L’Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza fiscale dei prestiti a tasso agevolato erogati ai dipendenti e poi cartolarizzati, ha ritenuto che il regime di imponibilità dei medesimi sia sempre il medesimo, a prescindere dalla successiva cartolarizzazione del prestito. Continua, infatti, a trovare applicazione il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del T.U.I.R.
Nota a AdE Risp. 11 luglio 2023, n. 378
Stefano Quaranta
La Risposta in esame origina da un interpello formulato all’Amministrazione Finanziaria da un contribuente, dipendente di una banca, il quale aveva richiesto e ottenuto, dalla banca nella quale lavorava, un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale ad un tasso di interesse inferiore rispetto a quello normalmente praticato alla clientela.
Dopo alcuni mesi dalla stipula, la banca erogante provvedeva però a cartolarizzare il credito, cedendolo a una società veicolo terza.
Si ricorda che le operazioni di cartolarizzazione sono disciplinate dalla L. 30 aprile 1999, n. 130 e consistono, in sintesi, nella vendita di crediti ad una ”società veicolo” che, per pagarne il prezzo di acquisto, si finanzia attraverso l’emissione di titoli obbligazionari (sul punto, cfr. Circolare AdE n. 8/E del 6 febbraio 2003).
Da ciò, ne scaturiva l’interrogativo alla base dell’istanza: il dipendente si chiedeva se la cartolarizzazione incidesse, o meno, sul regime impositivo previsto dall’art. 51, co. 4, lett. b), del TUIR.
Il parere dell’Agenzia è stato guidato da un’interpretazione “fedele” al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in base al quale tanto gli emolumenti in denaro quanto il controvalore di tutti i beni, i servizi e le opere ”offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ne consegue, ad avviso dell’Amministrazione rispondente, che l’operazione di cartolarizzazione e successiva cessione del credito ad una società terza non muta la destinazione impositiva di eventuali prestiti riconosciuti ai dipendenti a tassi inferiori a quelli di mercato.
Per l’Agenzia delle entrate, la cartolarizzazione, configurandosi come fattispecie di cessione del credito, non comporta per il mutuatario alcuna variazione dei termini e delle condizioni stabilite in sede di accensione del mutuo.
Ne consegue, ad avviso dell’Amministrazione interpellata, che continui a trovare applicazione il co. 4, lett. b) dell’art. 51, D.P.R. n. 917/1986, con la conseguenza che continua a costituire reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo.
Il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta dovrà effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento al prestito, essendo irrilevanti eventuali modifiche successive alla concessione del finanziamento, come nel caso di crediti ceduti per effetto di operazioni di cartolarizzazione.