Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 febbraio 2023, n. 5472

Lavoro, Inquadramento in categoria DS superiore a quello in C, Attribuzione di mansioni appartenenti alla qualifica superiore per assicurare la copertura di un posto vacante in organico, Diritto alle corrispondenti differenze retributive, Rigetto

 

Fatti di causa

 

– Con sentenza del 5 febbraio 2020, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lamezia Terme, rigettava la domanda proposta da F.C. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, avente ad oggetto, previa declaratoria dello svolgimento, per il periodo dal 22.5.2003 al 31.10.2017, delle mansioni di responsabile del magazzino generale dell’ASP riconducibili all’inquadramento in categoria DS superiore a quello in C riconosciuto dall’Azienda datrice con condanna di questa all’attribuzione per il medesimo periodo del trattamento economico corrispondente alla superiore categoria DS “fino al momento in cui il ricorrente occuperà tale mansione superiore”;

– La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione sollevata dal C. di inammissibilità dell’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ed infondata nel merito la domanda del medesimo, pur riguardata secondo la qualificazione a questa attribuita dal primo giudice, il quale, mentre rigettava la domanda del C. come proposta nel ricorso introduttivo, in cui questi invocava a fondamento della stessa l’art. 52, comma 2 lett. a), assumendo di essere stato investito di mansioni appartenenti alla qualifica superiore per assicurare la copertura di un posto vacante in organico – rigetto motivato dal non aver il C. dimostrato di essere stato adibito alle mansioni proprie della qualifica rivendicata in presenza di un posto vacante in organico, dal momento che nella dotazione organica della ASL n. 6 di Lamezia Terme la UO Gestione Magazzini, di cui il C. veniva in un ordine di servizio indicato come affidatario della posizione di responsabile, era solo prevista come di nuova istituzione e più non risultava nell’atto aziendale di cui la stessa ASL si dotava nel novembre del 2001 – perveniva all’accoglimento della domanda medesima sotto il diverso profilo, accertato sulla base della prova orale e documentale in atti, dello svolgimento in fatto delle mansioni appartenenti alla superiore categoria DS relativamente al periodo oggetto di causa dal 22.5.2003 al 31.10.2017;

La Corte territoriale perveniva al convincimento dell’infondatezza della domanda anche sotto il profilo, viceversa accolto dal primo giudice, che le attività di cui era stato accertato Io svolgimento rientravano nelle competenze e nelle mansioni proprie del personale inquadrato in categoria C, risultando del tutto priva di significato la circostanza meramente nominale, al contrario valorizzata dal primo giudice, che nel carteggio in atti il C. fosse indicato quale responsabile del magazzino generale della ex ASL n. 6 di Lamezia Terme;

– A ciò la Corte territoriale si determinava avendo escluso la rilevanza di una precedente pronunzia del Tribunale di Lamezia Terme n. 1203/2007, divenuta irrevocabile a seguito della conferma in appello intervenuta con la decisione n. 576/2011 della stessa Corte d’Appello di Catanzaro, che, a seguito del ricorso proposto dal C. nel 2000 avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate, nel periodo dall’1.7.1998 al 5.12.2007, in relazione al preteso svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria DS sempre per aver rivestito il ruolo di responsabile del magazzino generale dell’ASL n. 6, riconosceva lo svolgimento di fatto di mansioni superiori ed il diritto al trattamento economico corrispondente a decorrere dall’1.7.1998 ma solo fino al 22.5.2003, e ciò a motivo, secondo quanto la Corte territoriale rileva nell’illustrazione dello svolgimento del processo a pag. 2 della sentenza (secondo periodo del secondo capoverso, sottolineato),

dell’essere la limitazione dipesa dal fatto che non era emersa la prova per il periodo successivo oggetto di causa, esteso, come detto, fino al dicembre 2007;

– Per la cassazione di tale decisione ricorreva il C., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

Il ricorrente ha poi presentato memoria;

La controversia inizialmente assegnata alla sezione VI è stata, per difetto dei presupposti per la decisione in quella sede, è stata rimessa alla sezione IV per la trattazione in pubblica udienza.

Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2967 c.c. e 324 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto dell’effetto vincolante del giudicato esterno derivante dalla precedente decisione n. 1203/2007, divenuta irrevocabile, del Tribunale di Lamezia Terme che, previo accertamento del rivendicato svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria DS in relazione al ruolo di responsabile del Magazzino generale della ASL n. 6, aveva riconosciuto il diritto alle corrispondenti differenze retributive per il periodo 1.7.1998/22.5.2003; Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla domanda da ritenersi, a detta del ricorrente, oggetto del giudizio, volta al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico proprio della categoria C per il periodo dal 22.5.2003 al marzo del 2008, allorché il ricorrente risultava ancora inquadrato in categoria B, avendo conseguito la categoria C appunto dal marzo 2008; Il primo motivo deve ritenersi infondato attenendo l’invocato giudicato ad un periodo anteriore a quello qui fatto oggetto di causa, rispetto al quale deve altresì escludersi lo svolgimento da parte dell’odierno ricorrente di mansioni identiche a quelle in relazione alle quali la pregressa pronunzia del Tribunale di Lametia Terme era addivenuta all’accertamento di mansioni superiori rispetto all’inquadramento posseduto, ciò potendosi desumere dalla medesima pronunzia, recante il rigetto per carenza di prova della domanda per il periodo successivo al 22.5.2003, cui era limitato l’accoglimento della stessa, periodo esteso fino al dicembre 2007; dunque, esisteva un precedente giudicato sostanziale, ma in realtà contrario a quello ritenuto dall’odierno ricorrente, noto essendo che il rigetto di una domanda per carenza di prova rende non più proponibile in un successivo giudizio fra le stesse parti la domanda ormai definitivamente rigettata (cfr., ex aliis, Cass. n. 1682/91);

Parimenti infondato risulta il secondo motivo, dovendo ritenersi, in relazione alle conclusioni formulate in sede di gravame dall’odierno ricorrente ed in base a quanto si desume dall’impugnata sentenza con riguardo al tenore degli atti del ricorrente – che non recano allegazioni e prove idonee a consentire lo sviluppo del giudizio trifasico in ordine alla congruità delle mansioni svolte dal ricorrente medesimo nel periodo compreso tra il 22.5.2003 ed il marzo 2008, allorché risultava ancora inquadrato in categoria B, per essergli stato, a suo dire (non risultando alcuna prova della circostanza oggi dedotta), solo a quella data riconosciuto il superiore inquadramento in categoria C – aver correttamente la Corte territoriale ritenuto estranea al giudizio una tale domanda, tanto più che il riferimento operato dalla Corte territoriale alla categoria C, lungi dal riflettere l’accertamento della riconducibilità a quella categoria delle mansioni di fatto svolte dall’odierno ricorrente, risulta funzionale alla valutazione comparativa dei contenuti professionali della rivendicata categoria DS e di quella immediatamente inferiore.

– Il ricorso va pertanto rigettato.

– Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 febbraio 2023, n. 5472
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