di uno degli iscritti, sia di ogni altro
soggetto che abbia interesse a prendere conoscenza dei dati ivi contenuti.

26. Tale funzione pubblicitaria consente, pertanto,
ogni forma di controllo e di osservazione, da parte delle pubbliche autorità,
in ogni settore ivi compreso quello dell’andamento del mercato del lavoro,
attraverso il controllo incrociato dei dati in possesso dei vari Uffici (per
es. Agenzia delle Entrate, Istituti e Casse di Previdenza, Direzioni
Territoriali del lavoro).

27. Ne consegue che le violazioni che si contestano
alla ricorrente, riferibili ad un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, quale quello con la P.B., iscritta nell’apposito albo dei
farmacisti ex art. 2229 c.c., titolare di una propria partita IVA e che,
peraltro, risultava incontestabilmente prestare, nel medesimo periodo, già
attività lavorativa subordinata part-time presso altra farmacia (pag. 2, 2°
cpv. della gravata sentenza), devono ritenersi insussistenti.

28. Alla stregua di quanto esposto, il secondo ed il
terzo motivo del ricorso devono essere accolti, con rigetto del primo motivo e
assorbimento della trattazione del quarto; la sentenza impugnata deve essere
cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento
della originaria opposizione proposta dalla ricorrente e, per l’effetto, con
l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione n. 66 del 2012 emessa dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Sassari.

29. Attesa la novità della questione trattata, le
spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo ed il terzo motivo, rigettato il
primo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione proposta da
E.P. e, per l’effetto, annulla l’ordinanza-ingiunzione n. 66 del 2012 emessa
dalla Direzione Provinciale del lavoro di Sassari. Compensa tra le parti le
spese dell’intero giudizio.

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