Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 dicembre 2022, n. 36941

Lavoro, Contributi dovuti dal professionista alla Gestione Separata dell’INPS, Mancata compilazione del cd. “quadro RR”, Occultamento doloso del debito, Prescrizione, Studi di settore, Accoglimento

 

Con sentenza 24.11.20, la Corte di appello di Palermo ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Palermo, con cui erano stati dichiarati prescritti i contributi dovuti dall’arch. C.P. alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per l’attività professionale svolta nell’anno 2008. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., comunicata tramite richiesta di pagamento ricevuta in data 30 giugno 2014, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2009; la corte territoriale ha ritenuto infondati gli ulteriori rilievi dell’I.N.P.S in ordine alla proroga della scadenza del saldo dei contributi al 6 luglio 2009, disposta con d.P.C.M. del 4 giugno 2009, per non essere detta proroga generalizzata ma rivolta ai contribuenti sottoposti agli studi di settore, i cui redditi non superino i limiti fissati dal MEF; per altro verso, si è esclusa l’asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, nel contesto di specie, l’omissione di natura colposa, frutto piuttosto delle incertezze e dei contrasti interpretativi in materia.

Avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; l’arch. C.P. ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 6026/22 della Sesta Sezione di questa Corte la causa è stata rimessa a questa Sezione per la trattazione in pubblica udienza. Il PG ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in lege n. 111 del 2011, all’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2008, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi venga omessa la compilazione del cd. Quadro RR.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che, sebbene il ricorso dell’I.N.P.S. attenga unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio, pronunciando nell’ambito del motivo (che peraltro solleva comunque questione relativa alla prescrizione), occorre approfondire d’ufficio (non essendosi formato alcun giudicato sulla questione) la questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi.

Nel caso, la Corte territoriale ha espressamente escluso l’applicazione del d.P.C.M. di proroga del termine di versamento dei contributi, ma la relativa pronuncia, erronea in diritto per quanto si dirà appresso, è inidonea a costituire cosa giudicata (benché non impugnata), attenendo a questione di diritto inerente solo ad una parte della fattispecie estintiva del diritto creditorio dell’INPS.

Invero, questa Corte ha già ritenuto (Cass.. Sez. L, sentenze n. 32685 del 2022, n. 29832 del 2022 ed altre conformi) che, mentre il giudicato può formarsi sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione (considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo che non può essere disarticolato negli elementi che intervengono a definirlo), non assurge, per contro, alla stabilità del giudicato l’affermazione sui singoli e irrelati segmenti della fattispecie, che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante e, solo nel loro interagire, assumono significato nel mondo del diritto; correlativamente, l’impugnazione motivata anche in ordine a uno solo dei detti elementi della fattispecie riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass., Sez. L, 4 febbraio 2016, n. 2217).

Ciò posto, impugnata la sentenza quanto alla affermata prescrizione ed escluso il giudicato interno in relazione all’affermazione della corte territoriale circa la non prorogabilità del termine prescrizionale, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il “dies a quo” nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123).

In relazione a quanto sopra, con riferimento all’anno 2008 per il quale si discute nella presente controversia, il termine di scadenza -già fissato per il 16 giugno 2009- è stato prorogato al 6 luglio 2009, sicché la richiesta dell’INPS -pervenuta all’interessato in data 30 giugno 2014- è idonea ad interrompere la prescrizione prima della maturazione del relativo termine.

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata; la causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese di lite del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità.  

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 dicembre 2022, n. 36941
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