Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 settembre 2022, n. 27359

Professionista, Omessa compilazione del “quadro RR”
del modello della dichiarazione dei redditi, Doloso occultamento del debito
contributivo, Esclusione

Rilevato che

 

La Corte di appello di Palermo, su rinvio disposto
dalla Corte di cassazione, ha rigettato l’appello proposto dall’ingegnere F.G.
avverso la pronuncia del Tribunale di Enna che aveva ritenuto sussistente
l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2,
comma 26, per l’attività professionale svolta nell’anno 2007, ed aveva
altresì respinto l’eccezione di prescrizione dei contributi, assumendo che il
relativo termine decorresse dalla data di scadenza prevista per la
presentazione della dichiarazione dei redditi;

per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha
dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S. fosse prescritta in quanto
il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del
termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in
esame scadeva il 16 giugno 2008, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in
ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, per l’incompleta
dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa
individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo
soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà
del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva
evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del
modello di dichiarazione dei redditi, risultando, al contrario, che il professionista
aveva regolarmente effettuato la dichiarazione dei redditi indicando il proprio
reddito da lavoro autonomo; avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto
ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; l’ingegnere G. non
ha svolto attività difensiva:

è stata depositata
proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in Camera di consiglio.;

 

Considerato che

 

il ricorso è inammissibile, in quanto le questioni
allo stesso sottese sono state ritenute infondate da numerosi precedenti (da
ultimo Cassazione civile sez. VI, 11/04/2022, n.11643);

in particolare, l’Inps assume che la Corte di
appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente
una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata
esposizione, all’interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi
contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando
alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677
del 2019; Cass., n. 16986 del 2019);

il motivo è inammissibile.

con riferimento al doloso occultamento, la Corte
territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un
consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass.
n. 17769/2015), e, quindi, esattamente interpretando ed applicando le norme
di legge, ha ritenuto che l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale
l’art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di
fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva
da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli
impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e
tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo
prevista dal citato art., n. 8, non rientra
l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il
dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla
necessità del suo accertamento;

ha quindi escluso che la mancata compilazione del
riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisse, nella
specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito
contributivo;

le censure sollevate nel ricorso dall’Inps non
investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma
sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una “presunzione di
occultamento” derivante dall’omessa compilazione del quadro KR,
situazione, invece, che questa Corte esclude;

è stato chiarito, infatti, come non sia predicabile
“un automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR nella
dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo”
(v. Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi);

l’accertamento di un eventuale occultamento doloso
del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v.,
in motivazione, quanto affermato, tra l’altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso
a fondamento delle censure) ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti
tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non
ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 37529);

il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

nulla va disposto sulle spese in mancanza di
attività difensiva da parte dell’intimato.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 settembre 2022, n. 27359
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: