Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 aprile 2023, n. 10826

Lavoro, Contratti di apprendistato, Obblighi formativi, Quantità di formazione professionale minima, Formazione trasversale esterna, Piani formativi non sottoscritti contestualmente alla sottoscrizione del contratto di assunzione, Forma scritta del contratto di apprendistato professionalizzante, Elemento formativo causa del contratto di apprendistato professionalizzante, Accoglimento

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di appello di Milano, pronunziando in sede di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 15649/2018, ha respinto la domanda proposta da C.G. e M.T. con la quale era stata dedotta la invalidità, per difetto dei prescritti requisiti, formali e sostanziali, dei contratti di apprendistato stipulati con E.A.I. s.p.a.

2. Per quel che qui rileva, il giudice del rinvio ha ritenuto rispettati in relazione ad entrambi i lavoratori i requisiti formali di validità del contratto di apprendistato e provato il rispetto degli obblighi formativi, sia interni che esterni; ha escluso che i rilievi dei ricorrenti in riassunzione circa il concreto atteggiarsi della formazione impartita configurassero un grave inadempimento tale da determinare la mancata formazione, teorica e pratica, ovvero un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi prefissati.

3. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso C.G. e M.T. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49, comma 4, d. lgs. n. 276/2003 e dell’art. 19.4. del c.c.n.l. AISA 2007/2010 nonché dell’art. 1325 cod. civ., censurando, in sintesi, la sentenza impugnata per avere ritenuto valido il contratto inter partes nonostante i piani formativi non fossero stati sottoscritti contestualmente al contratto medesimo; sostiene, inoltre, che i piani formativi individuali allegati ai contratti di lavoro non contenevano alcuna concreta e valida individuazione del percorso formativo ovvero dello specifico programma di formazione attraverso cui si sarebbe pervenuti alla qualifica ed al bagaglio di conoscenze previste per la acquisizione della qualifica di Operatore di assistenza.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19.4 e 19.6 del c.c.n.l. AISA 2007/2010 e/o degli artt. 1 e 49, commi 4 e 5 d. lgs. n. 276/2003, degli artt. 1362, 2697 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello dichiarato e/o ritenuto la nullità dei contratti di apprendistato nonostante fosse rimasto accertato che ai lavoratori non era stata garantita la quantità di formazione professionale minima, inderogabilmente prevista in ciascun anno di rapporto, dalle sopra richiamate norme della contrattazione collettiva nazionale; deduce violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione del contratto collettivo in relazione alla possibilità di “sanare” il minor numero di ore effettuato in un anno con il numero maggiore di ore effettuate nell’anno successivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, nell’interpretazione dell’art. 19.6 del c.c.n.l. AISA 2007/2011, dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ. e/o all’art. 1370 cod. civ. per avere la Corte di appello utilizzato e conteggiato, nell’ambito del computo delle 120 ore annue di formazione professionale, da impartirsi in ciascuno dei tre anni di durata dell’apprendistato, anche la formazione trasversale esterna effettuata presso l’ente cd. Capac, nonostante ciò fosse espressamente escluso dai “piani formativi individuali” (e cioè dagli accordi individuali disciplinanti il percorso formativo da seguirsi per giungere alla qualifica di Operatore di Assistenza), ovvero nonostante tali piani formativi prevedessero tale tipologia di formazione (generica) solo ed esclusivamente per il primo anno;

sostiene che essendo i piani formativi individuali predisposti dalla società datrice di lavoro tanto comportava che in ossequio al disposto dell’art. 1370 cod. civ. gli stessi non potessero che interpretarsi in favore del lavoratore.

4. Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, lett. i) e dell’art.49, comma 5, lett. d) d. lgs. n. 276/2003 censurando la sentenza impugnata per avere conteggiato nel computo del minimo di formazione annuale di centoventi ore, da impartirsi in ciascun anno dei tre di apprendistato, anche la formazione trasversale esterna avvenuta presso l’ente Capac nonostante tale asserita formazione non risultasse da libretti o registri formativi dei ricorrenti e non fosse mai stata registrata.

5. È fondato il primo motivo di ricorso.

5.1. La sentenza impugnata ha affermato: a) che non era rilevante la circostanza che i piani formativi non fossero stati sottoscritti nello stesso giorno in cui era stato sottoscritto il contratto di assunzione; b) che al numero di ore di formazione interna risultante dai registri formativi individuali prodotti dalla società doveva sommarsi, al fine della verifica del rispetto dell’obbligo formativo, il numero di ore di formazione esterna presso il Capac, ente accreditato dalla Regione Lombardia; come risultante dal documento n. 4 prodotto in udienza dalla società, la formazione esterna nel triennio di apprendistato era di complessive centoventi ore per G. e di complessive centoventotto ore per T.; c) che tenuto conto di tutti dati acquisiti non si era in presenza della violazione di un obbligo formativo di entità tale da far ritenere la sussistenza fra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5.2. Nello scrutinio delle censure articolate con il motivo in esame occorre premettere che in tema di apprendistato (così come anche in tema di contratto di formazione lavoro ex art. 3 d.l. n. 726/1984 conv. con modific. nella l. n. 863/1984, che rappresenta la tipologia maggiormente assimilabile a quella dell’apprendistato professionalizzante) la dottrina prevalente e la consolidata giurisprudenza di questa Corte convergono nel delineare una fattispecie di contratto connotato da una causa mista in quanto prevedente a fronte della prestazione di lavoro l’obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all’acquisizione di una specifica qualifica (per il contratto di apprendistato si vedano da ultimo Cass. n. 17373/2017, Cass. n. 2365/2020, si veda anche Corte Cost. n. 14/1970).

5.3. Questa Corte, in relazione al contratto di formazione e lavoro, per il quale l’ onere della forma scritta ad substantiam era stato espressamente previsto dall’art. 8, comma 7, l. n. 407/1990, ha chiarito che anche per il periodo precedente l’entrata in vigore di detta legge la forma scritta doveva ritenersi prescritta ad substantiam e precisato che essa implicava un atto a firma di entrambi i contraenti anteriore, o al più contestuale, all’inizio del relativo rapporto, la cui instaurazione non avrebbe giammai potuto essere frutto di comportamenti concludenti e non era surrogabile da dichiarazioni unilaterali delle parti (Cass. n. 3120/2003, Cass. n. 17895/2007). Sulla scorta di tali presupposti in diritto si è ritenuto che la mancanza di forma scritta determinasse la costituzione fin dall’origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5.4. L’art. 49 d. lgs n. 276/2003, che ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di apprendistato professionalizzante, ha stabilito, per quel che qui rileva, che esso è disciplinato in base ai seguenti principi: “a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale”.

Analogamente a quanto ritenuto per il contratto di formazione e lavoro ex art. 3 d.l. n. 726/1984 cit., anche per l’apprendistato professionalizzante la finalità formativa (rectius, l’acquisizione di una specifica qualifica per il tramite del piano formativo) costituisce uno degli elementi essenziali di tale tipo di contratto e giustifica la sottoposizione ad una disciplina speciale, anche dal punto di vista formale.

5.5. Pertanto, pur in assenza di specifica previsione sanzionatoria contenuta nell’art. 49, d. lgs. cit., deve ritenersi che la forma scritta costituisca un requisito ad substantiam per la stipula di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, il quale deve necessariamente contenere le indicazioni di cui alla lettera a) comma 4 dell’art. 49 d. lgs. n. 276/2003, tra le quali il piano formativo individuale.

5.6. Tanto premesso, il tema specifico posto dal primo motivo di ricorso è se il piano formativo, fermo il requisito della forma scritta, nello specifico osservata, possa essere contenuto in un documento esterno al contratto e non temporalmente ad esso contestuale.

5.7. A tale quesito deve essere data risposta negativa, ostando ad una diversa soluzione sia il dato testuale dell’art. 49 d. lgs. cit., che non sembra contemplare siffatta possibilità, sia la considerazione che l’elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell’ accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l’acquisizione della qualifica alla quale l’apprendistato e finalizzato; in concorrente profilo è da rilevare che la soluzione accolta è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto.

5.8. La verifica della idoneità delle indicazioni contenute nel contratto di apprendistato a delineare in termini chiari e precisi il contenuto dell’obbligo formativo costituisce attività istituzionalmente rimessa al giudice di merito.

5.9. A tutto quanto sopra consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la cassazione della decisione con rinvio al giudice di merito per il riesame della fattispecie alla luce del principio enunciato.

6. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese di lite del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 aprile 2023, n. 10826
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