Le retribuzioni incentivanti, erogate in periodi di imposta successivi a quello di maturazione, devono essere assoggettate a tassazione ordinaria se la posticipazione della loro erogazione è fisiologica.

Nota a AdE Risposta 20 maggio 2022, n. 283

Marialuisa De Vita

Con la Risposta n. 283 del 20 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale da applicare alle retribuzioni incentivanti non corrisposte ai lavoratori dipendenti con una tempistica costante.

Nel caso di specie, un datore di lavoro esponeva all’Agenzia delle Entrate di erogare ai propri dipendenti due tipologie di compensi legate all’attività svolta e al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Nel dettaglio, si trattava:

  • dell’“incremento di efficienza aziendale”, liquidato, a seguito di trattativa sindacale, in misura differenziata per carriere tenuto conto dell’andamento complessivo dell’attività svolta dall’istante;
  • della “gratifica di risultato”, liquidata in misura differenziata per carriere e per dipendente sulla base dell’attività svolta e dei risultati raggiunti da ciascuno.

Posto che la liquidazione dei compensi de quibus non sarebbe potuta avvenire con una tempistica costante essendo subordinata sia alla valutazione dei risultati raggiunti, sia al perfezionamento dell’accordo sindacale, il soggetto istante, in qualità di sostituto d’imposta, chiedeva all’Agenzia delle Entrate se le suddette somme dovessero essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17, co.1, lett. b, del TUIR, laddove la loro erogazione non fosse avvenuta entro un anno dal periodo di maturazione.

L’Amministrazione finanziaria, nell’argomentare la propria soluzione, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 51 TUIR, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati, per il principio di cassa, al periodo di imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.

L’Amministrazione finanziaria ha altresì chiarito che un emolumento si considera “arretrato” ai fini dell’art. 17 TUIR, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • si tratta di un emolumento riferibile ad anni precedenti rispetto a quello nel quale è percepito;
  • il ritardo nella erogazione discende da ragioni di “carattere giuridico”, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi o da “oggettive situazioni di fatto” che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti entro i limiti ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta;
  • il ritardo nella corresponsione è patologico rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione dell’emolumento stesso.

In presenza di queste condizioni, è corretto applicare il regime di tassazione separata, ovverosia quel particolare regime la cui ratio, come noto, è quella di evitare che, relativamente a redditi percepiti successivamente al periodo di maturazione, il contribuente possa subire un pregiudizio dalla progressività delle aliquote IRPEF.

Con riferimento all’ultimo dei requisiti menzionati (essere il ritardo nel pagamento patologico o meno), l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta in esame, ha ribadito che, laddove il ritardo sia dovuto ad una ragione di “carattere giuridico”, deve considerarsi fisiologico poiché si tratta di casi ai quali è estraneo il sospetto di un accordo tra le parti per attuare un rinvio strumentale nel pagamento delle somme.

Il ritardo potrebbe, invece, essere patologico se determinato da “situazioni di fatto”; in questo caso occorre indagare se vi è un accordo tra le parti strumentale alla dilazione dei tempi ordinari di pagamento delle somme.

Applicando tali principi al caso di specie, posto che la liquidazione degli emolumenti incentivanti è subordinata all’espletamento di complesse procedure di valutazione previste dalla contrattazione collettiva, ne deriva che il ritardo nella loro erogazione deve ritenersi fisiologico, sicché gli emolumenti de quibus devono essere assoggettati a tassazione ordinaria. In tali ipotesi non sembra ravvisabile alcun “ritardo” nella loro erogazione, cui conseguirebbe l’applicazione della tassazione separata.

 

Tassazione ordinaria per i premi di risultato “fisiologicamen-te” erogati in periodi di imposta successivi a quello di matu-razione
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