Requisiti e ammontare
L’indennità una tantum è prevista (D.L. n. 50/2022, cd. Decreto Aiuti) a favore dei dipendenti privati con contratto a tempo parziale ciclico verticale che nel 2021 hanno registrato periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa (inteso come arco temporale di quattro settimane – parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Spettacolo, per i quali l’accredito è in giornate) e, nel complesso, di un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti.
Nel periodo interessato, non bisogna risultare titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, di pensione (ma è ammesso l’assegno ordinario di invalidità) o di NASpI (neppure se sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi).
L’indennità una tantum ammonta a 550 euro.
Esiti della domanda
Gli esiti della domanda di indennità una tantum di 550 euro sono consultabili autenticandosi con SPID sul sito Inps, seguendo il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > Strumenti > Vedi tutti > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche.
Per chi ha ricevuto un rigetto, ci sono 120 giorni per proporre istanza di riesame.
Quanto alle eventuali motivazioni di rigetto le stesse sono disponibili nella sezione Le mie richieste (dentro a “Dati della domanda”) ed anche nel provvedimento disponibile nella sezione Ricevute e provvedimenti.
Riesame della domanda
L’Inps (Messaggio 13 aprile 2023, n.1379) fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame entro 120 giorni. La richiesta deve prevedere una motivazione e l’allegazione di documenti a supporto, attraverso il link “Allega documentazione”.
A cura di M. P. Gentili