Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30924

Rapporto di lavoro, Inquadramento, Riconoscimento del
diritto alla retribuzione per le mansioni aggiuntive di pulizia

 

Rilevato

 

che con sentenza del 25 novembre 2014, la Corte
d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e
rigettava la domanda proposta da M.I., M.P.S. e F.S. nei confronti di Roma
Capitale, già Comune di Roma, alle cui dipendenze operavano con inquadramento
nella categoria B e profilo professionale di “Operatore dei Servizi
Socio-Educativi”, avente ad oggetto, per ciascuna delle istanti e per
periodi differenziati, il riconoscimento del diritto alla retribuzione per le
mansioni aggiuntive di pulizia con condanna del Comune al pagamento in loro favore
di una indennità da commisurarsi in via equitativa all’incentivo di
produttività pari a tre ore di lavoro straordinario giornaliere o, in
subordine, all’indennità di maggior carico di lavoro pari a due ore di lavoro
straordinario giornaliere;

che la decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto di non essere nella specie a fronte dell’affidamento
di mansioni “diverse” a quelle “tipiche” della qualifica
rivestita o “in aggiunta” a quelle già svolte bensì ad una mera
rimodulazione quantitativa, peraltro non precisata in termini temporali,
nell’ambito di mansioni già disimpegnate, circostanza da cui non può trarsi con
riguardo alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva per il
livello di inquadramento attribuito e per lo svolgimento del normale orario di
lavoro una violazione del principio di retribuzione proporzionata; che per la
cassazione di tale decisione ricorrono tutte le originarie istanti, affidando
l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l’Ente non ha svolto
alcuna attività difensiva;

 

Considerato

 

che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel
denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,
imputano alla Corte l’omessa considerazione, spinta fino al punto di non
ammetterne la prova, della circostanza per cui le ricorrenti avessero svolto
per intero e con sistematicità i servizi di pulizia di tutti i locali
scolastici nonostante il servizio fosse stato affidato in appalto residuando
soltanto “limitate attività di pulizia nelle aule e nei bagni”;

che con il secondo motivo, denunciando la violazione
e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001 e 2103 c.c. nonché
dell’allegato A del CNNL per il quadriennio 1998/2001 per il Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, le ricorrenti lamentano la non conformità alla disciplina
di legge e di contratto intesa a riconoscere al lavoratore il diritto a
svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta del pronunciamento
della Corte territoriale, sostenendo essere ammissibile, alla stregua della
declaratoria del livello di inquadramento posseduto e del mansionario relativo
al profilo professionale di Operatore dei Servizi Socio-Educativi, quale
definito dalla Giunta Comunale con le successive delibere del n. 2800/1995 e n.
358/2000, soltanto lo svolgimento di “limitate attività di pulizia nelle
aule e nei bagni”;

che con il terzo motivo, rubricato con riferimento
alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., le
ricorrenti imputano alla Corte territoriale il travisamento della causa petendi
sostenendo che il carattere aggiuntivo delle mansioni in relazione al quale era
stata avanzata la domanda di rideterminazione del trattamento economico
spettante non andava inteso con riferimento all’estensione della durata della
prestazione ma all’essere nella prestazione resa incluse mansioni che non erano
contemplate come proprie del profilo professionale di appartenenza e, come
tali, eccedenti rispetto alla determinazione del corrispettivo contrattuale
operata in sede collettiva con riferimento alle mansioni tipiche del profilo;

che tutti gli esposti motivi possono essere qui
trattati congiuntamente, ricomponendosi essi in un’unica linea argomentativa
che connota l’impugnazione proposta ed incentrata sulla tesi per cui eccedevano
il trattamento economico loro spettante in relazione al profilo professionale
ricoperto e, come tali, dovevano essere remunerate a parte quelle attività di
pulizia che, per quanto rientranti in termini assoluti tra i compiti
professionali tipici del profilo professionale di Operatore dei Servizi
Socio-Educativi cui appartenevano le ricorrenti, dovevano in termini relativi
ritenersi eccedenti rispetto alle mansioni proprie di quel profilo a motivo
della limitazione posta nel relativo mansionario approvato dalla Giunta
Comunale che consentiva di adibire gli appartenenti al profilo in questione a
“limitate attività di pulizia nelle aule e nei bagni”; che la tesi
deve valutarsi, non diversamente da quanto ritenuto da questa Corte con riguardo
a precedenti controversie aventi il medesimo oggetto azionate contro lo stesso
Ente (cfr., da ultimo, Cass. 2.8.2016, n. 16094), infondata, dovendosi
condividere l’orientamento accolto dalla Corte territoriale, secondo cui non
sussiste il diritto ad una remunerazione ulteriore in relazione alle attività
dedotte, per quanto eccedenti i limiti previsti dal mansionario, non
ravvisandosi, in relazione allo svolgimento delle stesse, alcuna connotazione
qualitativa e quantitativa della prestazione che induca una diversa
determinazione del relativo corrispettivo, per rientrare le attività svolte, da
un lato, in uno dei compiti professionali propri del profilo di appartenenza e,
dall’altro, nell’ambito della normale durata oraria della prestazione, che
costituiscono i soli piani su cui quelle distinzioni possono operare, non
essendo plausibile distinguere a livello qualitativo tra le diverse attività di
pulizia (difficile ritenere che la pulizia delle aule e dei bagni rappresenti
un’attività più gravosa e dequalificante rispetto alla pulizia della rampa, del
piazzale, del giardino, dei pavimenti, della biancheria, delle stoviglie…) e
con le varie mansioni di adibizione tutte appartenenti al profilo ed operare le
medesime distinzioni a livello quantitativo, non essendo predeterminato un
proporzionamento tra le stesse e, comunque, non avendo le ricorrenti neppure
lamentato, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale;essere le
attività di pulizia divenute prevalenti e così svolte a detrimento delle altre,
ipotesi, del resto, che riverberava in pregiudizio dello stesso Ente, costretto
ad impiegare il proprio personale in attività affidate in appalto sicuramente
oneroso;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza
liquidazione delle spese, non avendo Roma Capitale svolto alcuna attività
difensiva;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.

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