Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 aprile 2023, n. 10815

Lavoro, Assegno di sede, Docenti di ruolo impiegati all’estero, Principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, Ragioni oggettive, Insussistenza, Rigetto

 

Fatti di causa

 

S.T., che prestò servizio presso l’Istituto Comprensivo Italiano di Asmara quale docente di discipline giuridiche ed economiche, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), per chiedere l’accertamento – per quanto qui ancora di interesse – del proprio diritto di ricevere l’assegno di sede nella stessa misura prevista per i docenti di ruolo impiegati all’estero.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma respinse tutte le domande, con sentenza che venne appellata dal ricorrente. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, accolse parzialmente l’appello, accertando il diritto di S.T. di ricevere l’assegno di sede nella misura prevista per il personale a tempo indeterminato impiegato all’estero dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e condannò il MAECI al pagamento della somma di € 47.166,40, oltre agli interessi, a titolo di differenze retributive maturate sull’assegno di sede.

Contro tale sentenza il MAECI ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato motivo. S.T. si è difeso con controricorso. La causa viene trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art 380-bis.1 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente denuncia «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 651 e 652 d.lgs. 297/1994, dell’art. 45, comma 5, d.lgs. 165/2001, dell’art. 27 d.lgs. 62/1998, della Direttiva 1999/70/CE e dell’art. 16 della sequenza contrattuale integrativa estero sottoscritta il 24.2.2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi)».

1.1. Il Ministero ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato ad applicare il principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, non tenendo conto di quelle che indica come «ragioni oggettive» che giustificherebbero un trattamento differenziato per quanto riguarda l’ammontare dell’indennità di sede (in forza dell’art. 16 della sequenza contrattuale integrativa sottoscritta il 24.2.2000, poi riprodotto nell’art. 106 del CCNL Scuola 2007 e applicato dal Ministero nel caso di specie, al personale assunto a tempo determinato è riconosciuto «un assegno di sede aggiuntivo … individuato in una quota percentuale variabile dell’indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all’estero»).

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Questa Corte si è già pronunciata in altri casi del tutto analoghi a quello qui in esame, che deve essere risolto in base ai medesimi principi di diritto ai quali si intende dare piena e convinta continuità (Cass. nn. 20218/2022, 11112/2021, 12369/2020, alle cui motivazioni di rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ad integrazione di quanto qui più succintamente esposto).

Più in generale, valgono i principi affermati in ben più numerosi precedenti in cui si sono definiti i confini della corretta interpretazione del concetto di «ragioni oggettive» che possono giustificare un trattamento differenziato tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (fra le tante: Cass. nn. 7309/2020, 4195/2020, 2924/2020, 31150/2019, 19136/2017, 290/2017, 165/2017, 27387/2016, 23868/2016, 22558/2016), che a loro volta si rifanno ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenze 20 giugno 2019, C-72/18, D.U.A.; 9 luglio 2015, C-177/14, R.D.; 13 marzo 2014, C-38/12, M.; 7 marzo 2013, C-393/11, B.; 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11, V.; 8 settembre 2011, C-177/10, R.S.; 15 aprile 2008, C-268/06, I.; 13 settembre 2007, C-307/05, D.C.A.).

Alla luce di tali principi, si deve constatare che nessuno degli aspetti evidenziati nel ricorso corrisponde ai requisiti delle «ragioni oggettive» che rendono legittimo un trattamento differenziato. Non rilevano, infatti, la diversità di status, le diverse modalità di reclutamento, la diversa durata del mandato all’estero e la possibilità – concessa solo ai docenti precari – di reiterare il mandato per più periodi. Men che meno può essere attribuito valore al fatto che «il personale scolastico non di ruolo all’estero è stato sempre considerato come una categoria a parte», fin dalla normativa interna risalente agli anni ‘60 e ’70 del secolo scorso (pag. 11 del ricorso). Infatti, nel caso di specie viene in discussione la compatibilità della normativa interna, sia statuale che contrattuale, con il principio di non discriminazione che vige e si impone anche nell’ordinamento interno, sicché è vano osservare che la nostra tradizione normativa discrimina il trattamento economico del docente di ruolo e quello del docente precario, dovendosi invece giudicare se, alla luce del principio eurounitario, tale discriminazione sia giustificata da «ragioni oggettive» o meno.

Ebbene, nel ricorso nemmeno si prospetta che le funzioni per l’espletamento delle quali venne assunto il docente a tempo determinato fossero in qualche modo diverse da quelle svolte da un docente di ruolo, né che il trattamento differenziato fosse finalizzato al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale; ovverosia, il Ministero ricorrente non prospetta che sussistesse almeno una delle condizioni alle quali la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e, conseguentemente, quella di questa Corte vincolano la possibilità che il trattamento deteriore del lavoratore a tempo determinato sia da considerare consentito e legittimo.

2.2. È poi appena il caso di aggiungere che sono del tutto irrilevanti le considerazioni svolte nel ricorso per dimostrare che al rapporto di lavoro oggetto di causa deve essere applicato il CCNL del comparto Scuola, e non quello relativo al personale del MAECI. Infatti, su tale aspetto la Corte d’appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado, rigettando in parte qua la domanda del docente, il quale non ha impugnato la sentenza, limitandosi a resistere al ricorso di controparte.

3. Respinto il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non sussistono, invece, le condizioni richieste per la condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta dal controricorrente.

La responsabilità aggravata discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda il primo comma dell’art. 96 c.p.c., dall’avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il terzo comma dello stesso articolo, dall’aver abusato dello strumento processuale (Cass. S.U. n. 25041/2021). Non è, quindi, sufficiente la sola infondatezza del ricorso, che nella specie è stato proposto quando ancora sulla specifica questione qui controversa questa Corte non aveva pronunciato.

4. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

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