Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29209

Previdenza, Assicurazioni sociali, Contributi unificati in
agricoltura, Esenzione contributiva di cui all’art. 8 della legge n. 991 del
1952, Abrogazione implicita, Mantenimento in vigore in forza del d.lgs. n. 179 del 2009

Rilevato che

 

la Corte d’appello di Bologna, ha confermato la
sentenza del Tribunale di Forlì, dichiarando l’Inps non tenuto a restituire a
titolo di somme indebitamente riscosse i contributi versati dalla Società
Cooperativa Agricolo Forestale (C.L.A.F.C.), non essendo, la stessa,
beneficiaria del regime di esenzione, contemplato dall’art. 8, della legge n.
991 del 1952, in favore dei datori di lavoro agricoli operanti in territori
montani;

la Corte territoriale, richiamandosi
all’orientamento di questa Corte affermato con sentenza Cass. n. 19420 del 2013, ha dichiarato dovuti i
predetti contributi, ritenendo la norma di esenzione implicitamente abrogata
dalla I. n. 67 del 1988, ove si fa riferimento
alla sola definizione di territori montani contenuta nell’art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973,
fra cui non rientrano quelli di appartenenza della società appellante;

ha stabilito inoltre che l’inclusione dell’art. 8
della I. n. 991 del 1952 nell’Allegato
1, voce n. 1266 del d.lgs. n. 179 del 2009, che in via ricognitiva elenca
le misure da ritenere tuttora operanti, deve ritenersi un mero errore di fatto
non produttivo di conseguenze sul piano giuridico;

la cassazione della sentenza è domandata dalle
Società Cooperativa Agricolo Forestale (C.L.A.F.C.), sulla base di due motivi,
illustrati da successiva memoria; l’Inps ha opposto difese.

 

Considerato che

 

parte ricorrente, col primo motivo, lamenta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della I. n. 991/1952, dell’art. 15 delle preleggi con riferimento alla norma
da ultimo citata, dell’art. 9,
co.5 della I. n. 67/1988 e del d.Igs. n.
179/2009, dell’art. 15 delle preleggi con
riferimento a quest’ultima disposizione, dell’art. 14, 14° co. della I. n. 246/2005,
mentre col secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame
dei motivi d’appello;

nelle more del giudizio di legittimità la difesa di
parte ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al
ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.,
regolarmente notificato all’INPS, con cui dichiara di non avere interesse alla
prosecuzione del giudizio, essendo intervenuta sulla materia una pronuncia
della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 182 del
4 Ottobre 2018) la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima – per
eccesso di delega – l’inclusione dell’art. 8 della I. n.991 del 1952 nell’Allegato, 1 voce 1266 del d.lgs. n.
179 del 2009, norma di cui parte ricorrente domandava l’applicazione;

pertanto, alla stregua di tale atto di rinuncia, il
giudizio va dichiarato estinto; le spese del grado di legittimità sono
compensate considerato il comportamento processuale della parte rinunciante.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

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