Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1269

Infortunio, Responsabilità oggettiva del datore di lavoro,
Configurabilità, Violazione degli obblighi di comportamento, Predisposizione
di misure idonee a fronteggiare cause di infortunio imprevedibili, Esclusione

 

Rilevato che

 

1. Con sentenza n. 2 depositata il 6.4.2020 la Corte
di appello di Potenza, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima
sede, ha accolto la domanda di A.G., “gruista escavatorista”, nei confronti del
datore di lavoro, società R. s.r.l. (e del garante A.A. s.p.a. chiamato a
titolo di manleva) diretta ad ottenere il risarcimento del danno non
patrimoniale per l’infortunio sul lavoro subito in data 20.11.2014.

2. La Corte distrettuale, pronunciando sul gravame
proposto dal lavoratore, ha accolto la domanda rilevando che la condotta
imprudente del lavoratore (che, nell’effettuare le operazioni di scarico del
materiale trasportato con il camion, poiché il parapetto posteriore non si
apriva, rimuoveva lo spinotto forse con un martello, causando l’apertura
repentina della sponda che lo colpiva al viso) non era sufficiente ad escludere
la responsabilità datoriale, non potendosi, così, configurare neanche il
concorso di colpa dello stesso lavoratore; affidato incarico ad un consulente
tecnico d’ufficio per la valutazione della natura e l’entità delle lesioni
subite, la Corte territoriale – applicando le tabelle del Tribunale di Milano e
tenuto conto dell’età dell’infortunato e della percentuale di invalidità
accertata pari al 75% (nonché ritenuta generica la domanda di personalizzazione
del danno biologico differenziale) – ha condannato la società al pagamento di
euro 473.531,04 a titolo di danno biologico differenziale, ha dichiarato la
società A.A. tenuta a manlevare la società datrice di lavoro.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre, in via
principale, il lavoratore, affidandosi a due motivi di ricorso; in via
incidentale, la società

R. affidandosi a cinque motivi di ricorso nonché la
società Axa Assicurazioni con tre motivi di ricorso, illustrati da memoria.

4. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata
alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo, il ricorrente principale
denunzia “violazione ex art. 360, primo comma,
n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – artt. 2697
cod.civ., artt. 115

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