Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 febbraio 2023, n. 5470
Lavoro, Conversione dell’assegno di invalidità in pensione sociale, Superamento dei limiti di reddito a causa dell’incidenza dei redditi da locazione, Redditi da cedolare, IRPEF, Rigetto
Con sentenza del 15/9/17 la Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda dell’assistito in epigrafe di conversione dell’assegno di invalidità in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno, per superamento dei limiti di reddito a causa dell’incidenza dei redditi da locazione (cui si applicava il regime della cedolare secca).
In particolare la corte territoriale ha considerato che il reddito in questione è imponibile ai sensi dell’articolo 14 septies del decreto legge 663 del 1979 e dell’articolo 3 DPR 917 del 1986, trattandosi di redditi nell’effettiva disponibilità del soggetto.
Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per un motivo, cui resiste l’INPS con controricorso.
Con l’unico motivo si deduce violazione dell’articolo 3 comma 2 legge 407 del 1990 e anche 2 comma 1 e 2 decreto ministeriale 553 del 1992, 14 septies legge 33 del 1980, 10 DPR 917 del 1986 e 12 legge 118 del 1971, per avere la corte territoriale trascurato che i redditi da cedolare non sono imponibili ai fini IRPEF, cui la norma previdenziale rinvia.
Il motivo è infondato.
Se infatti da un lato il reddito da locazione è pur sempre reddito ad ogni effetto, dall’altro lato la cedolare secca è soltanto una modalità di calcolo e di adempimento dell’obbligo tributario esistente, un meccanismo di tassazione alternativo.
Sotto il primo profilo, si evidenzia che è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione. Così, ad esempio, nell’ art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, il legislatore ha escluso dal reddito computabile gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione (v. in tema Sez. L, Sentenza n. 5450 del 2017).
E’ poi proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, che impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l’assistibile abbia effettiva disponibilità. Invero, la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l’assegno sociale, ha previsto che “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”) (così ord. 11582/2015).
Sotto il secondo profilo, si ricorda che l’art. 3 decreto legislativo 23 del 14/3/2011 dice espressamente che “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anc:he del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109”.
Può dunque affermarsi che i redditi da locazione cui si applica il regime della cedolare secca sono rilevanti ai fini del calcolo dei limiti di reddito per fruire della pensione sociale di conversione dell’assegno di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in quanto la cedolare secca è soltanto una modalità alternativa di calcolo ed adempimento dell’obbligo tributario esistente in relazione al reddito prodotto.
Le spese sono irripetibili ex art. 152 att. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; spese irripetibili.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.