Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37591

Omissione contributiva, Indennità di trasferta, Accertamento
ispettivo, Svolgimento dell’attività nella sede principale dell’azienda e non
in altre unità produttive

 

Rilevato che

 

1. con sentenza n. 261 del 2015, la Corte d’Appello
di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la
cooperativa ricorrente al pagamento di euro 802.125,14 (rideterminata in
pendenza del giudizio di merito in euro 719.863,15), a titolo di contributi
omessi e sanzioni nel periodo 2008-2012, in riferimento a indennità di
trasferta e rimborsi chilometrici risultanti da buste paga del personale
impiegato presso varie case di cura e di riposo piemontesi, in esecuzione del
contratto di appalto per lo svolgimento di assistenza infermieristica;

2. la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il
credito contributivo sulla base delle risultanze del complesso materiale
probatorio acquisito (escussioni testimoniali, acquisizione delle dichiarazioni
rese dai lavoratori agli ispettori, deposizione testimoniale resa in altro
giudizio, tra le medesime parti, in riferimento a precedente periodo
contributivo), ritenendo irrilevante la mancata escussione di ulteriori
lavoratori pur interessati dal recupero contributivo nonché, per altro verso,
escludendo rilievo alle risultanze documentali prodotte in corso di causa, e
non rinvenute dagli ispettori nel corso degli accertamenti ispettivi, recanti,
per alcuni lavoratori, richieste di rimborsi chilometrici incompatibili con il
tenore delle dichiarazioni raccolte;

3. in definitiva, la Corte territoriale ha ritenuto
le richieste mensili prodotte in giudizio, di autorizzazione ad effettuare le
trasferte, non corrispondenti alle reali modalità attuative dei rapporti di
lavoro e, come tali, non veritiere e, del pari, ha dichiarato inammissibile la
domanda subordinata volta all’applicazione del regime contributive previsto per
i trasfertisti, in difetto di allegazione, fin dal ricorso introduttivo, dei
relativi presupposti di fatto;

4. avverso tale sentenza ricorre l’A. s.c.s., con
quattro motivi, cui resiste con controricorso l’INPS, anche quale procuratore
speciale della S.C.C.I. s.p.a.;

 

Considerato che

 

5. con il primo motivo si deduce violazione degli
articoli 101 e 112 cod.proc.civ. e 24 Costituzione, nullità della sentenza e
del procedimento per mancato rispetto del diritto di difesa e del
contraddittorio, per avere il giudice di merito escusso solo alcuni dei
lavoratori e per avere basato la decisione sulle risultanze del verbale
ispettivo formato non in contraddittorio con la società;

6. con il secondo motivo si deduce vizio di
motivazione e violazione di legge, per avere la Corte di merito omesso di
stralciare il debito contributivo in relazione ai lavoratori non escussi;

7. con il terzo motivo si deduce violazione
dell’articolo 112 cod.proc.civ., per non essersi pronunciato, il giudice di
merito, sulla richiesta di non considerare la posizione dei testimoni non
escussi;

8. con il quarto motivo si deduce vizio di
motivazione e violazione della normativa retributiva e contributiva in tema di
trasferte e di indennità, per avere ritenuto gli emolumenti volti a compensarle
di natura retributiva, e non risarcitoria, come tali assoggettati a
contribuzione, nonché, per altro verso, per avere trascurato le risultanze
documentali relative alle trasferte formate, in riferimento a ciascuna, dai
lavoratori;

9. i motivi possono essere esaminati congiuntamente
per la loro connessione e sono da rigettare, in continuità con Cass. 24 maggio
2021, n. 14188 che, in riferimento a giudizio tra le stesse parti, riferito
alla medesima omissione contributiva, benché attinente a periodo immediatamente
precedente e in parte anche sovrapponibile, ha confermato la decisione gravata,
richiamata negli snodi motivazionali svolti dalla Corte del gravame con la
sentenza ora all’esame del Collegio;

10. va dunque ribadito, come già Cass. n. 14188 del
2021 cit., che la Corte territoriale ha valutato – in modo corretto e
logicamente ineccepibile – il quadro probatorio emerso all’esito di una ampia e
complessa istruttoria e, con prova induttiva – logica e legittima – ha ritenuto
non necessaria l’escussione testimoniali di tutti i numerosi lavoratori
asseritamente beneficiari delle indennità di trasferta e dei rimborsi
chilometrici, per essere emerso, sulla base di univoche risultanze documentali
e testimoniali, che tutti i lavoratori implicati dall’accertamento ispettivo e
dall’azione di accertamento negativo esperita dalla società, compresi quelli non
escussi, svolgevano l’attività nella sede principale dell’azienda e non si
spostavano in altre unità produttive;

11. tale conclusione ha confermato quanto già
emergente dal verbale ispettivo, redatto conformemente alle regole e rilevante
sul piano probatorio benché il datore di lavoro, pur avendone la possibilità,
non abbia direttamente partecipato o assistito all’attività ispettiva;

12. per il resto, le censure svolte sollecitano un
nuovo riesame del merito, insindacabile in questa sede, ovvero richiedono,
inammissibilmente, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, oltre
a risultare carenti, sul piano della specificità dei motivi di gravame, per
essere rimasta non attinta, da adeguate e specifiche censure, la statuizione di
rigetto della domanda subordinata (l’applicabilità del regime contributivo per
i trasfertisti ex art. 48 TUIR n.97 del 1986) per avversare la quale la parte
ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la tempestiva e puntuale allegazione e
deduzione, fin dal ricorso introduttivo, degli specifici presupposti di fatto;

13.le spese seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo;

14. ai sensi dell’art. 13, co.1-quater,
d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,co. 1, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 13.000,00
per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del
15 per cento. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37591
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