Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 maggio 2023, n. 12898

Lavoro, Cessione contratto di lavoro, Termine di decadenza, Decorrenza del termine, Momento traslativo decisivo, Violazione e falsa applicazione art. 32, legge n. 183 del 2010, Accoglimento

 

Rilevato che

 

1. La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di L.D., confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda volta all’accertamento di nullità, illegittimità o inefficacia della cessione di ramo d’azienda dall’appellata V.I. spa a C. spa, con condanna della cedente alla reintegra e al riconoscimento del relativo trattamento economico;

2. la Corte territoriale, conformemente al Tribunale, ha ritenuto che alla fattispecie oggetto di causa, di cessione di contratto avvenuta il 9.11.2007, quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore (24.11.2010) della legge n. 183 del 2010, fosse applicabile la decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge citata, con effetto, in ragione della proroga disposta dall’art. 2, comma 54, d.l. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011, dal 31.12.2011;

3. nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto tardiva l’impugnativa giudiziale con ricorso depositato il 6.7.2016;

4. avverso tale sentenza L.D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; V.I. spa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;

 

Considerato che

 

1. la sentenza viene censurata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, legge n. 183 del 2010, sul rilievo che la decadenza suddetta non troverebbe applicazione alla cessione del contratto di lavoro avvenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge;

2. il motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, condividendo questo Collegio le motivazioni adottate nella sentenza n. 6649 del 2020, e nelle successive conformi n. 18954 del 2020 e 23526 del 2021, che si riportano;

3. occorre premettere che:

– l’art. 252 disp. att. c.c. costituisce espressione del bilanciamento, che si impone in ipotesi di introduzione di un termine di decadenza prima non previsto, tra le due contrapposte esigenze: da un lato, quella di garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale e, dall’altro, quella di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile;

– tale bilanciamento è realizzato attraverso la previsione per cui la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa;

– l’applicazione di detti principi richiede due condizioni: a) la prima, è rappresentata dal fatto che in precedenza non fosse previsto, per la fattispecie in esame, alcun termine di decadenza; b) la seconda, è costituita dal fatto che non sia disciplinata la fase transitoria tra i due regimi normativi;

4. la S.C., nei precedenti richiamati, ha proceduto ad analizzare il testo dell’art. 32, comma 4, cit. secondo il criterio prevalente di interpretazione letterale e con particolare attenzione alla locuzione “con termine decorrente dalla data del trasferimento”, al fine di accertare se potesse rivenirsi nella disposizione suddetta l’individuazione della decorrenza dell’ambito operativo della norma, tale da manifestarsi appunto quale espressione di diritto intertemporale; al riguardo, ha ritenuto che il legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuando esattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, ha di fatto limitato il campo di applicazione temporale della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 c.c., sia successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, sul rilievo che la suddetta precisazione, nell’articolazione della norma, si manifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l’ambito applicativo di operatività della disposizione di cui all’art. 252 disp. att. c.p.c.; con la conseguenza che la specifica indicazione del momento della data del trasferimento deve essere intesa come il dies a quo del termine di decadenza, e non come fatto generatore della decadenza medesima (che è invece il tempo) e, quindi, riveste una bivalenza esegetica che lo contraddistingue sia come elemento cronologico (da cui appunto far decorrere il termine) che quale espressione di diritto intertemporale diretta a disciplinare l’applicabilità del nuovo regime rispetto ad ipotesi in precedenza non soggette a decadenza;

5. al riguardo, si è ritenuto significativo il riferimento che il legislatore ha fatto al concetto di “trasferimento”, e non a quello, per esempio, di comunicazione preventiva del provvedimento della cessione ai lavoratori ovvero omettendo addirittura alcuna specificazione, proprio per sottolineare la circostanza che è il momento traslativo ad assumere decisività ai fini della decorrenza del termine decadenziale e, quindi, come logica conseguenza, la necessità che il suo avveramento, come fatto storico, avvenga sotto la vigenza della nuova legge;

6. si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge citata (v. anche Cass. n. 966 del 2021);

7. per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per procedere a un nuovo esame

della fattispecie alla luce dei principi di diritto richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

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